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Appalti e finanza di progetto: prove tecniche di ''sburocratizzazione''

Il decreto legge “Misure urgenti per la crescita del Paese” prevede norme a tutto campo per fronteggiare la situazione di urgenza che sta emergendo in molti settori del nostro Paese; all’articolo 3 del decreto in commento rubricato “Conferenza di servizi preliminari nella finanza di progetto e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità” si cerca di attuare misure finalizzate a “snellire” nei progetti e negli studi di fattibilità degli appalti pubblici alcune procedure che allo stato attuale, per eccesso di burocratizzazione, hanno reso difficile il percorso.

La Finanza di progetto (o project finance) : cenni Occorre preliminarmente ricordare che la finanza di progetto contenuta nell’articolo 153 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice degli Appalti Pubblici) è una operazione di finanziamento a lungo termine in cui il ristoro del finanziamento è garantito dai flussi di cassa previsti dalla gestione dell'opera prevista nel progetto. Il coinvolgimento dei soggetti privati nella realizzazione, nella gestione e soprattutto nell'accollo totale o parziale dei costi di opere pubbliche in vista di guadagni futuri , rappresenta la caratteristica principale del project financing. Con la riforma del 2008, si permette coinvolgere un privato in un progetto di pubblica utilità, offrendo una soluzione al deficit infrastrutturale attraverso l'impiego di risorse disponibili nel mercato dei capitali. Va premesso che le migliori indagini sulla tematica della finanza di progetto hanno valutato, alla luce della regolazione italiana, le caratteristiche di tale formula operativa. Attraverso la creazione di una società di progetto si opera la separazione giuridica e finanziaria del progetto dai partner. Inoltre la partecipazione di più soggetti consente un'allocazione dei rischi verso i soci bilanciando in modo ottimale i rischi trasferiti all’operatore privato e il costo del trasferimento a carico dell’amministrazione pubblica. La "società di progetto" o "concessionario", è il soggetto giuridico costituito allo scopo che permette di mantenere separati i capitali destinati al progetto da quelli dei soggetti proponenti l'iniziativa d'investimento (i cosiddetti "promotori"). In Italia, la finanza di progetto ha trovato spazio prevalentemente nella realizzazione di opere di pubblica utilità. In questa configurazione di project financing i soggetti promotori propongono alla Pubblica amministrazione di finanziare, eseguire e gestire un'opera pubblica, il cui progetto è stato già approvato, in cambio degli utili che deriveranno dai flussi di cassa generati per l'appunto da una efficiente gestione dell'opera stessa. La modifiche introdotte Con il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, meglio conosciuto come il decreto Cresci Italia o decreto liberalizzazioni , il Governo ha spiegato nella sua relazione di accompagnamento, che per incentivare l’attrazione di capitali privati nelle infrastrutture, si è stabilito : • di rivedere la disciplina in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto nell’ambito delle operazioni di finanza di progetto, introducendo i cosiddetti “project bond” garantiti, da parte del sistema finanziario e dei fondi privati, anche durante il periodo di costruzione dell’opera, tradizionalmente scoperto; • di introdurre nella finanza di progetto per le infrastrutture strategiche il diritto di prelazione, per incentivare gli investitori privati ad assumere il ruolo di promotore in grandi opere, anche non previste negli strumenti di programmazione; • di individuare il partenariato pubblico-privato quale strumento idoneo per la realizzazione in tempi brevi, e la gestione (ma solo dell’infrastruttura e dei servizi connessi) di nuove strutture carcerarie; • disporre che i bandi e i piani economico-finanziari per le opere da affidare in concessione siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità delle opere, consentendo agli istituti finanziatori di poter contare almeno su un progetto definitivo dell’opera da realizzare in concessione; • misure di correzione delle concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche, per aprire nuovi spazi alla concorrenza e rendere più flessibile il meccanismo di subentro. Non mancano importanti norme di semplificazione e di alleggerimento procedurale, in tema, a titolo di esempio, di approvazione di progetti, affidamento di servizi finanziari, di documentazione a corredo dei piani economico-finanziari. Con riferimento all’articolo 3 del decreto legge in commento la prima parte è finalizzata a superare i problemi connessi alle frequenti richieste di modifica al progetto dell’opera da parte delle amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie, che possono mettere a rischio l’equilibrio economico finanziario e la bancabilità stessa dell’opera. In tale ottica è resa obbligatoria la conferenza di servizi preliminare, da tenersi sullo studio di fattibilità, ove lo stesso sia posto a base di gara, ed è specificato che le decisioni assunte in sede di conferenza di servizi preliminare sono vincolanti per la Pubblica Amministrazione. Nell’intenzioni del legislatore con tale modifica le successive fasi progettuali dovrebbero risultare più celeri e snelle ed, in particolare, il progetto definitivo dovrebbe superare in modo più agevole la conferenza di servizi decisoria. L’articolo 3 del decreto in commento porta , inoltre, nella seconda parte modifiche all’articolo 153 del Codice degli Appalti ; la novità introdotta è finalizzata all’esigenza di definire in modo soddisfacente, in conseguenza al ruolo chiave che viene ad assumere lo studio di fattibilità nella finanza di progetto, i requisiti di qualificazione dei soggetti incaricati di predisporre lo studio di fattibilità laddove lo stesso sia posto a base di gara, prevedendo l’espresso richiamo dei requisiti di professionalità sui temi economico-finanziari necessari per compilare un documento che sia in grado di fornire indicazioni adeguate sulla gestione economica e funzionale della infrastruttura. E’ previsto , inoltre, che, laddove l'amministrazione sia carente di professionalità adeguate, queste possano essere reperite all'esterno con procedure di gara . Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/21/appalti-e-finanza-di-progetto-prove-tecniche-di-sburocratizzazione

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