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Fondo solidarietà trasporto pubblico: contributi e prestazioni

Nella circolare n. 38 del 2024 l’INPS recepisce il decreto interministeriale del 29 agosto 2023 di adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Le istruzioni fornite dall’Istituto riguardano sia l’erogazione delle prestazioni di sostegno che la contribuzione ordinaria e in caso d’uso.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 38 del 27 febbraio 2024, in cui fornisce le indicazioni per l’intervento del Fondo destinato ai lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità. Prestazioni erogate dal Fondo Il Fondo provvede: a) all’erogazione di assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa; b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua; c) all’erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI); d) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo”. Presentazione delle domande Le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale devono essere presentate on prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'importo massimo erogabile dal Fondo non può superare di quattro volte l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall’azienda nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni già deliberate”allo stesso titolo“nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda”. L'assegno di integrazione salariale, pertanto, è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, e l’importo massimo mensile è individuato ai sensi del comma 5-bis del citato articolo 3, che per l’anno 2024 è pari a 1.392,89 euro. Tale importo viene rivalutato annualmente con le modalità e i criteri in atto per il trattamento di integrazione salariale ordinaria. Contributo addizionale In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo addizionale calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione. Nello specifico, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, del D.I. del 29 agosto 2023, hanno introdotto le seguenti misure – declinate secondo il rapporto tra l’importo delle prestazioni richieste e la contribuzione ordinaria dovuta al fondo di solidarietà –dell’aliquota del contributo addizionale in argomento (precedentemente stabilita, dal D.I. n. 102661/2019, nella misura fissa dell’1,5%): a) 1,5% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, non superiore di quattro volte il contributo ordinario dovuto dall’azienda richiedente nell’anno precedente alla richiesta; b) 4% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a quattro volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta; c) 9% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a cinque volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta; d) 12% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a sei volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 27/02/2023, n. 38

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/28/fondo-solidarieta-trasporto-pubblico-contributi-prestazioni

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