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Patente a punti per la sicurezza sul lavoro: come funziona e quali sono le sanzioni

Debutterà, a partire dal 1° ottobre, la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Verrà rilasciata dall’INL con un punteggio base di 30 crediti, con la previsione di decurtazioni, a seconda della gravità della violazione, in conseguenza di accertamenti e provvedimenti definitivi. L'attività esercitata da imprese o lavoratori autonomi privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro. Quali sono i requisiti richiesti per il rilascio della patente? Come funziona il sistema dei crediti? Chi sono i soggetti esonerati dall’obbligo?

Il 1° ottobre 2024 debutterà un sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, realizzato tramite crediti che si riducono a seconda della gravità delle inadempienze fino ad un massimo di venti crediti nell’ipotesi di infortunio mortale di un lavoratore. E’ quanto previsto dal decreto PNRR (D.L. n. 19/2024). La patente a punti Il D.L. n. 19/2024, tra le varie misure in esso contenute, all’art. 29 prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. che prenderà il via dal prossimo 1° ottobre. La disposizione riscrive l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e introduce una patente in formato digitale che sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito dell’iscrizione dell’azienda o del lavoratore autonomo alla Camera di commercio e in presenza di alcuni requisiti. La patente sarà rilasciata con un punteggio base di 30 crediti, con modalità che saranno oggetto di un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le informazioni relative alla patente confluiranno in un’apposita sezione del Portale Nazionale del Lavoro Sommerso previsto dall’art. 19 del D.L. n. 36/2022, convertito dalla legge n. 79/2022, che ha la funzione di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale e di raccogliere le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, anche in materia di lavoro e legislazione sociale. Per il rilascio della patente è prevista la verifica di una serie di requisiti in capo al richiedente responsabile legale dell’impresa o lavoratore autonomo: a) iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato; b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza; c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dallo stesso decreto; d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Nelle more del rilascio della patente sarà comunque consentito lo svolgimento delle attività previste dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) salvo diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del Lavoro. Funzionamento del sistema dei crediti Come anticipato, la patente verrà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e, a seconda della gravità della violazione, sono previste decurtazioni, in conseguenza di accertamenti e provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. La patente per la sicurezza sul lavoro verrà decurtata di: - 20 crediti in caso di incidente mortale; - 15 crediti se l’incidente determina un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale; - 10 crediti in presenza di un infortunio che comporta inabilità temporanea assoluta per più di 40 giorni.

AttenzioneAl raggiungimento di una dotazione inferiore ai 15 crediti non verrà consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione.
L'attività esercitata da imprese o lavoratori autonomi privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis e l'esclusione, per un periodo di sei mesi, dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la sede territorialmente competente dell’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a dodici mesi. Si tratta, evidentemente, di un ampliamento della fattispecie previste in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato del lavoro. L’INL dovrà definire i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione e ciascun provvedimento dovrà riportare i crediti decurtati. Non sarà possibile decurtare oltre 20 crediti in riferimento ad atti e provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo. L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi deve darne notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro e quest’ultima procederà entro ulteriori trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti. È previsto un meccanismo di reintegrazione dei crediti laddove il soggetto frequenti corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008). Ciascun corso consentirà di riacquistare cinque crediti, a condizione che sia trasmessa copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati non potranno superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti o dei provvedimenti di sospensione, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti se l’impresa o il lavoratore autonomo non sia state destinatario di ulteriori atti o provvedimenti analoghi. È inoltre previsto l’incremento di cinque crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 del citato D.Lgs. n. 81/2008. Campo di applicazione e soggetti esonerati Non saranno tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione Soa (art. 100, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023). A riguardo si ricorda che gli organismi di attestazione Soa sono soggetti di diritto privato che, su autorizzazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, accertano la conformità dei soggetti esecutori di lavori pubblici alle disposizioni comunitarie. Le disposizioni troveranno iniziale applicazione nei settori, come quello edile, che maggiormente ricorrono a lavorazioni in cantieri temporanei e mobili. Le medesime disposizioni potranno essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Adempimenti del committente e del responsabile dei lavori Le novità interessano anche l’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, ove è previsto che il committente e il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento delle attività ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, sono tenuti a: - verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, di quelle esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, il requisito si considera soddisfatto con la presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, allegando autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti; - chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e in assenza di rischi particolari legati alle lavorazioni previste, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; - verificare il possesso della patente anche da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nelle ipotesi di subappalto, ovvero per le imprese che non sono tenute al possesso della patente; - trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare prevista dal medesimo decreto e il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, oltre a una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti. Lista di conformità per le aziende virtuose Nell’ambito delle ulteriori disposizioni, il decreto in commento dispone che all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in assenza di violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, denominato “Lista di conformità INL”. L’iscrizione nell’elenco informatico dovrà avvenire nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679. Tale iscrizione produce esclusivamente l’effetto di evitare, ai datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, di essere sottoposti per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/05/patente-punti-sicurezza-lavoro-funziona-sanzioni

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