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Veicoli fantasma: multato anche l'utilizzatore occasionale

Anche l'utilizzatore occasionale di un mezzo con intestazione fittizia sarà sottoposto alla sanzione amministrativa di 500 euro in caso di semplice controllo stradale. In ogni caso per tutte le infrazioni accertate nella filiera dei controlli fantasma risponderà in solido il proprietario dissimulato se conosciuto. Attenzione agli ignari prestanome che diventano sorvegliati speciali.

Sono queste le principali indicazioni fornite dal ministero dell'interno con la Circ. n. 300/a/4857/12/106/16/1del 15 giugno 2012. La corposa riforma del codice stradale licenziata due anni fa con la L. n. 120 del 2010 ha introdotto nel codice un nuovo articolo 94-bis specificamente dedicato al contrasto dell'intestazione fittizia dei veicoli che ha pesanti ricadute in termini di effettiva individuazione del responsabile certo della circolazione del mezzo. La mancata emanazione delle necessarie disposizioni attuative se da una parte impedisce di negare il rilascio di documenti di circolazione a casi limite e censurabili (come per esempio la classica commistione tra persone fisiche e giuridiche), dall'altra, a parere dell'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, non interferisce con l'esercizio dei controlli da parte degli organi di vigilanza sul parco veicoli già in circolazione. Per questo motivo il ministero evidenzia che l'autore della violazione prevista e punita dall'art. 94-bis cds (con 500 euro di multa e la cancellazione d'ufficio del veicolo dal pra e dalla motorizzazione) può essere sia chi abbia chiesto o ottenuto il rilascio dei documenti dei mezzi fantasma "sia chi abbia la materiale disponibilità del veicolo anche non avendo concorso alla simulazione e, ovviamente, se conosciuto, lo stesso proprietario dissimulato" che sarà sempre obbligato in solido con l'autore dell'infrazione. Nel caso frequente in cui l'intestatario del documento di circolazione risulti o si dichiari ignaro dell'intestazione fantasma la polizia dovrà inviare una tempestiva comunicazione al pra per evitare che nelle more degli ulteriori necessari accertamenti vengano effettuati artificiosi trasferimenti di proprietà che interferirebbero con l'esito della vicenda. La cancellazione d'ufficio del veicolo fantasma sarà richiesta dalla polizia al pra solo dopo la definizione dell'accertamento compiuto. Per chi sarà sorpreso a circolare dopo la cancellazione saranno invece guai ancora più grossi anche con sequestro del mezzo finalizzato alla confisca. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero dell'Interno, Circolare 15/6/2012, n. 4587

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/25/veicoli-fantasma-multato-anche-l-utilizzatore-occasionale

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