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Compliance, controlli e accertamento contributivo: come si applicano le nuove misure del decreto PNRR

Potenziare la compliance tra i contribuenti e l’INPS per semplificare gli adempimenti e stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi. È quanto previsto dal disegno di legge per la conversione del decreto PNRR. Ma non solo. Il decreto PNRR prevede, inoltre, una nuova modalità di accertamento d’ufficio su base documentale che l’INPS può avviare, tenuto conto di elementi rilevati anche dalla consultazione di banche di dati sia dell’Istituto medesimo, che di altre Pubbliche amministrazioni alle quali l’Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente. Come si applicano le nuove misure? Quali sono le sanzioni previste? Da quando decorrono le novità?

Dopo il passaggio dalla Camera dei Deputati, resta confermato l’impianto normativo in materia di compliance tra contribuenti e INPS e le nuove disposizioni in materia di accertamento documentale e di violazioni contributive previsto dal decreto PNRR. Il disegno di legge di conversione del D.L. n. 19/2024, approvato il 18 aprile scorso dalla Camera ed ora all’esame del Senato, lascia infatti sostanzialmente immutate le disposizioni contenute nell’art. 30 che prevedono: 1) ai commi da 1 a 4 modifiche all’apparato sanzionatorio in materia contributiva di cui all’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000; 2) ai commi da 5 a 9, nuove forme di collaborazione tra contribuente e INPS per favorire l’adempimento spontaneo; 3) ai commi da 10 a 14, novità in materia di controlli e accertamento contributivo. Le novità previste dal legislatore hanno decorrenza dal 1° settembre 2024. Di seguito si andranno ad esaminare le novità in materia di adempimento spontaneo (commi da 5 a 9) e di accertamento d’ufficio (commi da 10 a 14). Adempimento spontaneo La prima fattispecie è quella relativa all’introduzione di una compliance tra contribuenti e INPS che ha lo scopo di semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. Operativamente la nuova forma di comunicazione prevede che, dal 1° settembre 2024, l’INPS metta a disposizione dei contribuenti o dell’intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Lo scopo è di consentire al contribuente di regolarizzare, anche ratealmente, gli inadempimenti contributivi comunicati dall’istituto ottenendo il vantaggio dell’applicazione delle sanzioni contributive ridotte rispetto a quelle previste dall’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000. In caso contrario, l’INPS procede alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con applicazione delle sanzioni ordinariamente previste nei casi di omissione o evasione. Il contribuente può comunque segnalare all’INPS in tale fase amministrativa eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti. Quello delineato è il quadro generale previsto dalla normativa, mentre per la individuazione dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del contribuente è prevista una specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS. Nella stessa delibera sono indicati, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest’ultimo e l’amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione in parola entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.

Fattispecie Regolarizzazione spontanea Sanzioni contributive art. 116, c. 8 legge n. 388/2000 (dal 1° settembre 2024)
Omissione Sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento. In ogni caso, la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge Sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge
Evasione Sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Accertamento d’ufficio documentale I commi da 10 a 14 disciplinano invece una nuova modalità di accertamento d’ufficio su base documentale che l’INPS può avviare tenuto conto di elementi rilevati anche dalla consultazione di banche di dati sia dell’Istituto medesimo che di altre pubbliche amministrazioni alle quali l’Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente. In buona sostanza l’istituto in sede di controllo compara i dati rilevati con le posizioni dichiarate dai contribuenti e, all’esito del procedimento, ove emergano dati violazioni dell’obbligo contributivo (es. imponibili non dichiarati o fruizione di benefìci contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti) procede all’accertamento addebitando i contributi previdenziali che considera dovuti. Tale modalità di accertamento documentale è utilizzabile anche in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale. I poteri dell’INPS consentono all’istituto di: a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; c) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’INPS. I termini per l’adempimento non possono essere inferiori in ogni caso a 15 giorni. Ove l’Istituto proceda all’accertamento d’ufficio ed il contribuente procede al pagamento integrale dei contributi dovuti entra 30 giorni dalla notifica dell’atto, si applica la sanzione civile prevista, rispettivamente per i casi di omissione o evasione, nella misura del 50 per cento con possibilità di pagamento rateale. In caso di mancato pagamento, l’INPS forma un avviso di addebito avvalendosi dell’agente della riscossione (cfr. art. 30, del D.L. n. 78/2010). Va tenuto presente che la mancata comparizione all’invito, ovvero l’omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti nell’ambito del controllo che ci occupa, ha un effetto sul piano processuale nel caso di instaurazione del contenzioso da parte del contribuente. Più specificamente, l’art. 30, comma 14, del D.L. n. 19/2024 prevede che nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo ovvero di opposizione all’avviso di addebito costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/23/compliance-controlli-accertamento-contributivo-applicano-nuove-misure-decreto-pnrr

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