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CdS, lavori di p.u. per minori di 21 anni e neo-patentati: perche' no?

In quanto circostanze aggravanti della figura ''generica'' di guida in stato di ebbrezza, alle ipotesi contemplate dall'art. 186 bis c.d.s. si applica il comma 9-bis dell'art. 186 c.d.s., in forza del quale la pena puo' essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilita'.

Tre giovani venivano fermati, in ora notturna, da personale di polizia giudiziaria mentre erano alla guida di veicoli e sottoposti ad accertamento mediante etilometro, dal quale era risultato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, con conseguente configurabilità delle ipotesi criminose previste – rispettivamente – dalle lettere c) e b) dell’art. 186, comma 2, c.d.s., con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7; risultava, inoltre, applicabile la speciale disciplina dettata dall’art. 186-bis c.d.s., trattandosi di conducenti di età inferiore a ventuno anni o che avevano conseguito la patente di guida di categoria B da meno di tre anni. Stante l’evidenza della prova, nei confronti dei tre imputati era stato emesso un decreto di condanna alla pena dell’ammenda (parte della quale sostitutiva dell’arresto), oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. I difensori degli imputati, muniti di procura speciale, avevano proposto opposizione al decreto, chiedendo che ai loro assistiti venisse applicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., una pena da sostituire con un corrispondente numero di ore di lavoro di pubblica utilità, in applicazione di quanto stabilito dal comma 9-bis dell’art. 186 c.d.s. Adito della richiesta della difesa, il g.i.p. del Tribunale di Bolzano la riteneva non accoglibile, non reputando applicabile, nel caso in esame, la disciplina prevista dal comma 9-bis dell’art. 186 c.d.s. che, diversamente dai commi da 3 a 6, 8 e 9, non è espressamente richiamata dall’art. 186-bis c.d.s. Il g.i.p., pertanto, sollevava questione di legittimità dell’art. 186-bis , comma 6, c.d.s., nella parte in cui – nel prevedere che alle fattispecie di guida sotto l’influenza dell’alcool da parte dei conducenti “a rischio elevato”, indicati dal comma 1 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’art. 186 c.d.s. – non richiama anche il comma 9-bis del medesimo art. 186, in forza del quale, appunto, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La Corte costituzionale ha dichiarato la questione infondata, censurando il presupposto interpretativo assunto del remittente, secondo cui il comma 3 dell’art. 186 bis c.d.s. – per la parte in cui, richiamando le lettere b) e c) dell’art. 186, comma 2, c.d.s., commina sanzioni penali nei confronti dei conducenti “a rischio elevato” che guidino sotto l’influenza dell’alcool – delinei una fattispecie autonoma di reato, e non già una circostanza aggravante della figura generale di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186. Secondo la Corte, l’interpretazione seguita dal remittente non solo si pone in aperto contrasto con la lettera della legge, ma è confutata da argomenti di ordine logico e sistematico. In primo luogo, la formula utilizzata dal legislatore nel comma 3 dell’art. 186-bis c.d.s. strada corrisponde a quella che ordinariamente definisce le circostanze aggravanti, in quanto manca totalmente la descrizione del fatto e le pene sono determinate con la locuzione «sono aumentate», che tipicamente delinea un’ipotesi di costanza aggravante. Del resto, nel comma 4 dell’art. 186-bis le previsioni del comma 3 sono espressamente qualificate come circostanze aggravanti, al fine di sottoporle ad un regime speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario del bilanciamento tra circostanze eterogenee. Sotto altro profilo, seguendo l’interpretazione censurata al reato di guida sotto l’influenza dell’alcool dei conducenti maggiormente “a rischio” non sarebbero nemmeno applicabili – in quanto anch’esse non specificamente richiamate dall’art. 186-bis c.d.s. – le disposizioni contenute nei commi da 2-ter a 2-octies dell’art. 186 c.d.s.; il che condurrebbe a risultati «irrazionali e sistematicamente incoerenti». Infatti, per un verso, resterebbero inoperanti le disposizioni che prevedono che le sanzioni accessorie si applichino anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (comma 2-quater), nonché quelle che prevedono e disciplinano la circostanza aggravante ad effetto speciale del fatto commesso in ora notturna (commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies); per altro verso, sarebbe illogico che le disposizioni da ultimo indicate – volte ad irrobustire il regime sanzionatorio del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool del conducente “comune” – siano inapplicabili nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool da parte di soggetti maggiormente “a rischio”, rispetto ai quali il legislatore «ha inteso specificamente irrigidire la risposta punitiva, in considerazione della maggiore pericolosità del fatto». Infine, la tesi del remittente risulta contraddetta anche dal disposto del comma 3-quater dell’art. 219 c.d.s., a tenore del quale “la revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’art. 186-bis, comma 1, lettere b, c e d, che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lettere b e c, e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile”. «Pare evidente, in effetti, - ha sottolineato la Corte - che se l’art. 186-bis, comma 3, cod. strada prevedesse realmente fattispecie autonome di reato, e non già circostanze aggravanti, il legislatore avrebbe dovuto fare riferimento ai reati previsti da tale norma, anziché a quelli previsti dall’articolo precedente. Pertanto, in quanto circostanze aggravanti, le ipotesi di cui all’art. 186 bis c.d.s. soggiacciono alla medesima disciplina prevista per il reato cui accedono, ossia quello delineato dall’art. 186 c.d.s., anche in relazione alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ed ai benefici connessi allo svolgimento positivo di tale lavoro (comma 9-bis). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/28/cds-lavori-di-p-u-per-minori-di-21-anni-e-neo-patentati-perche-no

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