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Omaggi ai dipendenti per finalità promozionali: qual è il trattamento fiscale applicabile

Con la risposta n. 89 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile agli omaggi riconosciuti dal datore di lavoro ai lavoratori con finalità promozionale. Secondo le Entrate, in concreto, questi omaggi soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, un arricchimento del lavoratore e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Di conseguenza qualora il valore dei beni assegnati ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR, costituisce reddito di lavoro dipendente.

L’art. 51 del TUIR, prevede la regola generale secondo cui tutte le somme e i valori erogati nel corso del periodo di imposta dal datore di lavoro, anche a sotto forma di erogazione liberale, per il lavoratore rappresenta reddito imponibile. Sfugge alla regola dell’onnicomprensività l’eventuale valore di beni e servizi qualora questi non dovessero superare il limite ordinario di 258,23 su base annua. In tale limite, innalzato a 1.000 per il solo anno 2024 per tutti i lavoratori e a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, devono essere considerati anche gli eventuali omaggi riconosciuti dal datore di lavoro, anche se erogati per finalità promozionali. L’ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 89/2024 dell’11 aprile 2024. La regola generale di valorizzazione di beni e servizi Ai sensi dell’art. 51 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Secondo il principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Rientra pertanto nel concetto di reddito imponibile tutto quello che viene erogato a qualunque titolo al lavoratore sotto forma di denaro (somme) e beni e servizi (valori) nel periodo di imposta. Poiché la norma fa riferimento al valore, ai fini della quantificazione dei beni in natura, il comma 3 dell’art. 51 TUIR precisa che “si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9.” Art. 9 comma 3 citato del TUIR che per valore normale del bene e servizio intende: - il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari rispetto a quello per il quale si deve determinare l’ammontare in denaro; - il prezzo in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione; - il prezzo nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. In parziale deroga ai criteri dell’art. 9, la norma sopra riportata prevede che “Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista”. In commento alla predetta norma, la circolare del Ministero delle finanze n. 326/E/1997 ha precisato che: - si dovrà fare riferimento ai listini dell’azienda ma soltanto a quelli applicati nelle vendite ai grossisti e non si potrà tenere conto degli sconti d’uso (in quanto non richiamati nel comma 3 dell’art. 51, diversamente da quanto invece stabilito, in generale, dall’art. 9); - la previsione è applicabile soltanto ai dipendenti delle aziende che producono beni e che effettuano cessioni ai grossisti, o all’ingrosso e al dettaglio, restando esclusi i dipendenti di: artisti o professionisti; aziende che producono beni per la vendita soltanto al dettaglio; aziende che producono servizi; aziende che effettuano soltanto commercializzazione dei beni; Si ricorda che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente, anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente, mentre se per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme (con il sistema del versamento o della trattenuta), è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio La franchigia di esenzione annua L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51, infine, contempla anche un’ipotesi di esclusione dalla formazione del reddito imponibile quando il valore complessivo dei beni e servizi ricevuti dai dipendenti sia di modesto valore. Difatti, non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro mentre se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Si ricorda che la legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha previsto per il solo anno 2024 l’innalzamento del limite di esenzione a 1.000 euro annui per tutti i lavoratori, innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e che, nei nuovi limiti, per espressa previsione, sono da ricomprendersi anche oltre al pagamento/rimborso delle utenze domestiche anche il pagamento/rimborso delle spese di affitto o gli interessi su mutuo sulla prima casa. Il caso degli omaggi ai dipendenti anche per finalità promozionali: la posizione delle Entrate. Con la risposta di interpello n. 89/2024 dell’11 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale di omaggi di propri bene concessi ai lavoratori con finalità promozionale. Il quesito riguarda il caso di una società che omaggia mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell'offerta è quella di diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l'eccellenza degli stessi alla clientela, nell'ambito della strategia aziendale. Secondo l’istante, tali beni offerti non sono utili a generare reddito imponibile in quanto: - il caffè offerto (''Partner Markout'' e bevanda giornaliera) ai propri dipendenti fa parte dello sviluppo professionale che la stessa Società richiede per progredire di carriera e, pertanto, risulta essere nell'interesse prevalentemente datoriale; - i beni che costituiscono merchandise, offerti occasionalmente ai dipendenti, sono concessi a proprio esclusivo vantaggio con il fine di promuovere e pubblicizzare. Tali beni secondo l’istante: - sono appositamente caratterizzati per rappresentare l'identità aziendale (attraverso l'utilizzo del logo o di esclusivi elementi di design); - il motivo principale della concessione è la volontà che i dipendenti diffondano l'immagine aziendale al di fuori della caffetteria con finalità di business, marketing e promozione e diffusione dell'immagine aziendale; - sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l'assenza di obblighi contrattuali specifici. L’Agenzia nel dare risposta all’istante richiama la disciplina del TUIR per quanto riguarda il criterio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (art. 51 co.1 TUIR) le modalità di valorizzazione dei beni e servizi (art. 9, comma 3), il limite di esenzione ordinario (art. 5, co. 3 TUIR) e le regole di innalzamento previste per il solo 2024 (art. 1, co. 16, l. n. 213/2023) Richiama poi la risoluzione n. 178/E/2003 nella quale ha stabilito che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente: - le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore; - le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro. Richiama poi la circ. n. 37/E del 2013 secondo la quale in via generale, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l'interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente Conclude pertanto l’Agenzia delle Entrate che nel caso di omaggi riconosciuti al lavoratore, per quanto utili alla strategia aziendale, in concreto, questi soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro con la conseguenza che qualora il valore dei beni assegnati ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del TUIR. 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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/16/omaggi-dipendenti-finalita-promozionali-qual-trattamento-fiscale-applicabile

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