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MUD 2024: invio entro il 1° luglio. Con quali novità

Il modello unico per le dichiarazioni ambientali riferite al 2023 dovrà essere presentato entro il 1° luglio. L’accesso al portale MUDTelematico è di nuovo attivo dall’11 marzo e dallo stesso giorno è disponibile il software per la compilazione e la presentazione della comunicazione. Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione. Quali sono le novità del MUD 2024?

Il Decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 ha approvato il Modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023. Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, comunica che in base all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che tale termine coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024. L'accesso al portale www.mudtelematico.it, per l'invio della comunicazione rifiuti 2024, con riferimento al 2023, è attivo dall'11 marzo 2024. Il software per la compilazione e presentazione della comunicazione Mud 2024 (dati 2023) è disponibile dalla stessa data. Il sito www.ecocamere.it mette a disposizione documenti ed informazioni di supporto per la corretta compilazione e presentazione della dichiarazione. La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024 è demandata al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito: - le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione (all. I); - il modello per la comunicazione rifiuti semplificata (all. II); - i modelli raccolta dati (all. III); - le istruzioni per la presentazione telematica (All. IV). Cos’è il MUD Il MUD si articola in sei comunicazioni che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello (le istruzioni per la compilazione sono contenute nell’All. 1, mentre il modello per la raccolta dei dati è contenuto nell’All. 3). Come e dove va presentato il MUD e quanto si paga per diritti di segreteria Le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito MUDTelematico (le relative istruzioni sono contenute nell’All. 4): a) comunicazione rifiuti; b) comunicazione veicoli fuori uso; c) comunicazione imballaggi, sia sezione consorzi che sezione gestori rifiuti di imballaggio; d) comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si precisa, poi, che la comunicazione rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito MUD Comuni (la trasmissione dei dati, non essendo ammessa la spedizione postale, può avvenire via telematica dal sito www.mudcomuni.it o, per i soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento del diritto di segreteria, tramite PEC all’indirizzo [email protected], seguendo scrupolosamente la procedura indicata sul predetto sito che, se effettuata con modalità diverse da quelle indicate, si considera inesatta). Fanno eccezione soltanto i soggetti che per effetto dell’articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche, i quali potranno trasmettere la comunicazione rifiuti urbani unicamente via telematica. Si segnala, infine, che chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni procedenti potrà utilizzarle per accedere all’area riservata, mentre per i soggetti che si registrano per la prima volta al portale “Mud Comuni” dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta d'identità elettronica (Cie), intestati a persona d'impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione. Quanto, invece, alla comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la stessa va presentata esclusivamente in via telematica, tramite il sito Registro AEE. Non vi sono modifiche nelle modalità di compilazione e trasmissione rispetto al 2023. Merita, poi, di essere ricordato che deve essere presentato un MUD per ogni unità locale a prescindere dal numero di comunicazioni. É previsto un versamento di diritti di segreteria, pari a 10,00 € in caso di spedizione telematica (da corrispondere con carta di credito, PagoPA, o Telemaco InfoCamere) e pari a 15,00 € in caso di spedizione cartacea (esclusivamente utilizzando il servizio “avviso di pagamento pagoPA, c.d. modello 3 di pagoPA)”, restando in tale ultimo caso a cura del cura del dichiarante allegare copia dell'attestato di pagamento al momento dell'invio, per ogni unità locale dichiarante a prescindere dal numero di comunicazioni. I soggetti che per effetto dell’articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche, laddove abbiano già presentato la comunicazione rifiuti, non saranno tenuti al versamento dei diritti di segreteria. Per i rifiuti RAEE non sono previsti diritti di segreteria. Quali sono le condizioni, le modalità di presentazione e i costi del MUD semplificato Possono presentare il Modello unico di dichiarazione ambientale tramite la comunicazione rifiuti semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM 26 gennaio 2024 i soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: a) sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti; b) i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; c) per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari; d) conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale. La comunicazione rifiuti semplificata non può quindi essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all'estero. Per il MUD semplificato è previsto un versamento di un diritto di segreteria di 15,00 euro, da versarsi esclusivamente utilizzando il servizio “avviso di pagamento pagoPA, c.d. modello 3 di pagoPA)”, restando a cura del dichiarante l’onere di allegare copia dell'attestato di pagamento al momento dell'invio, per ogni unità locale dichiarante a prescinde-re dal numero di Comunicazioni. La comunicazione rifiuti semplificata, una volta compilata (seguendo scrupolosamente le procedure indicate sul predetto sito, posto che se è effettuata con modalità diverse si considera inesatta), va trasmessa successivamente via PEC all’indirizzo: [email protected].

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
Cosa cambia per il MUD 2024 Il DPCM 26 gennaio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, apporta alcune modifiche rispetto al 2023. Le modifiche apportate al modello vigente, utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative. In particolare, per garantire ad ISPRA l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di: 1) introdurre i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto previsto dalla decisione esecuzione (UE) 2021/958; 2) inserire le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma; 3) aggiornare le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021; 4) chiarire che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR. A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni: a) comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione: 1) scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma, 2) scheda costi di gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021, 3) scheda costi di gestione MDCR, è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato; b) comunicazione imballaggi, sezione Consorzi, che è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE, in particolare mediante la sostituzione delle parole “in Pet” con “per bevande” e l’aggiunta di una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET; c) STIP, sezione che è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/11/mud-2024-invio-entro-1-luglio-novita

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