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Crisi d’impresa: chiarimenti sul riconoscimento della formazione per l’iscrizione all’Albo

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’informativa n. 23/2024 del 28 febbraio 2024 con cui fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l’iscrizione all’albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento. In particolare, nel caso in cui il corso sia ritenuto equipollente nei due casi, dovranno essere rilasciati due distinti attestati di partecipazione: uno nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 40 ore per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 CCII; l’altro nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 12 ore e si attesta che il corso è ritenuto equipollente ai sensi dell’art. 7 del regolamento FPC per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi OCC.

Con l’informativa n. 23/2024 del 28 febbraio 2024, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l’iscrizione all’albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del DM 202/2014. In particolare, nel caso in cui si chiedano in accreditamento i corsi di formazione iniziale e/o di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza utili per l’iscrizione e per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 CCII, al fine dell’accreditamento dell’evento sarà necessario: - specificare nella locandina dell’evento, che il corso è valido anche ai fini dell’assolvimento formativo di cui all’art. 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 202/2014; - indicare nella locandina dell’evento, le lezioni che consentono l’assolvimento formativo di cui all’art. 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 202/2014 (le ore dell’evento per le quali si chiede l’equipollenza non dovranno essere inferiori a 12); - indicare i codici materia riportati nella tabella che segue in corrispondenza dei diversi argomenti del corso definiti coerentemente ai contenuti analitici indicati nel paragrafo 4.4 delle Linee guida adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura il 1° febbraio 2023. Affinché il corso per l’iscrizione e/o per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 del Codice della Crisi (CCII) possa essere in parte considerato equipollente ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FPC, e quindi consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo anche per i gestori della crisi OCC, il numero delle ore classificate con il codice D.4.19 non potrà essere inferiore a 12. Inoltre, nel caso in cui il corso sia ritenuto equipollente, dovranno essere rilasciati due distinti attestati di partecipazione: - uno nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 40 ore per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 CCII; - l’altro nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 12 ore e si attesta che il corso è ritenuto equipollente ai sensi dell’art. 7 del regolamento FPC per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi OCC. Copyright © - Riproduzione riservata

CNDCEC, informativa 28/02/2024, n. 23/2024

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/29/crisi-impresa-chiarimenti-riconoscimento-formazione-iscrizione-albo

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