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Procura alle liti, la fase cautelare copre anche il merito

La procura alle liti conferita nella fase cautelare spiega efficacia anche per l'eventuale giudizio di merito non essendo necessaria, a tal fine, una procura ad hoc.

Tizia agiva nei confronti della sorella Caia con un’azione cautelare di reintegrazione nel possesso. Il Giudice, con ordinanza del 1° settembre 2006, accoglieva il ricorso. Con atto del 17 ottobre 2006 Caia chiedeva la fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio di merito insistendo per la revoca dell’adottata ordinanza di reintegrazione. La stessa Caia, dunque, con atto di citazione notificato a Tizia in data 15 novembre 2006 e al di lei procuratore il giorno precedente, conveniva in giudizio la sorella per sentir accogliere le conclusioni già rassegnate nell’atto del 17 ottobre. La convenuta Tizia, costituitasi, eccepiva il difetto di procura con riferimento al ricorso del 17 ottobre e l’irrilevanza della procura rilasciata a margine dell’atto di citazione del 15 novembre, in quanto non depositato in cancelleria nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento non reclamato depositato in data 1° settembre. Il Tribunale adito rigettava le eccezioni della convenuta, la quale proponeva dunque gravame. La Corte di Appello ribaltava la decisione di primo grado dichiarando l’improcedibilità del ricorso depositato da Caia il 17 ottobre, nella parte inerente l’intera vicenda possessoria per difetto di idonea procura ad litem. In particolare, la Corte territoriale affermava che l’assenza di automaticità della fase di merito nonché il richiamo della normativa – in quanto applicabile – del procedimento cautelare uniforme induceva a ritenere che l’impulso di parte non poteva prescindere dal conferimento di una procura ad hoc, ove quella originaria non avesse incluso, in modo certo ed in equivoco, quella del merito. Ciò posto, visto che nella comparsa di risposta con la quale la convenuta aveva resistito al ricorso di reintegrazione e manutenzione nel possesso il mandato aveva riguardato la rappresentanza e la difesa “in questo processo” senza alcun riferimento alla fase successiva di merito, il ricorso depositato in data 17 ottobre 2006 dalla stessa convenuta, attesa la mancanza di una procura autonoma, non poteva che essere dichiarato improcedibile. Caia ricorreva dunque per cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso evidenziando l’errore dei giudici di secondo grado che non avevano tenuto conto della natura meramente “prosecutoria” del giudizio di merito e dell’idoneità della costituzione della ricorrente nella fase sommaria con apposita comparsa di costituzione e risposta a margine della quale era stato conferito al difensore un ampio mandato alla rappresentanza e alla difesa ”in questo processo” con l’attribuzione di ogni potere di proporre riconvenzionale e di intraprendere ogni utile iniziativa per la difesa dei diritti e degli interessi dell’assistita. D’altra parte, la procura rilasciata per la fase cautelare è valida per le successive fasi di merito, atteso il collegamento funzionale tra le due fasi, ponendosi quella cautelare come strumentale, sussidiaria e propedeutica a quella di merito. Nella specie, ai sensi dell’art. 703 c.p.c. il procedimento possessorio è strutturato in modo unitario ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria e presuppone, a tal fine, il tempestivo deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. Ne consegue che, allo scopo della prosecuzione del giudizio per il merito, le parti già ritualmente costituite nella fase a cognizione sommaria, non devono necessariamente conferire, con riferimento a tale istanza di prosecuzione, una nuova procura ai difensori già nominati spiegando efficacia la procura già rilasciata con riguardo al ricorso introduttivo e alla comparsa di risposta della precedente fase, che deve riferirsi, quando non ponga esclusivamente richiamo alla fase interdittale, all’intero giudizio possessorio. Copyright © - Riproduzione riservata

Cassazione civile, Sentenza 26/3/2012, n. 4845

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/22/procura-alle-liti-la-fase-cautelare-copre-anche-il-merito

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