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Cosa cambia in tema di appello, equa riparazione e mediazione

Nel Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 il legislatore ha previsto alcune misure in tema di giustizia, in particolare intervenendo sulla possibilità di proporre appello, nonché in tema di equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi ed ha, infine, ampliato la sfera di applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010 che prevede particolari conseguenze per la parte che non accetti la proposta del mediatore. Nella tabella che segue, le principali novità nel settore, giustizia, equa riparazione e mediazione.

Modifiche al codice di procedura civile

Art. 348 c.p.c. – Improcedibilità dell’appello
L’art. 348 c.p.c. riguarda I casi in cui l’appello viene dichiarato improcedibile dal giudice, anche d’ufficio.Viene introdotto l’art. 348-bis, rubricato “Inammissibilità dell’appello”. Il nuovo disposto normativo attribuisce al giudice d’appello la facoltà di dichiarare inammissibile l’impugnazione qualora non abbia una ragionevole possibilità di essere accolta. Tale previsione non si applica nel caso in cui è obbligatorio l’intervento del p.m. (art. 70, comma 1 c.p.c. ), né in merito all’impugnazione dell’ordinanza pronunziata all’esito del giudizio a cognizione sommaria (art. 702-quater c.p.c.). Viene inoltre inserito l’art. 348-ter (rubricato “Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello”), in virtù del quale la pronuncia di inammissibilità assume la forma di ordinanza, che deve essere succintamente motivata, anche mediante elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il riferimento a precedenti conformi. L’ordinanza di inammissibilità può essere impugnata tramite ricorso per Cassazione, nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello.
Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
L’art. 360 c.p.c. disciplina i provvedimenti impugnabili tramite ricorso per cassazione, nonché i motivi dello stesso.Viene modificato il motivo n. 5, di cui al comma 1 dell’art. 360 c.p.c., il quale, in virtù della modifica, consisterà nell’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Art. 383 c.p.c. – Cassazione con rinvio
La norma disciplina i casi in cui la Corte di Cassazione rimette la causa ad un giudice di pari grado, diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, in virtù del principio di alterità del giudice di rinvio rispetto a quello che ha emesso la sentenza cassata.Viene previsto che, nel caso in cui la Corte di Cassazione accolga il ricorso relativo all’ordinanza di cui al nuovo art. 348-ter, la stessa dovrà disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello.
Art. 436 c.p.c. – Costituzione dell’appellato e appello incidentale
La norma disciplina le modalità di costituzione dell’appellato, nonché quelle di proposizione dell’appello incidentale, nell’ambito del processo del lavoro.Viene inserito l’art. 436-bis c.p.c., rubricato “Inammissibilità dell’appello e pronuncia”, che estende l’applicazione dei nuovi artt. 348-bis e 348-ter anche all’ambito del processo del lavoro. Peraltro le nuove disposizioni troveranno applicazione anche nelle controversie in materia di locazione, comodato e affitto di cui all’art. 447-bis c.p.c.
Modifiche alla l. 89/2001 (c.d. legge Pinto)
Art. 2 l. 89/2001 – Diritto all’equa riparazione
La norma prevede un’equa riparazione per i soggetti danneggiati dall’eccessiva durata dei processi, per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.Vengono definiti i termini ragionevoli del giudizio nella misura che segue: - 3 anni per il primo grado - 2 anni per il secondo grado - 1 anno per il giudizio di legittimità. Quanto al giudizio di esecuzione il termine ragionevole viene fissato in 3 anni, mentre per la procedura concorsuale il termine è di 6 anni. In ogni caso si riterrà rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in maniera irrevocabile nel termine di 6 anni. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. L’art. 2, come novellato, elenca espressamente alcune ipotesi in cui le diposizioni inerenti i nuovi termini non trovano applicazione. Viene inserito l’art. 2-bis, che determina un indennizzo tra i 500 euro ed i 1.500 euro per ogni anno o frazione di anno (superiore a 6 mesi), che ecceda il termine ragionevole di durata del processo, elencando gli elementi sulla base dei quali deve essere determinato l’ammontare dell’indennizzo.
Art. 3 l. 89/2001 – Procedimento
L’art. 3 detta la disciplina del procedimento che prende avvio con la domanda di equa riparazione.La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l’articolo 125 c.p.c.. Quanto al ricorso, deve essere proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, nei confronti del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze. Insieme al ricorso la parte istante deve depositare copia autentica degli atti che seguono: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. Sulla domanda di equa riparazione provvede il Presidente della Corte d’Appello o un giudice a tal fine designato, con decreto motivato, da emettere nel termine di 30 gg dal deposito del ricorso. L’erogazione degli indennizzi avviene nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 4 l. 89/2001 – Termini e condizioni di procedibilità
L’art. 4 prevede che la domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.Con la modifica la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, esclusivamente entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Art. 5 l. 89/2001 - Comunicazioni
L’art. 5 detta la disciplina della comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazioneL’art. 5, come novellato, viene rubricato “Notificazioni e comunicazioni”. Il ricorso ed il decreto di accoglimento della domanda sono notificati alla parte nei cui confronti la stessa è proposta. Il decreto, inoltre, deve essere comunicato alla Corte dei Conti ed ai titolari dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati. Qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria, il decreto diventa inefficace e la domanda non può più essere proposta. Viene inserito, dopo l’art. 5-bis, l’art. 5-ter (rubricato “Opposizione”), il quale prevede la possibilità di impugnare il decreto (immediatamente esecutivo) che ha deciso sulla domanda di equa riparazione, nel termine perentorio di 30 gg dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla sua notificazione. In merito all’opposizione, che si propone con ricorso, è competente l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La Corte d’Appello provvede in camera di consiglio entro 4 mesi dal deposito del ricorso, con decreto impugnabile per cassazione. Del collegio giudicante non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione. Il collegio, sulla base di gravi motivi, può sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto. Viene infine introdotto l’art. 5-quater (rubricatoSanzioni processuali”), il quale commina un’ammenda non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000 a carico del ricorrente, qualora la domanda per equa riparazione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
Mediazione
Art. 2 L. 89/2001 – Diritto all’equa riparazione
Viene ampliato il campo di applicazione dell’art. 13 primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Viene previsto che il diritto all’equa riparazione non spetti nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione. In tal modo, oltre alla “sanzione” di cui all’art. 13 del D.Lgs. 28/10, ossia alla esclusione, da parte del giudice, della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa con ulteriore condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, viene previsto che la parte si vedrà esclusa dalla possibilità di ottenere l’equa riparazione ai sensi della L. 89/2001.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/27/cosa-cambia-in-tema-di-appello-equa-riparazione-e-mediazione

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