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CCNL Terziario – Cooperative di consumo: le novità del rinnovo

ANCC Coop, Confcooperative consumo e utenza e AGCI Agrital con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno sottoscritto in data 29 marzo 2024 l'ipotesi d'accordo per il rinnovo del CCNL.

Ambito di applicazione

L’intesa riguarda i dipendenti dalle imprese della distribuzione cooperativa.

Minimi tabellari

In seguito agli aumenti stabiliti dall’accordo, sono ridefiniti gli importi dei minimi tabellari, suddivisi per livelli e con diverse decorrenze.

Una tantum

Ad integrazione di quanto già stabilito con l’accordo 22 dicembre 2022 in materia di acconto su futuri aumenti contrattuali ed a completamento della copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 29 marzo 2024 viene corrisposto un importo forfettario una tantum, e determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.

Tale importo (suddivisibile anche in 15 quote mensili o frazioni) verrà erogato in due tranches, con la retribuzione di aprile 2024 e di aprile 2025, riparametrato per ogni livello.

Le somme saranno riproporzionate in caso di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, verranno erogate ai soli lavoratori in forza alle rispettive scadenze.

A tal fine non saranno conteggiati, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia stata erogata una retribuzione a norma di legge e di contratto; saranno computati invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Con l'erogazione dell'una tantum e tenuto conto di quanto previsto dall'accordo 22 dicembre 2022, le Parti dichiarano assolta ogni spettanza economica riferita o riferibile all’intero periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2020-31 marzo 2023, a qualsiasi titolo.

L'accordo stabilisce infine che le imprese che da novembre 2023 a marzo 2024 non hanno erogato l’importo previsto come acconto sui futuri aumenti contrattuali, erogheranno un importo aggiuntivo una tantum entro la fine del mese di gennaio 2026.

Riduzione annua - Imprese minori

Per le imprese minori che occupano fino ad una media per unità produttiva di 20 addetti equivalenti full-time, i permessi individuali annui sono riconosciuti nella misura di 60 ore.

Saranno riconosciute ulteriori 6 ore di permesso retributivo a decorrere dal 1° aprile 2025 e ulteriori 6 ore dal 1° aprile 2026 fermo restando il raggiungimento delle 88 ore di permessi retribuiti.

Indennità di vacanza contrattuale

In assenza di accordo, dopo 6 mesi dalla scadenza del CCNL oppure dopo 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del CCNL sarà corrisposta un’indennità di vacanza contrattuale in percentuale dell'Ipca al netto degli energetici importati applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza, per 14 mensilità.

Al protrarsi della suddetta situazione verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di i.v.c. nelle medesime modalità, anche alla luce dell'eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell'ultimo anno comunicato dall'Istat.

L'importo potrà essere assorbito fino a concorrenza esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali successivamente al 31 marzo 2027.

Malattia

Al lavoratore affetto da malattie oncologiche con invalidità non inferiore al 50% in caso di superamento del periodo di comporto verrà riconosciuta un'ulteriore mensilità aggiuntiva a carico dell'azienda.

Maternità

Alla lavoratrice che dopo l'astensione obbligatoria abbia usufruito in modo continuativo dell'intero periodo di congedo parentale facoltativo è data la possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di astensione facoltativa o di congedo retribuito nei termini indicati dal CCNL.

In occasione della nascita del figlio sono concessi al padre lavoratore ulteriori 10 giorni di congedo usufruibili in modo continuativo o frazionato e retribuiti con un'indennità giornaliera a carico del datore di lavoro.

Il congedo, che deve essere richiesto con un preavviso minimo di 5 giorni, dev’essere goduto a giornate intere e comunque entro i primi 5 mesi di vita del bambino.

Al padre lavoratore che, in alternativa alla madre, usufruisce del congedo parentale, verrà riconosciuto un'ulteriore mese di astensione facoltativa retribuito dal datore di lavoro con la stessa indennità prevista per legge.

Permessi

Vengono disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere.

Lavoro a termine

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs, n. 81/2015 e dalle disposizioni contrattuali riportate nel CCNL.

È possibile stipulare contratti a tempo determinato per una durata superiore a 12 mesi e non eccedente 24 mesi nonché rinnovare o prorogare tali contratti nei casi indicati nell’intesa.

È possibile rinnovare e prorogare i contratti a tempo determinato per una durata superiore ai 12 mesi in caso di picco di attività in zone o unità produttive a vocazione turistica individuate a livello aziendale.

A livello aziendale sarà definito il periodo in cui sarà possibile utilizzare lavoratori a tempo determinato in caso di picco di attività.

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'azienda entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Lavoro a tempo parziale

Per il lavoro a tempo parziale è elevata l’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche.

Assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2025 è elevato il contributo mensile a carico dell’azienda per tutto il personale iscritto al fondo Coopersalute.

Decorrenza

L’accordo decorre dal 1° aprile 2023 e scadrà il 31 marzo 2027

  Approfondisci su   CCNL Terziario – Cooperative di consumo: ambito di applicazione; minimi contrattuali; una tantum; permessi; indennità di vacanza contrattuale; malattia; maternità; contratti a termine; lavoro a tempo parziale; assistenza integrativa; decorrenza Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/04/ccnl-terziario-cooperative-consumo

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