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Giornalisti professionisti e pubblicisti: chiarimenti su inquadramento

L’INAIL, nella circolare n. 6 del 2024, prende in esame la disciplina della tutela dedicate ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. L’Istituto fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione del massimale per la liquidazione delle rendite per alcune figure apicali e per i giornalisti dipendenti di amministrazioni statali.

Nella circolare n. 6 del 2024, l’INAIL fornisce opportune istruzioni in merito all’applicazione del massimale di rendita, previsto ai fini contributivi e indennitari, per i lavoratori dell’area dirigenziale, a determinate figure apicali di giornalisti Direttori e figure apicali Il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, e i giornalisti che, con vincolo di dipendenza, prestano attività giornalistica con carattere di continuità, anche all’estero, è regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG) e dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI). L’INAIL chiarisce che alle figure del Direttore, Condirettore e Vicedirettore si applica la regola per cui la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite. Ne deriva che i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione 2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni effettive. Datori di lavoro in gestione per conto dello Stato La gestione per conto dello Stato comporta che il datore di lavoro, in deroga al regime ordinario, non deve versare all’Inail il premio assicurativo ma rimborsare all’Istituto le spese conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale dei dipendenti statali. In particolare, l'Amministrazione statale è tenuta al rimborso all’INAIL di tutte le prestazioni erogate a termini di legge per l’evento lesivo accaduto al dipendente in occasione di lavoro (esempio, ratei di rendita). Inoltre, non è previsto il pagamento da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, che è corrisposta agli altri lavoratori dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in qu Eventuali collaborazioni coordinate e continuative devono invece essere assicurate con la forma ordinaria. I datori di lavoro interessati, pertanto, devono assolvere l’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2024 per il personale dipendente che svolge attività di natura giornalistica con le modalità ordinariamente previste. L’INAIL precisa altresì che nessun adempimento è richiesto in occasione dell’autoliquidazione annuale dei premi ai datori di lavoro in gestione per conto dello Stato che hanno alle proprie dipendenze personale che svolge attività di natura giornalistica. Sono esclusi dall’assicurazione Inail I giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’INPGI. Copyright © - Riproduzione riservata INAIL, circolare 07/02/2024, n. 6

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/09/giornalisti-professionisti-pubblicisti-chiarimenti-inquadramento

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