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Integrazione salariale dipendenti di PMI creditrici di imprese strategiche in crisi: come fare domanda

Il D.L. n. 9 del 2024 prevede un’integrazione al reddito per i lavoratori subordinati impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Il sostegno, corrisposto dall'INPS per un periodo non superiore a 6 settimane, può essere chiesto, dopo apposita comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dal datore di lavoro all'Istituto in via telematica. Per la misura non è dovuto il contributo addizionale. Quali sono i dati da indicare nella domanda?

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio, è stato pubblicato il D.L. n. 9/2024, in vigore dal giorno successivo e contenente disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. I contenuti del ddl n. 1011 di conversione del D.L. n. 9/2024, sulle PMI in crisi, sono stati trasfusi nel ddl n. 986 di conversione del D.L. n. 4/2024. Misure previste dal D.L. n. 9/2024 Il D.L. n. 9/2024, contiene alcune forme di sostegno a favore delle piccole e medie imprese coinvolte nella crisi di grandi imprese. In particolare, le disposizioni dispongono: - l’accesso al Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996 per le imprese con difficoltà di accesso al credito e che negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta abbiano prodotto almeno il 70% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure straordinarie. La garanzia viene concessa a titolo gratuito e senza valutazione, fino all’80% dell'importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; ovvero, fino al 90% dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione; - la concessione di contributi a fondo perduto per l’abbattimento nella misura del 50% del tasso di interesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati in riferimento all’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50% di quello contrattuale; - la possibilità di prededuzione ex art. 6 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) dei crediti vantati dalle imprese che abbiano assicurato la continuità aziendale o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, riferiti a prestazioni di beni e servizi, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti; - l’integrazione al reddito per i lavoratori subordinati di datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa delle aziende committenti in crisi. Sostegno al reddito per le imprese dell’indotto Con particolare riferimento all’ultima misura tra quelle elencate, l’art. 4 del decreto in trattazione, prevede il riconoscimento di un sostegno, per il 2024, corrisposto dall'INPS con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a sei settimane. La misura, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2024, è destinata ai lavoratori subordinati impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Si tratta, quindi, di lavoratori dipendenti da imprese dell'indotto sulle quali si riflettono gli effetti della situazione di crisi dell'impresa committente che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Si ricorda che si considerano stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, quelli individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 207/2012 per i quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con prosecuzione aziendale. Secondo la norma, il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Vi è influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente alla data del 3 febbraio 2024, il 70% del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. È richiesta la stipula di un apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro e stabilire le modalità di sospensione. L’art. 4, comma 5 del Decreto prevede espressamente l’incompatibilità delle misure in commento con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015. Procedure per la richiesta Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: - le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro; - l'entità e la durata prevedibile della sospensione o riduzione; - il numero dei lavoratori interessati, con richiamo all'accordo quadro stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non si applicano le disposizioni relative all'esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. Nella fase successiva, il datore di lavoro deve presentare all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti relativi al nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura di integrazione al reddito potrà essere corrisposta dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e rimborsata dall’INPS mediante conguaglio; in alternativa, è prevista la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Infine, si segnala che per la misura in commento non è dovuto il contributo addizionale e i periodi di sospensione o riduzione dell'attività autorizzati non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del richiamato D.Lgs. n. 148/2015. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/13/integrazione-salariale-dipendenti-pmi-creditrici-imprese-strategiche-crisi-domanda

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