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Fondazioni bancarie: misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria 2023

Il decreto 11 marzo 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2024) dispone le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2023 che devono effettuare le fondazioni bancarie. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2024 il decreto 11 marzo 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dispone le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2023 che devono effettuare le fondazioni bancarie. Il particolare il decreto dispone che nella redazione del bilancio d'esercizio 2023, le fondazioni bancarie devono osservare le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 45, comma 3-octies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2023. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell’Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato comunicato all’Autorità di vigilanza, incrementare la percentuale di accantonamento a riserva, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all’attività istituzionale. Tuttavia, non è consentito effettuare l'accantonamento, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero dell’Economia e delle Finanze decreto 11/03/2024 (Gazzetta Ufficiale 16/03/2024 n. 64)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/19/fondazioni-bancarie-misure-accantonamento-riserva-obbligatoria-2023

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