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APE sociale: chi può chiedere l’indennità di prepensionamento

La proroga dell’APE sociale per il 2024 presenta requisiti anagrafici più severi e nega la possibilità di reimpiegarsi durante il periodo di prepensionamento. Merita particolare attenzione l’inclusione tra i beneficiari dell’indennità di prepensionamento delle nuove categorie di addetti ai lavori gravosi, introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e confermate per il 2023, ma non richiamate nella legge di Bilancio 2024. Per il 2024 è possibile presentare ancora domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità entro il 15 luglio, oppure tardivamente entro il 30 novembre. L’INPS, con la circolare n. 35 del 2024, ha fornito chiarimenti in materia. Quali sono? Chi può beneficiare dell’APE sociale? Quali sono i requisiti richiesti?

Prorogato, dall'art. 1 co. 136 e ss. della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), il prepensionamento con APE sociale: non si tratta, lo ricordiamo, di un trattamento pensionistico vero e proprio, ma di un’indennità che accompagna l’interessato sino alla pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24 co.6 DL 201/2011). L’indennità è calcolata allo stesso modo della generalità delle pensioni, ma con un tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi. L’INPS ha fornito nuovi importanti chiarimenti con la circolare n. 35/2024, utili a chi intende fruire della proroga. Merita particolare attenzione l’inclusione, tra i beneficiari dell’APE sociale, delle nuove categorie di addetti ai lavori gravosi, introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e confermate per il 2023, ma non richiamate nella legge di Bilancio 2024. Requisiti Per avvalersi dell’APE sociale, è innanzitutto necessario avere compiuto 63 anni e 5 mesi di età entro il 31 dicembre 2024. Il requisito, dall’introduzione della misura sempre fermo a 63 anni, è stato incrementato di ben 5 mesi dalla nuova finanziaria. Bisogna poi appartenere alle seguenti categorie, per beneficiare dell’indennità di prepensionamento: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi al 74% e addetti ai lavori gravosi. Addetti ai lavori gravosi È importante sottolineare che, interpretando letteralmente la legge di Bilancio 2024, la platea degli addetti ai lavori gravosi, rispetto al 2022 ed al 2023, risulterebbe notevolmente ristretta. La legge di Bilancio 2024 non richiama difatti le categorie indicate nell’allegato 2, annesso alla legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ma solo quelle originarie di cui all’allegato C) della L. n. 236/2016 (poi specificate nell’allegato A al D.P.C.M. n. 88/2017 e incrementate dal D.M. del 5 febbraio 2018). Tuttavia, l’INPS, nella circolare n. 35/2024, ha espressamente incluso anche le categorie aggiuntive di cui all’art. 1, co. 92, della L. n. 234/2021 (Finanziaria 2022), in merito alle professioni cosiddette gravose cui fare riferimento. Possono dunque ottenere l’APE sociale 2024 gli appartenenti alle seguenti categorie: - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; - conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; - conciatori di pelli e di pellicce; - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; - conduttori di mezzi pesanti e camion; - professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; - professori di scuola pre-primaria; - facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; - operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. - pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare o soci di cooperative; - lavoratori marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne; - operai agricoli, della zootecnia e della pesca; - operai degli impianti siderurgici di prima e seconda fusione e operai del vetro addetti a lavori ad alte temperature non ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti; - professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate; - tecnici della salute; - addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate; - professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; - operatori della cura estetica; - professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati - artigiani, operai specializzati, agricoltori; - ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2); - conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali; - operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli - conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati; - conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.); - conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta; - operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica; - conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque; - conduttori di mulini e impastatrici; - conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali; - operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; - operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare; - conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; - personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci; - personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli; - portantini e professioni assimilate; - professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca; -- professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni. Si ricorda che lo svolgimento del lavoro gravoso deve risultare in forma subordinata, per almeno 6 anni degli ultimi 7 che precedono la decorrenza dell’APE sociale, o per almeno 7 anni negli ultimi 10. Requisiti contributivi I requisiti di contribuzione differiscono in base alla categoria di appartenenza: - 30 anni di contributi per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74%; -- 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi; - 32 anni per gli operai edili, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) ed i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta Le donne, inoltre, hanno diritto a una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due. Attività lavorativa L’APE sociale “accompagna” il beneficiario sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24 co. 6 D.L. n. 201/2011), attualmente pari a 67 anni. Durante il periodo di fruizione dell’indennità, l’INPS non accredita i contributi. Ciononostante, per ricevere l’indennità è necessario aver cessato l’attività lavorativa e non reimpiegarsi, durante il periodo di percezione dell’indennità. È fatto salvo il solo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Nelle “versioni precedenti” dell’APE sociale, invece, era consentito reimpiegarsi, ma con un limite di reddito di 8.000 euro annui per i dipendenti, 4.800 euro per gli autonomi. Domanda di verifica dei requisiti Prima dell’invio della vera e propria domanda di liquidazione dell’indennità APE sociale, è necessario aver inoltrato la domanda di verifica del diritto alla prestazione. Ai fini del rilascio della certificazione da parte dell’INPS, il richiedente deve presentare (artt. 4, 5, 6, 7 e 11 D.P.C.M. n. 88/2017): - un’istanza di riconoscimento delle condizioni per il diritto all’APE sociale; - un’autodichiarazione ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi al momento della domanda o, alternativamente, entro il 31 dicembre dell’anno considerato; - la documentazione speciale che certifichi il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all’art. 5 D.P.C.M. n. 88/2017, differente in base alla categoria di appartenenza (ad esempio, per gli invalidi, il verbale ASL di riconoscimento dell’invalidità civile in misura almeno pari al 74%). Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di verifica dei requisiti, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianità contributiva, della conclusione della prestazione per la disoccupazione e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa gravosa in via continuativa; i requisiti devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione dell’istanza, pertanto entro il 31 dicembre 2024. Per non perdere ratei di indennità, coloro che, al momento della presentazione della domanda di verifica delle condizioni, risultano già in possesso di tutti i requisiti previsti, possono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale, ossia la vera e propria richiesta di indennità (messaggio INPS 17.1.2020 n. 163). In merito ai termini di presentazione delle istanze, per l'anno 2024, è possibile presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024 (istanza precoce o prima finestra) o del 15 luglio 2024 (istanza intermedia o seconda finestra). Risulta inoltre possibile presentare la domanda tardivamente, entro il 30 novembre 2024: in quest’ultimo caso, però, l’istanza viene considerata solo se risultano risorse residue. Domanda di APE sociale 2024 L’INPS, con la circolare n. 35/2024, ha chiarito che le novità in materia di APE sociale introdotte dalla Manovra 2024 si applicano anche a coloro che: - hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e non hanno presentato la relativa domanda di verifica; - risultano decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti di reddito annuali) e ripresentano domanda nel 2024. Coloro che, invece, sono in possesso del provvedimento di certificazione del diritto all’APE, possono presentare domanda di accesso all’indennità anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024). In buona sostanza, il provvedimento INPS che conferma la verifica delle condizioni, “cristallizza” i requisiti di accesso all’APE sociale (circ. INPS n. 15/2019 e n. 62/2022), rendendo possibile richiedere il trattamento anche successivamente. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/04/ape-sociale-chiedere-indennita-prepensionamento

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