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Gallerie stradali e ferroviarie, sei mesi per la SCIA

Al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, per le attività connesse a gallerie stradali e ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione del regolamento in tema di prevenzione incendi, i relativi adempimenti amministrativi dovranno essere espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti alla normativa antincendio.

Tra le misure urgenti concernenti il settore delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, nel D.L. Crescita è stata inserita una disposizione concernente le gallerie stradali e ferroviarie. Al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, infatti, si stabilisce che per le attività connesse a gallerie stradali e ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione del regolamento in tema di prevenzione incendi, i relativi adempimenti amministrativi dovranno essere espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti alla normativa antincendio. Il 22 settembre 2011 è stato pubblicato, infatti, il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, avente ad oggetto lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Tale regolamento ha introdotto nuovi criteri e nuovi modelli per le verifiche delle misure antincendio di edifici e attività produttive. A tal fine, ha individuato le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e ha apportato una sostanziale semplificazione agli adempimenti amministrativi correlati, al cui assolvimento sono tenuti i soggetti interessati. Nell’allegato 1 del nuovo regolamento vengono elencate tutte le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, per le quali si stabilisce una classificazione che le suddivide in tre categorie, A, B e C, considerando la gravità del rischio, le dimensioni dell’attività, nonché il suo grado di complessità. Nella categoria A rientrano, tra le altre, anche le attività connesse alla gestione di gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 mt. e di gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 mt., per le quali sarà necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla dichiarazione di un tecnico che attesti la conformità dell’opera alle regole tecniche previste per quel particolare tipo di attività, nonchè certificazioni e dichiarazioni circa la conformità della stessa a norme di sicurezza antincendio. Non sarà più necessario allegare un parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco. Successivamente alla emanazione del regolamento di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche, che ha dettato disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, è stato specificato che gli adempimenti amministrativi previsti dal regolamento per l’adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendio e alle norme dettate in tema di impianti idrici antincendio, dovranno essere espletati entro i termini ivi previsti. In particolare, per le gallerie stradali gli adeguamenti dovranno avvenire entro il mese di aprile 2019, per le gallerie ferroviarie con progetto già approvato alla data del decreto entro il 7 aprile 2016 e per quelle in esercizio invece il termine è stato fissato al 7 aprile 2021 (cfr. 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). La previsione di tali termini si giustifica per il fatto che gli adeguamenti riguardano attività su gallerie che necessitano di tempi più o meno lunghi ed è per la stessa ragione che la disposizione di cui all’art. 7 del decreto sviluppo consente ai gestori delle gallerie stradali e ferroviarie di presentare la SCIA, corredata dalla documentazione che attesti il rispetto delle misure di prevenzione incendi, entro sei mesi dal completamento degli adeguamenti di cui alle specifiche normative di settore. Tale termine tuttavia è stato ridotto rispetto a quanto previsto originariamente nelle prime bozze: difatti inizialmente ai gestori di gallerie stradali e ferroviarie si consentiva la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività entro un biennio dal completamento delle attività di adeguamento alle vigenti norme in materia di prevenzione incendio, di attuazione di misure di sicurezza ai fini antincendio, nonchè in tema di impianti idrici antincendio progettati specificatamente per gallerie stradali e ferroviarie. La riduzione del termine da due anni ai sei mesi è stata probabilmente prevista per non sacrificare la ratio della normativa che disciplina la SCIA: se da un lato, infatti, l’assoggettamento a SCIA mira a dare nuovo vigore all’economia mediante snellimento e semplificazione delle attività amministrative, dall’altro, tale finalità non può essere sacrificata dalla previsione di tempi più o meno ingiustificatamente lunghi per lo svolgimento di procedure amministrative relative ad adeguamenti di infrastrutture esistenti alla data di pubblicazione del regolamento per i quali sono stati stabiliti termini piuttosto congrui. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/21/gallerie-stradali-e-ferroviarie-sei-mesi-per-la-scia

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