• Home
  • News
  • Giudice che non convalido' l'arresto e giudice del dibattimento ''incompatibili''

Giudice che non convalido' l'arresto e giudice del dibattimento ''incompatibili''

Ennesimo intervento della Corte costituzionale a proposito dell’art. 34 c.p.p.. Sussiste incompatibilita' nei confronti del giudice del dibattimento che – precedentemente investito della richiesta di convalida dell'arresto dell'imputato e di contestuale giudizio direttissimo – non abbia convalidato l'arresto per ritenuta insussistenza del reato e abbia quindi disposto la restituzione degli atti al p.m..

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza in esame, la quale, pur non addivenendo all’ennesimo intervento additivo dell’art. 34 c.p.p., ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. era stata sollevata dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, in riferimento agli artt. 3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost. Era accaduto che il remittente era stato investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato di evasione; dal fascicolo per il dibattimento emergeva che l’imputato era già stato tratto a giudizio per il medesimo fatto a seguito dell’arresto in flagranza, in relazione al quale il p.m. aveva chiesto la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. Nel corso della relativa udienza – che era stata tenuta dallo stesso giudice rimettente – il p.m. ministero aveva chiesto, altresì, che all’imputato fosse applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Il giudice a quo non aveva convalidato l’arresto, ritenendo che non vi fossero elementi di prova per potere configurare il contestato reato di evasione; di conseguenza – ordinata la liberazione dell’imputato, se non detenuto per altra causa – aveva disposto la restituzione degli atti al p.m. ai sensi dell’art. 558, comma 5, c.p.p. A seguito a tale provvedimento, il p.m. aveva nuovamente citato a giudizio l’imputato, nelle forme ordinarie. Nel richiamare la copiosa giurisprudenza elaborata dalla Corte in relazione all’art. 34 c.p.p., il remittente evidenziava che la pregressa decisione in relazione alla mancata convalida dell’arresto comprometterebbe l’imparzialità del giudizio sul merito, avendo implicato una valutazione in ordine alla sussistenza del reato del tutto analoga a quella poi richiesta in dibattimento; di cui il sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa esercitare le funzioni di giudice del dibattimento il giudice che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell’arresto dell’imputato e di contestuale giudizio direttissimo, non abbia convalidato l’arresto per ritenuta insussistenza del reato e abbia conseguentemente disposto la restituzione degli atti al p.m. La Corte, formalmente, ha dichiarato la non fondatezza della questione con riguardo a tutti i parametri evocati; nella sostanza, ha seguito l’interpretazione del remittente, senza però giungere a una declaratoria di incostituzionalità perché ritenuta superflua. Dopo aver sottolineato che le norme sulla incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento presidiano i valori della sua terzietà e imparzialità, la Corte ha ricapitolato i presupposti in presenza dei quali la previsione dell’incompatibilità del giudice deve ritenersi costituzionalmente necessaria: • occorre che giudice sia stato chiamato a compiere una «valutazione» di atti anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una decisione, non bastando la mera conoscenza. • la decisione deve avere natura “di contenuto”, nel senso che «essa deve comportare, cioè, valutazioni che attengono al merito dell’ipotesi dell’accusa, e non già al mero svolgimento del processo». • è necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento, «essendo del tutto ragionevole che, all’interno di ciascuna delle fasi, resti comunque preservata “l’esigenza di continuità e di globalità”»: Dopo essersi soffermata sulle decisioni in tema di possibile vulnus all’imparzialità della funzione giudicante arrecato dalla precedente assunzione di decisioni attinenti alla libertà personale dell’imputato (n. 124 del 1992; n. 502 e 516 del 1991; n. 432 del 1995; n. 131 e 155 del 1996) e sulla disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 34 c.p.p., con cui il legislatore del 1998 ha inteso recepire le numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale, la Corte ha evidenziato che «deve ritenersi ormai presente nell’ordinamento processuale penale il principio in forza del quale – anche fuori dei casi indicati dal citato art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. – l’adozione di provvedimenti inerenti alla libertà personale dell’imputato, i quali implichino una valutazione prognostica in ordine alla sua responsabilità, ancorché su base indiziaria e allo stato degli atti, impediscono al giudice che li ha emessi di partecipare al giudizio, sempre che i provvedimenti in questione si collochino in una fase processuale distinta da quella pregiudicata». Dopo aver tratteggiato le peculiarità del giudizio direttissimo, la Corte ha sottolineato come, in passato, sono sempre state respinte le questioni illegittimità dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il giudice che ha convalidato l’arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell’imputato presentato a dibattimento per tale giudizio (sentenza n. 177 del 1996; ordinanze n. 90 del 2004, n. 40 del 1999, n. 286 del 1998, n. 433, n. 316 e n. 267 del 1996). Il leit motiv di quelle decisioni si lascia cogliere nel fatto che, in un caso del genere, le decisioni in materia di libertà personale si collocano all’interno della medesima fase processuale: «con la convalida dell’arresto, il giudice del dibattimento si pronuncia pregiudizialmente sull’esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è, altresì, competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito». La Corte ha rimarcato la peculiarità della vicenda sottoposta al proprio vaglio, che si discosta significativamente da quelle sopra descritte; nel caso in esame, infatti, il provvedimento di restituzione degli atti al p.m. aveva determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, creando una evidente frattura tra la fase – prodromica al giudizio direttissimo – in cui è stata assunta la decisione negativa sulla convalida e sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, e la successiva fase dibattimentale ordinaria, instaurata per effetto della citazione diretta a giudizio dell’imputato da parte del p.m. «In tale situazione – ha osservato la Corte - la decisione precedentemente assunta, “a monte” della disposta restituzione degli atti, non può essere, dunque, qualificata come decisione preordinata o incidentale rispetto al giudizio dibattimentale ordinario del quale il rimettente è attualmente investito, inidonea, in quanto tale, a compromettere (o fare apparire compromessa) l’imparzialità della funzione giudicante». Pertanto, proprio perché si era in precedenza pronunciato, in una diversa fase processuale, sulla libertà personale dell’imputato, formulando un apprezzamento prognostico in ordine alla sua responsabilità, il giudice era divenuto per ciò stesso incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul merito dell’accusa. La Corte, come anticipato, non ha reso l’ennesima pronuncia additiva, reputata del tutto superflua alla luce del principio, ormai “di sistema”, secondo cui, alle condizioni sopra ricordate, l’adozione di provvedimenti inerenti alla libertà personale dell’imputato fa sorgere l’incompatibilità del giudice che li ha emessi a partecipare al giudizio. ____________________Corte Costituzionale, Sentenza 21/6/2012, n. 153Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/25/giudice-che-non-convalido-l-arresto-e-giudice-del-dibattimento-incompatibili

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble