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CCNL Terziario, distribuzione e servizi – Confesercenti: le novità del rinnovo

Confesercenti con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto in data 22 marzo 2024 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL.

Campo di applicazione

Il contratto riguarda i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi.

Viene ampliato il campo di applicazione delle aree di attività indicate nell’accordo.

Classificazione del personale

Con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024, in tutte le aree esistenti, compresa l’area dell’ICT, vengono introdotti nuovi profili professionali ed eliminati alcuni profili esistenti.

Viene inoltre introdotta la classificazione per i dipendenti dalle imprese indicate nell’intesa.

Vengono infine previste apposite Commissioni tecniche che disciplineranno nuovi profili professionali con riferimento alle imprese culturali e creative e alle agenzie di pubblicità e comunicazione.

Nel settore distribuzione del farmaco, l’inquadramento e la permanenza al liv. 5 dell’allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con l’ausilio di supporti informatici saranno disciplinati entro il 31 dicembre 2025.

Minimi tabellari

In relazione agli aumenti stabiliti dall’accordo, sono ridefiniti gli importi dei minimi tabellari, suddivisi per livelli e con diverse decorrenze.

Gli importi al 1° aprile 2023 derivano dall’assorbimento nei minimi dell’acconto stabilito dall’accordo 12 dicembre 2022, in base alle previsioni contenute all'art. 216 del CCNL secondo il quale gli aumenti corrisposti a titolo diverso di aumenti di merito e scatti di anzianità, possono essere assorbiti in tutto o in parte, nel caso di aumento tabellare, solo se l'assorbimento è stato previsto a livello sindacale o espressamente stabilito all'atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.

Una tantum

Ad integrazione di quanto già stabilito con l’accordo 12 dicembre 2022 in materia di acconto su futuri aumenti contrattuali ed a completamento della copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 22 marzo 2024 viene corrisposto un importo forfettario una tantum, da riparametrare, suddivisibile in 15 quote mensili o frazioni e determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.

L’una tantum è erogata in 2 tranche uguali con la retribuzione di luglio 2024 e di luglio 2025, in base al livello di appartenenza.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024 l'importo sarà riproporzionato in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019, con le stesse decorrenze.

L'importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto.

L'importo forfettario non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il t.f.r.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali /o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum: pertanto tali importi erogati dal 1° gennaio 2022 dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.

Con l'erogazione dell'una tantum e tenuto conto di quanto previsto dall'accordo 12 dicembre 2022, le Parti dichiarano assolta ogni spettanza economica riferita o riferibile all’intero periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2020-31 marzo 2023, a qualsiasi titolo.

Indennità di vacanza contrattuale

In assenza di accordo, dopo 6 mesi dalla scadenza del CCNL oppure dopo 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del CCNL sarà corrisposta un’indennità di vacanza contrattuale in percentuale dell'Ipca al netto degli energetici importati applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza, per 14 mensilità. Al protrarsi della suddetta situazione verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di i.v.c. nelle medesime modalità, anche alla luce dell'eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell'ultimo anno comunicato dall'Istat. L'importo potrà essere assorbito fino a concorrenza esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali successivamente al 31 marzo 2027.

Nell'accordo di rinnovo successivo all'accordo 22 marzo 2024 le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'i.v.c. eventualmente erogata.

Bilateralità

Viene specificato che il contributo in favore dell'Ente bilaterale territoriale va computato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle commissioni paritetiche bilaterali. Viene altresì confermato che l’E.d.r. sostitutivo va corrisposto per 14 mensilità.

Maternità

Per i periodi di congedo parentale è dovuta a carico dell'Inps, per 3 mesi non trasferibili, ai lavoratori fino al 12° anno di vita del bambino, un’indennità in percentuale della retribuzione, in alternativa tra i genitori e in base alla durata massima complessiva.

I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi per i quali spetta un'indennità in percentuale della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità in percentuale della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione obbligatorio.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Il preavviso scritto ai fini dell’esercizio del congedo parentale è fissato in 5 giorni.

Permessi

Vengono disciplinati i< rel="noopener noreferrer"a href="https://www.ipsoa.it/wkpedia/permessi" target="_blank" title="wiki"> congedi per le donne vittime di violenza di genere.

Assistenza integrativa

Dal 1° aprile 2025 è elevato il contributo mensile obbligatorio a carico azienda al Fondo sanitario ASTER e il contributo obbligatorio a carico dell’azienda azienda a favore della Qu.A.S..

Tutti i suddetti contributi a carico azienda e lavoratore comprendono il contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

Il contributo a carico azienda e lavoratore al Quadrifor è comprensivo del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento della formazione dei quadri.

Lavoro a termine

Vengono introdotte le causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata.

La contrattazione di 2° livello potrà individuare ulteriori causali; concordare percorsi di stabilizzazione; verificare che le opportunità di lavoro nei casi suddetti possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori part-time; individuare - quale legittima causale - manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni nei periodi interessati dallo svolgimento di tali eventi, compresi tra i 7 giorni precedenti ed i 7 giorni successivi agli eventi.

Gli accordi territoriali sulla stagionalità che individuano le località a prevalente vocazione turistica, definiscono anche le connesse attività e i relativi periodi.

Lavoro a tempo parziale

Dal 1° gennaio 2025, è elevata l’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche.

Lavoro agile

Le Parti recepiscono il Protocollo 7 dicembre 2021 sul lavoro agile.

Decorrenza

Il contratto decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa e scadrà il 31 marzo 2027.

  Approfondisci su   CCNL Commercio, terziario, distribuzione e servizi - Confesercenti: ambito di applicazione; classificazione del personale; una tantum; minimi tabellari; bilateralità; maternità; preavviso; congedi; apprendistato; lavoro a termine; lavoro a tempo parziale; decorrenza Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/28/ccnl-commercio-terziario-distribuzione-servizi-confesercenti

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