News
Archivio newsGara annullata in autotutela, nessun danno per la ditta unica aspirante
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'unica ditta partecipante a una gara di appalto, ove la procedura di evidenza pubblica sia stata annullata in autotutela per carenza di risorse finanziarie e interrotta prima ancora del compimento di qualsiasi atto.
La ricorrente, impresa operante nel settore edilizio, ha adito il T.A.R. di Bologna al fine di ottenere il risarcimento dei danni presuntivamente subiti a seguito dell’annullamento in autotutela, per comprovate difficoltà finanziarie della stazione appaltante, di una gara di appalto indetta per la realizzazione di un unico centro di assistenza ove alloggiare persone collocate presso diverse strutture di sostegno. In particolare, ha esposto che per la realizzazione della predetta opera, la civica P.A. avrebbe dovuto alienare gli immobili non più utilizzati con possibilità di acquisto da parte dei partecipanti alla procedura, ovvero da parte di altra impresa interessata alla realizzazione del medesimo centro. Poiché la predetta alienazione non si era verificata, la stazione appaltante, priva delle necessarie risorse finanziarie, aveva annullato la procedura di gara prima del compimento di qualsiasi atto. Sicché, la deducente, senza contestare la legittimità del menzionato provvedimento di autotutela, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, nonché il risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato profitto derivante dalla mancata esecuzione dell’appalto. Il Collegio di Bologna ha respinto il ricorso. Sul proposito, in via preliminare, ha osservato che il bando di gara contemplava la facoltà per la stazione appaltante di non aggiudicare l’appalto per ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni agli obiettivi perseguiti, senza che i concorrenti avessero avuto nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale; inoltre, precisava che, nel caso in cui fosse venuta meno la relativa copertura finanziaria, il Comune avrebbe avuto la facoltà di revocare o annullare la procedura di gara prima dell’aggiudicazione. E ancora, sempre con riferimento alla medesima gara, il giudicante ha rilevato che il disciplinare di gara, precisando che le aree da cedere in concessione non erano nella disponibilità della P.A., prevedeva che nell’ipotesi di annullamento della gara per assenza delle necessarie risorse finanziarie, alcuna richiesta di risarcimento danni avrebbe potuto essere avanzata dalle ditte concorrenti. Di tal ché, a opinione del G.A., la circostanza per cui la realizzazione dell’opera era subordinata al reperimento delle risorse necessarie, aveva determinato l’impossibilità di riconoscere in capo alla ricorrente alcun affidamento giuridicamente tutelabile. Inoltre, ha evidenziato che la medesima procedura di gara si era interrotta prima ancora del compimento degli atti di gara, non essendo neppure intervenuta la nomina della commissione giudicatrice; cosicché, la domanda risarcitoria avanzata dalla deducente è stata dichiarata priva di fondamento. Siffatta considerazione, del resto, per il Collegio ha trovato maggiore conferma proprio avuto riguardo a un pacifico indirizzo giurisprudenziale che, con riferimento alle ipotesi di aggiudicazione provvisoria, ha osservato che: “… non è riconoscibile una somma risarcibile, o anche solo ristorabile con indennizzo ex art. 21 quinques, L. n. 241/1990, nemmeno in capo al soggetto che abbia già conseguito un’aggiudicazione provvisoria in quanto in tema di contratti pubblici la possibilità che a un’aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva del contratto di appalto è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell’operato della P.A. Non spetta nemmeno l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies, L. n. 241/1990 poiché si è di fronte al mero ritiro di un'aggiudicazione provvisoria (atto avente per sua natura efficacia interinale e non idonea a creare affidamenti) e non ad una revoca di un atto amministrativo a effetti durevoli come previsto dalla predetta norma per l'indennizzabilità della revoca" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; idem, 17 marzo 2010, n. 1554; Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 808). Di converso, ha ritenuto del tutto inconferente il richiamo operato dall’interessata alla nota sentenza dell’Adunanza plenaria n. 6/2005, attesa l’assoluta diversità della fattispecie giudicata riferita a un affidamento ingenerato dal conseguimento di un’aggiudicazione definitiva. Alla stregua di siffatte considerazioni, il G.A. emiliano ha respinto la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, in quanto priva dei presupposti ex lege richiesti. Copyright © - Riproduzione riservata
TAR dell’Emilia Romagna, Sentenza 18/6/2012, n. 217