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CCNL panificazione - Assipan – Ugl: le novità dell’accordo di rinnovo

Assipan - Confcommercio e UGL Terziario hanno sottoscritto in data 13 gennaio 2023 il rinnovo del CCNL.

Ambito di applicazione

L’intesa riguarda il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Minimi tabellari

Con la stesura del CCNL le parti hanno provveduto a ritoccare i minimi vigenti.

Pertanto, sono aggiornate le retribuzioni in vigore dal 1° settembre 2022, suddivise per settore specifico di attività e livelli.

Indennità per mancanza di energia elettrica

In caso di mancanza di energia elettrica, dovuta ad incuria del proprietario del forno, con conseguente necessità di svolgere le lavorazioni a mano, agli operai viene corrisposto un compenso complementare in percentuale della normale retribuzione.

Tale maggiorazione non trova applicazione nei casi di interruzione di elettricità dovuta a cause esterne e nei casi in cui non vi sia stato il tempo per riparare i guasti elettrici interni al panificio.

Lavoratori di primo ingresso

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli A1, A2, A3, B1, B2, B3, e B3S per il settore panifici artigiani, senza alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali vengono impiegati o con un'esperienza massima di 6 mesi, è corrisposta - per i primi due anni - una retribuzione di primo ingresso in misura percentualmente ridotta rispetto ai minimi tabellari del livello ordinario di inquadramento.

Tale disciplina si applica esclusivamente ai panifici ad indirizzo produttivo artigianale.

In tal caso il datore di lavoro è tenuto ad impartire ai lavoratori interessati una specifica formazione, all'interno dell'orario di lavoro, della durata minima di 60 ore nel biennio, secondo un piano formativo individuale (da consegnare all'interessato alla data di assunzione).

Tale tipologia di assunzione non è sovrapponibile ad altri istituti che comportano una riduzione temporanea della retribuzione, con l'eccezione del part-time.

Lavoratori in reimpiego

La disciplina prevista per i lavoratori di primo ingresso si applica, sempre per un biennio, anche ai:

- lavoratori di qualsiasi età inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi;

- soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in atto da operatori pubblici o privati per l'impiego.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova, in relazione al livello di inquadramento contrattuale, non può superare i limiti previsti dall’intesa in relazione al settore specifico di attività, alla qualifica e al livello di appartenenza.

Orario di lavoro

Orario normale

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

La durata media dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni, comprese le ore di straordinario e deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane.

La durata massima dell'orario di lavoro per singola settimana non può superare le 54 ore, comprese le ore di straordinario (salvo diverso accordo di secondo livello).

Riduzione annua

L'orario di lavoro è ridotto di 28 ore annue (36 ore per i lavoratori notturni).

Tale riduzione matura per dodicesimi e viene goduta sotto forma di permessi individuali retribuiti per gruppi di 8 ore, tenendo conto delle esigenze di continuità dell'attività produttiva.

Lavoro straordinario

Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali.

E' previsto un limite al lavoro straordinario di 270 ore annue.

Per le prestazioni di lavoro straordinario è stabilita una maggiorazione percentuale da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale.

Lavoro notturno

Si considera notturno - ai soli effetti retribuitivi - il lavoro effettuato dalle ore 21 alle ore 4.

Per le prestazioni di lavoro notturno è prevista la maggiorazione percentuale, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

Lavoro festivo

E' considerato festivo il lavoro prestato in giornate festive nazionali ed infrasettimanali ai sensi di legge, ovvero quello prestato di domenica.

Per le prestazioni di lavoro festivo sono stabilite le maggiorazioni percentuali indicate nel CCNL, calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione.

Turnisti

Le competenze dovute all'operaio turnista per la 13ª e 14ª mensilità, festività infrasettimanali e nazionali, ferie e t.f.r. comportano un compenso aggiuntivo percentuale.

Malattia

In caso di malattia, il trattamento economico integrativo di quello di legge viene garantito dalle Casse mutue - finanziato mediante contributi posti a carico del datore di lavoro e dei lavoratori - da costituirsi in ogni regione o provincia.

Ove le Casse mutue siano istituite, i datori di lavoro che non aderissero sono tenuti all'integrazione diretta al singolo lavoratore.

Nel caso in cui, invece, tali Casse non siano costituite, viene garantita in caso di malattia o infortunio non sul lavoro un'integrazione salariale per ogni giornata indennizzata dall'istituto competente in misure percentuali della retribuzione e in base alla durata dell’assenza.

Maternità

Durante il periodo di gravidanza e puerperio alla lavoratrice spetta il trattamento economico stabilito dalla legge che il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS.

Rimane a carico del datore di lavoro l'integrazione fino a concorrenza del 100% della tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente ai ratei relativi al periodo di assenza obbligatoria.

Nessun obbligo di integrazione incombe al datore di lavoro per quanto riguarda il periodo di assenza facoltativa.

Assistenza integrativa

Il sistema di bilateralità eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono ritenute indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del CCNL pertanto tali prestazioni rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore.

Il versamento dei contributi agli Enti bilaterali da parte dell'azienda previsto dall'accordo 7 giugno 2011 costituisce adempimento contributivo.

Per contro, il loro mancato versamento, così come la mancata adesione agli Enti bilaterali da parte dell'azienda secondo quanto previsto dall'accordo 7 giugno 2011, costituisce inadempimento contributivo.

In caso di mora totale o parziale nel versamento, il sistema bilaterale restituirà all'impresa gli importi degli eventuali pagamenti parziali e si verificheranno tutte le conseguenze contrattuali derivanti dalla mancata contribuzione, compreso l'obbligo di corresponsione dell'E.a.r., nella misura di € 20,00 mensili, per 14 mensilità. L'importo, non assorbibile, incide sugli istituti retributivi legali e contrattuali, escluso il t.f.r.

L’accordo indica i criteri di finanziamento della bilateralità (Ebipan e Fonsap).

Apprendistato

Il contratto di apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015 e dalle norme indicate nell’intesa.

Le Parti definiscono le tipologie di apprendistato, i limiti di età e i limiti numerici.

L'assunzione con contratto di apprendistato può avvenire anche part-time, secondo le regole stabilite dall’intesa.

Le aziende con attività stagionali potranno operare assunzioni con contratto di apprendistato di durata minima trimestrale.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova non può superare, in relazione al livello iniziale di assunzione, quella prevista dal CCNL per i qualificati di analogo livello.

Anzianità

L'apprendistato si computa ai fini dell'anzianità aziendale e di servizio.

Proroga

La malattia, l'infortunio e le altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi prorogano la scadenza del contratto di apprendistato.

Il datore di lavoro in tal caso comunicherà all'apprendista la nuova scadenza del contratto.

Apprendistato professionalizzante

Qualificazione professionale e durata

L'apprendistato è ammesso per tutti i livelli, esclusi i livelli A4 e B4 per i panifici non industriali ed il livello 6 per i panifici industriali.

La durata, in relazione alle qualifiche da conseguire, è quella indicata nell’intesa, in base ai livelli.

Le Parti hanno peraltro individuato le figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, per le quali hanno previsto durate superiori ai 36 mesi.

Per i panifici industriali, la contrattazione di 2° livello potrà fissare durate diverse nonché maggiori per le figure professionali aventi contenuti competenziali analoghi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane.

I periodi di apprendistato effettuati presso altre aziende si computano presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto, purché l'addestramento si riferisca allo stesso profilo professionale e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.

Inquadramento e retribuzione

In alternativa alla retribuzione percentualizzata è possibile un inquadramento iniziale fino a 2 livelli inferiori a quello proprio dei lavoratori corrispondenti alla qualificazione cui è finalizzato il contratto, con passaggio all’eventuale livello intermedio alla data di esecuzione del 50% dell’arco temporale complessivo dell’apprendistato.

La retribuzione è indicata in percentuali della retribuzione del lavoratore qualificato avente inquadramento corrispondente a quello al conseguimento del quale è finalizzato il contratto di apprendistato.

Attività formativa

La durata annua della formazione professionalizzante - integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente - è indicata per livello e numero di ore.

E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

La contrattazione di 2° livello potrà stabilire un differente impegno formativo o differenti modalità.

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, o presso Istituti di formazione accreditati, si cumulano.

Lavoro a termine

Ipotesi ammesse

L’assunzione a termine avviene in presenza di almeno una delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Limiti numerici

Il numero dei contratti a termine non deve superare i limiti indicati nel CCNL, calcolato con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato iscritti a libro unico all'atto dell'assunzione dei lavoratori a termine.

Durata

La durata del contratto, anche nell’ipotesi di proroghe e/o rinnovi, è disciplinata dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.

Il termine del contratto può essere consensualmente prorogato solo quando la durata inziale sia inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di 4 volte entro l’arco temporale massimo, a prescindere dal numero dei contratti.

Il contratto può essere prorogato per complessivi 12 mesi.

Ogni volta lo stesso sia superato, anche per effetto di proroga intervenuta entro il termine dei 12 mesi, la proroga dovrà essere giustificata con la espressa previsione della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e b-bis).

In caso di rinnovo, a prescindere dalla durata dei successivi contratti, dovranno sempre essere esplicitate le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e b-bis).

Trattamento economico e normativo

La durata del periodo di prova non potrà eccedere il 50% della durata iniziale del contratto a termine e la prova non potrà essere apposta in successivi contratti a termine aventi ad oggetto il medesimo livello contrattuale prima che siano decorsi 24 mesi dalla scadenza del contratto di iniziale previsione della prova.

L'assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto può avvenire per un periodo di 90 giorni di calendario antecedente o successivo rispetto al periodo programmato di assenza.

La stessa possibilità è prevista durante la fruizione dei permessi giornalieri per allattamento.

E’ convenuta l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzione a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.

Il comporto in caso di malattia è riproporzionato.

Stagionalità

Nelle assunzioni per stagionalità si applica la disciplina del D.Lgs. n. 81/2015 relativa alla durata del rapporto (art. 19, comma 2), al numero complessivo dei contratti (art. 23, comma 2), alle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1), e agli intervalli temporali per riassunzioni (art. 21, comma 2), mentre non trovano applicazione i limiti nella successione di contratti a termine tra le stesse parti (art. 19, comma 2) nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo (art. 23, comma 1).

Deve essere considerata azienda a carattere stagionale ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo che operi secondo le modalità indicate nel CCNL.

Nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di 6 mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a tempo determinato per stagionalità ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine effettuate nei 12 mesi successivi da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, presso la stessa azienda, con le medesime mansioni.

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza rispetto ad assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi riferite a mansioni già espletate nei rapporti a termine.

La richiesta va fatta entro 3 mesi (stagionalità) o entro 6 mesi (stesse attività) dalla cessazione del contratto.

Tali diritti non spettano ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.

Lavoro a tempo parziale

Clausole flessibili ed elastiche

Il contratto individuale può prevedere clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, ovvero relative alla variazione in aumento della stessa.

Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole elastiche.

Le clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa non potranno eccedere i limiti fissati in materia di lavoro straordinario.

Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole elastiche verranno retribuite, in misura non inferiore alla sola maggiorazione percentuale della quota oraria della paga base.

Le ore di lavoro prestate a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento definitivo della quantità della prestazione perché non compensate, in tutto o in parte, da equivalente riposo compensativo, verranno retribuite con le maggiorazioni percentuali della quota oraria della paga base indicate nel CCNL.

Tali maggiorazioni non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.

I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8, commi 3-5 del D.lgs. n. 81/2015 ovvero art. 10 della L. n. 300/1970 hanno la facoltà di revocare il consenso alla clausola elastica.

Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

Lavoro supplementare e straordinario

Nel contratto a tempo parziale l'azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto alla prestazione lavorativa concordata, e sino alla concorrenza dell'orario normale contrattuale, nei casi indicati nell’intesa.

Malattia e infortunio

Nel rapporto a tempo parziale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore, nell'arco dell'anno solare, alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista.

Trasformazione del rapporto

La trasformazione della prestazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa presuppone la volontà delle parti.

Il lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni, rispetto a quelle oggetto del rapporto a tempo parziale.

Previdenza integrativa

Le parti si impegnano ad avviare l'iter procedurale per l'adesione a un fondo di previdenza complementare chiuso da concludersi entro il 31 dicembre 2023.

Le modalità di contribuzione e le relative decorrenze sono indicate nel CCNL.

Decorrenza

Il nuovo contratto scade il 31 gennaio 2023.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/22/ccnl-panificazione

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