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Archivio newsRevisore dei conti negli enti locali, a parita’ di voti prevale l’anzianita’
Nel caso in cui, a seguito di avviso pubblico indetto dal Comune per la composizione del collegio dei revisori dei conti, due candidati abbiano riportato lo stesso numero di voti, è illegittima la nomina di uno dei due candidati disposta a seguito di un’ulteriore votazione, piuttosto che facendo riferimento al criterio dell’anzianità.
Il ricorrente, partecipante alla selezione per l’individuazione di un componente del collegio dei revisori dei conti, ha impugnato il provvedimento con cui la civica P.A. aveva provveduto alla nomina di altro candidato. In particolare, ha rilevato che, avendo conseguito il medesimo numero di voti, l’amministrazione aveva statuito di procedere al ballottaggio tra i due candidati ex aequo, all’esito del quale aveva eletto il controinteressato a terzo componente del predetto collegio in virtù del maggior numero di voti conseguiti al secondo turno. Di conseguenza, il deducente ha lamentato l’illegittimità della suddetta nomina sulla scorta della considerazione per cui la stessa sarebbe dovuta avvenire in proprio favore poiché candidato più anziano d’età. Il gravame è stato accolto. Il Collegio di Napoli, in via preliminare, ha respinto l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune sul rilievo per cui era stata omessa l’impugnativa del presupposto avviso pubblico. Sul proposito, ha osservato, infatti, come nell’avviso pubblico fosse evincibile il solo rinvio alla disciplina di nomina prevista dagli artt. 234 e ss. del T.U.E.L., ragion per cui alcuna lesività poteva essere individuata nel bando in parola. Nel merito, ha ritenuto fondata la censura con cui l’interessato - nell’evidenziare che la normativa disciplinante l’elezione con il sistema del voto limitato del collegio dei revisori dei conti (art. 234 cit.) nulla prevede in ordine al ballottaggio tra i relativi candidati - ha contestato che la decisione del consiglio comunale di individuare mediante ballottaggio il terzo componente dell’organo di revisione fosse illegittima in quanto nell’ipotesi di parità di voto tra due candidati, l’organo avrebbe dovuto ricorrere al diverso criterio dell’anzianità, immanente nell’intero sistema amministrativo elettivo. Non a caso, il giudicante ha precisato come nella specie, in assenza di una diversa previsione normativa di matrice comunale, avrebbe dovuto applicarsi il criterio dell’anzianità per la nomina di un revisore dei conti, in analogia con le situazioni che si verificano nelle elezioni dei comuni con il sistema maggioritario (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 1428). Tanto, anche avuto riguardo a un orientamento consolidato presso l’adito Tribunale, per cui: "… va premesso che l’art. 234 T.U.E.L., prevede un sistema di voto <<limitato>> a due dei tre membri di cui il collegio dei revisori dei conti si compone. Tale sistema di voto è finalizzato a consentire alla minoranza la possibilità di essere rappresentata nel collegio; ma, come è stato messo in evidenza dal Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2002, n. 1378, <<il concreto funzionamento di questo sistema di voto è condizionato da diversi fattori, quali il grado di coesione della maggioranza e della minoranza e la possibilità che su determinati candidati possano confluire le preferenze di elettori di schieramenti eterogenei. Se il dato letterale offerto dalla richiamata disposizione di legge non può, pertanto, non interpretarsi che nel senso suddetto, e quindi dell’intento del legislatore di offrire alla minoranza la possibilità di eleggere un componente dell’organo collegiale di revisione contabile, va detto però che quest’ultimo non è un risultato minimo assicurato, potendo dipendere l’esito finale delle elezioni, come accennato, dai non sempre prevedibili e sindacabili percorsi politici perseguiti dalle varie componenti di maggioranza e di minoranza nell’ambito dell’organo consiliare>>. In queste condizioni (situazione di parità di voto tra candidati) ritiene il Tribunale che occorra prima verificare se sia possibile ricorrere a criteri diversi e, in particolare, a quello dell’anzianità. Va premesso al riguardo che tale criterio non può ritenersi abrogato con riferimento agli organi degli enti locali, ma al contrario, l’art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000 lo prevede espressamente, per l’elezione dei consiglieri comunali nei comuni con più di 15.000 abitanti" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 27 dicembre 2004, n. 19696). Parallelamente, il T.A.R. partenopeo ha reputato non condivisibile la tesi della P.A. secondo cui la specifica disposizione normativa volta a disciplinare il caso dei candidati con parità di voti avrebbe dovuto essere rinvenuta nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, a termini del quale: "In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta per non più di due volte". E infatti, ha ritenuto come la predetta previsione avrebbe dovuto essere letta in armonia con l’ulteriore disposizione regolamentare secondo cui per la nomina elettiva di persone fisiche era inibita la votazione di ballottaggio, salvo diversa disposizione di legge. Sicché, mancando nella vicenda una disposizione di legge autorizzativa, l’adito Tribunale ha evidenziato l’impossibilità per il consiglio comunale di ricorrere al sistema del ballottaggio per superare l’impasse della parità di voti tra i due candidati; invero, avrebbe dovuto dare corso al generale criterio di anzianità, immanente su tutto il sistema elettorale comunale. Al contempo, ha ritenuto priva di rilevanza la circostanza per cui il consiglio comunale avesse preventivamente manifestato la necessità del ricorso al ballottaggio, approvando la proposta in tal senso del Sindaco e autovincolandosi nell’ambito della propria sfera di autonomia, con conseguente reiezione del criterio di anzianità invocato dal ricorrente. Al riguardo, il G.A., pur ammettendo la possibilità per il menzionato organo consiliare di determinarsi liberamente sulle modalità di votazione, non ha mancato di precisare come siffatto potere avrebbe dovuto essere esercitato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché dei principi da essi promananti, tra cui il divieto di ballottaggio tra candidature e il criterio dell’anzianità in caso di parità di voti tra contendenti, regole di condotta entrambe violate nella vicenda. Copyright © - Riproduzione riservata
T.A.R. di Napoli, Sentenza 15/6/2012, n. 2841