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Archivio newsEstinzione dei debiti dello Stato con titoli pubblici: ecco come funziona
In GU le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali e per il pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio. Per i pagamenti ai creditori con titoli di Stato, già disponibile la circolare esplicativa emamata dalla Ragioneria generale.
Certificazione dei crediti nei confronti della PA Il decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Disciplina altresi' le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti. Ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilità. Il decreto favorisce la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti. Fonte - Ministero delle Finanze, Decreto 2252012, G.U. G.U. n. 143 del 2162012 Crediti connessi a transazioni commerciali derivanti da residui passivi di bilancio Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012, occorre definire le modalità dell'estinzione dei crediti ivi indicati, maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. Ai sensi della medesima disposizione occorre stabilire le caratteristiche dei suddetti titoli e le relative modalità di assegnazione nonche' le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, quale controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità. I debiti delle amministrazioni statali connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi che possono essere estinti secondo la procedura ivi indicata sono quelli, iscritti come residui passivi accertati al 31 dicembre 2011 sul conto del bilancio nonche' i residui andati in perenzione ed iscritti sul conto del patrimonio. La suddetta estinzione di crediti non dovrà in ogni caso comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Ove le richieste di estinzione di crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011, mediante assegnazione di titoli di Stato, presentate dai soggetti creditori superino il limite massimo di 2.000 milioni di euro, si potrà provvedere, con un successivo decreto, all'incremento di tale limite con conseguente assegnazione di ulteriori titoli di Stato e con corrispondente riduzione degli importi, comunque entro l'importo massimo di 2.700 milioni di euro. Ai sensi dello stesso art. 35, comma 1, occorre determinare le modalità di presentazione delle suddette richieste di estinzione dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi di cui sopra, nonche' stabilire le procedure per la rilevazione dei crediti stessi. Occorre altresì prevedere le modalità di versamento da parte della competente struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei citati titoli di Stato assegnati, di una ulteriore quota, fino a 2.000 milioni di euro, delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Fonte - Ragioneria Generale dello Stato, Decreto Ministero delle Finanze 2252012, G.U. n. 143 del 2162012 (con allegati) La circolare esplicativa della Ragioneria generale L’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato, prevede l’adozione di diverse misure, tra le quali la possibilità – prevista dalla lettera b) del suddetto comma – che su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. I debiti delle amministrazioni statali connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi che possono essere estinti secondo la modalità sopra indicata sono quelli iscritti come residui passivi accertati al 31 dicembre 2011 sul conto del Bilancio nonché i residui andati in perenzione ed iscritti sul conto del Patrimonio. Le assegnazioni disposte con l’utilizzo delle somme di cui sopra non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, per le finalità della normativa in oggetto, i crediti connessi a transazioni commerciali sono individuabili, secondo i criteri di contabilità nazionale, nell’ambito delle spese per consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato. Come previsto dalla norma citata, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2012 sono definite le modalità per l’attuazione delle disposizioni sopra richiamate e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell’entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati. La circolare, redatta ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2012, intende fornire istruzioni operative sul processo e le modalità con cui raccogliere, informatizzare, analizzare e trasmettere le richieste dei creditori affinché possa essere effettuata l’emissione di titoli di Stato prevista dall’articolo 4 dello stesso decreto. Fonte - Ragioneria Generale dello Stato, Circolare 2162012, n. 21 Copyright © - Riproduzione riservata