Art. 2 l. 89/2001 – Diritto all’equa riparazione |
La norma prevede un’equa riparazione per i soggetti danneggiati dall’eccessiva durata dei processi, per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. | Vengono definiti i termini ragionevoli del giudizio nella misura che segue:
- 3 anni per il primo grado
- 2 anni per il secondo grado
- 1 anno per il giudizio di legittimità.
Quanto al giudizio di esecuzione il termine ragionevole viene fissato in 3 anni, mentre per la procedura concorsuale il termine è di 6 anni.
In ogni caso si riterrà rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in maniera irrevocabile nel termine di 6 anni.
Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa.
L’art. 2, come novellato, elenca espressamente alcune ipotesi in cui le diposizioni inerenti i nuovi termini non trovano applicazione.
Viene inserito l’art. 2-bis, che determina un indennizzo tra i 500 euro ed i 1.500 euro per ogni anno o frazione di anno (superiore a 6 mesi), che ecceda il termine ragionevole di durata del processo, elencando gli elementi sulla base dei quali deve essere determinato l’ammontare dell’indennizzo. |
Art. 3 l. 89/2001 – Procedimento |
L’art. 3 detta la disciplina del procedimento che prende avvio con la domanda di equa riparazione. | La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l’articolo 125 c.p.c..
Quanto al ricorso, deve essere proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, nei confronti del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.
Insieme al ricorso la parte istante deve depositare copia autentica degli atti che seguono:
a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
Sulla domanda di equa riparazione provvede il Presidente della Corte d’Appello o un giudice a tal fine designato, con decreto motivato, da emettere nel termine di 30 gg dal deposito del ricorso.
L’erogazione degli indennizzi avviene nei limiti delle risorse disponibili. |
Art. 4 l. 89/2001 – Termini e condizioni di procedibilità |
L’art. 4 prevede che la domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva. | Con la modifica la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, esclusivamente entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. |
Art. 5 l. 89/2001 - Comunicazioni |
L’art. 5 detta la disciplina della comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione | L’art. 5, come novellato, viene rubricato “Notificazioni e comunicazioni”.
Il ricorso ed il decreto di accoglimento della domanda sono notificati alla parte nei cui confronti la stessa è proposta.
Il decreto, inoltre, deve essere comunicato alla Corte dei Conti ed ai titolari dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati.
Qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria, il decreto diventa inefficace e la domanda non può più essere proposta.
Viene inserito, dopo l’art. 5-bis, l’art. 5-ter (rubricato “Opposizione”), il quale prevede la possibilità di impugnare il decreto (immediatamente esecutivo) che ha deciso sulla domanda di equa riparazione, nel termine perentorio di 30 gg dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla sua notificazione.
In merito all’opposizione, che si propone con ricorso, è competente l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
La Corte d’Appello provvede in camera di consiglio entro 4 mesi dal deposito del ricorso, con decreto impugnabile per cassazione. Del collegio giudicante non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione.
Il collegio, sulla base di gravi motivi, può sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto.
Viene infine introdotto l’art. 5-quater (rubricato“Sanzioni processuali”), il quale commina un’ammenda non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000 a carico del ricorrente, qualora la domanda per equa riparazione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. |