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Imputato irreperibile in fase di indagini: il decreto del PM vale anche dopo?

La seconda sezione della Corte, chiamata a giudicare un caso di falso e ricettazione, aveva dovuto preliminarmente esaminare la questione se il decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari valesse anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, o se invece non dovesse instaurarsi nuovamente la procedura che porta alla emissione di un nuovo decreto di irreperibilità.

Il collegio aveva preso atto che sul punto esisteva un risalente contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Infatti molteplici decisioni avevano sostenuto che attraverso l'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. "il pubblico ministero comunica all'indagato «la conclusione delle indagini preliminari» con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata presso la segreteria, con facoltà per l'indagato e il difensore di prenderne visione ed estrarne copia. Da ciò si era dedotto che non essendo più «in corso» le indagini preliminari, non potesse farsi riferimento al comma 1 dell'art. 160 cod. proc. pen. che prevede la cessazione di efficacia del decreto emesso «nel corso delle indagini preliminari», in quanto il decreto e' stato infatti emesso «dopo» la conclusione delle indagini preliminari e non può certo essere assimilato a quello emesso per le finalità investigative indicate dal comma 1 dell'art. 160 cod. proc. pen.". Un orientamento che si poneva in consapevole contrasto con un altro filone giurisprudenziale, secondo il quale il decreto di irreperibilità dell'imputato emesso nel corso delle indagini preliminari non spiegava efficacia ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen., in quanto la chiusura delle indagini di cui all'art. 160, comma 1, stesso codice ha luogo con l'emissione di quest'ultimo decreto, sicché, ai fini della vocatio in iudicium, che segna l'inizio della fase dibattimentale e si realizza con la notificazione del provvedimento, sarebbe stato necessario un nuovo decreto di irreperibilità". In conseguenza di ciò la Corte era giunta ovviamente ad annullare sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello, con rinvio al tribunale perché rinnovasse la citazione per l'ulteriore giudizio. La sopra accennata conseguenza mostrava ex sé la rilevanza della soluzione della questione per moltissimi procedimenti (il loro annullamento avrebbe comportato in molti casi la impossibilità di ripercorrere l’intero iter processuale prima del decorso dei termini prescrizionali), per cui fondatamente il Primo Presidente della Corte, accogliendo la richiesta del Collegio, aveva assegnato il ricorso alle Sezioni Unite. Nella propria decisione le Sezioni Unite hanno preliminarmente esaminato le conseguenze della modifica che il sistema processuale ha subito con la introduzione dell’art. 415 bi s c. p. p., che prevede l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari. Si tratta, infatti, di un atto preordinato alla richiesta di rinvio a giudizio o all’emissione del decreto di citazione a giudizio, subordinato alla condizione negativa che non debba essere richiesta la archiviazione. In questa fase vige il disposto dell’art. 160 c. p. p., che stabilisce che il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con il provvedimento che definisce l’udienza preliminare o con la chiusura delle indagini preliminari. Ma, osserva la Corte, la citata disposizione non pone come discrimine per la efficacia del decreto di irreperibilità l’esercizio dell’azione penale, come dimostra il fatto che nell’ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio, questa sarà validamente notificata sulla base del decreto emesso nel corso delle indagini preliminari, unitamente all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Pertanto, si evidenzia nella decisione, l’atto di esercizio dell’azione penale e quello successivo sono notificati sulla base del decreto di irreperibilità emesso ai fini dell’avviso ex art. 415 bis c. p. p. Pertanto la Corte ha ritenuto che non sussistano ragioni ostative a che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari abbia efficacia anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. Nella motivazione viene evidenziata un’ulteriore caratteristica determinata dall’introduzione dell’art. 415 bis c. p. p., ovvero la potenziale scissione in due periodi della fase delle indagini, a seguito della possibilità di ulteriori indagini dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle (prime) indagini. In considerazione di ciò la decisione aggiunge che conclusioni diverse devono essere prese nell’ipotesi in cui il pubblico ministero svolga ulteriori indagini, e ciò per due diverse ragioni. La prima di tipo testuale, in quanto in tal caso non può dirsi che le indagini siano concluse, la seconda, in dipendenza del venire meno, in tal caso, del ridotto arco temporale che rendeva superflua la effettuazione di nuove ricerche e di un nuovo decreto di irreperibilità. Pertanto le Sezioni Unite hanno affermato che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis c. p. p. conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso si conclusione delle indagini preliminari. Copyright © - Riproduzione riservata

Cassazione Penale, Sentenza 20/6/2012, 24527

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/28/imputato-irreperibile-in-fase-di-indagini-il-decreto-del-pm-vale-anche-dopo

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