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CIGO e CIGS: obblighi contributivi per il datore di lavoro

Con il messaggio n. 1167 del 2024, l’INPS interviene in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per fornire ulteriori precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale.

L’INPS, con il messaggio n. 1167 del 19 marzo 2024, fornisce una serie di chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo relativo alle cooperative che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e illustra i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024. Contributo FIS Le società, contrassegnate dal citato codice di autorizzazione “4B”, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS. Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. Contributo CIGS Nei confronti delle società cooperative in trattazione, rientranti nel campo di applicazione del FIS e contraddistinte attualmente dal codice di autorizzazione “4B”, si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Pertanto, tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (cfr. l’art. 23 del D.lgs n. 148/2015), sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci. Sulle matricole contributive viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”. Regolarizzazione primo quadrimestre 2024 Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale” <DatiRetributivi>, “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi: - nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore: - “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”; - “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; - “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”; - “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”; - nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”; - nell’elemento “BaseRif” deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese. Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi da gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. Copyright © - Riproduzione riservata INPS, messaggio 19/03/2024, n. 1167

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/20/cigo-cigs-obblighi-contributivi-datore-lavoro

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