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Aziende speciali: contribuzione dovuta per le prestazioni minori

L’INPS, con la circolare n. 53 del 3 aprile 2024 provvede a una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali non aventi la forma giuridica di società di capitali con riferimento alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente.

Arriva dall’INPS, con la circolare n. 53 del 2024, il riordino della contribuzione minore posta a carico delle aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto, nell’ambito delle competenze dell’ente territoriale stesso, la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. L’azienda speciale si configura quale soggetto giuridico ibrido, caratterizzato dall’evidente compresenza e dalla reciproca interazione di elementi pubblicistici da un lato e pienamente privatistici dall’altro. Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo alle aziende speciali non trasformate in società di capitali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, etc.). Malattia L’obbligo contributivo per il finanziamento dell’assicurazione malattia concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondono, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità. Maternità E’ previsto il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, etc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione. Ex CUAF Nei confronti delle aziende speciali non sussiste l’obbligo contributivo sempreché, in virtù di quanto previsto dalla citata disposizione, le medesime aziende garantiscano un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di Assegni al nucleo familiare (ANF). Fondo di Garanzia Tenuto conto che i rapporti di lavoro dipendente sono soggetti all’applicazione dell’articolo 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto, per le aziende speciali sussiste l’obbligo di versare la contribuzione afferente al finanziamento del “Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto” di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.Fondo di Tesoreria Per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato e che matura il trattamento di fine rapporto secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c., le aziende speciali sono tenute al versamento del contributo dovuto al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”, c.d. Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di attuazione, adottati dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il 30 gennaio 2007, sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalle norme istitutive del Fondo di Tesoreria (ad esempio, il limite dimensionale, etc.). NASpI I lavoratori dipendenti delle aziende speciali rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal D.lgs 4 marzo 2015, n. 22. È altresì dovuto il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Fondo di integrazione salariale Le aziende speciali non sono ricomprese nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né annoverate tra i beneficiari delle tutele previste dai Fondi di solidarietà. Pertanto, detti datori di lavoro, sono assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS. Per le aziende speciali che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo di finanziamento è pari allo 0,50 per cento (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio; sono esclusi, viceversa, i dirigenti. Si segnala che, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, l’aliquota contributiva è pari allo 0,80 per cento. Cassa integrazione guadagni straordinaria Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti. I datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al relativo obbligo contributivo, pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 03/04/2024, n, 53

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/04/aziende-speciali-contribuzione-dovuta-prestazioni-minori

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