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Legittima la normativa che ha introdotto la SCIA

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 164, depositata ieri, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni sulla Scia sia sotto l’aspetto amministrativo, sia sotto l’aspetto edilizio. Intanto, con il D.L. Crescita si interviene nuovamente sulla sua disciplina.

Con la sentenza n. 164, redattore Criscuolo, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse: a) dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, limitatamente all’articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale del 18 ottobre 2010, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; b) dalle Regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettere e) ed m), terzo e quarto comma, 118 e 121, secondo comma, della Costituzione, nonché sotto il profilo della violazione del principio della leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe. Con la medesima pronuncia, poi, la Corte ha parimenti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, promosse in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 114, 117 e 118 Cost. dalla Regione Emilia-Romagna. In sostanza, le Regioni ricorrenti censuravano sotto molteplici profili la Scia, ossia la Sostituzione Certificata di Inizio Attività introdotta dal legislatore nel 2010 in sostituzione della D.I.A. I ricorsi censuravano, infatti, la normativa nella parte in cui, qualificando la disciplina della SCIA, contenuta nell’art. 49, comma 4-bis, come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ha stabilito che la nuova disciplina si sostituisca a quella già esistente in tema di DIA (art. 49, comma 4-ter), modificando non soltanto la previgente disciplina statale, ma anche quella regionale. In tal modo, secondo le Regioni ricorrenti, la detta normativa avrebbe interessato ambiti di legislazione regionale, ai sensi dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., quali la tutela della salute, l’ordinamento degli uffici regionali, l’artigianato, il commercio, oltre alle materie riservate dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. A giudizio della Corte, tuttavia, quanto al profilo di violazione dell’art. 117 c. 2 lett. e) Cost. detta disciplina, ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e perciò va oltre la materia della concorrenza, anche se è ben possibile che vi siano casi nei quali quella materia venga in rilievo. Ma si tratta, per l’appunto, di fattispecie da verificare in concreto (per esempio, in relazione all’esigenza di eliminare barriere all’entrata nel mercato) e, pertanto, tale parametro non può dirsi violato per il semplice richiamo della disposizione censurata alla concorrenza. Diverso discorso per quanto attiene il parametro di cui all’art. 117 c. 2 lett. m) La Corte, a riguardo, ha precisato che tale parametro permette una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione. In particolare, «la ratio di tale titolo di competenza e l’esigenza di tutela dei diritti primari che è destinato a soddisfare consentono di ritenere che esso può rappresentare la base giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell’interesse ritenuto meritevole di tutela (sentenze n. 248 del 2006, n. 383 e n. 285 del 2005), quando ciò sia reso imprescindibile, come nella specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa» (sentenza n. 10 del 2010, punto 6.3. del Considerato in diritto). Dopo l’esposizione di tali principi, la Corte precisa che le considerazioni svolte per la SCIA nel settore delle semplificazioni amministrative vanno applicate anche alla SCIA in materia edilizia, come ormai in modo espresso dispone l’art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti. Infatti, secondo la Corte, ribadito che la normativa censurata riguarda soltanto il momento iniziale di un intervento di semplificazione procedimentale, e precisato che la SCIA non si sostituisce al permesso di costruire (i cui ambiti applicativi restano disciplinati in via generale dal d.P.R. n. 380 del 2001), non può porsi in dubbio che le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull’intero territorio nazionale valgano anche per l’edilizia. È ben vero che questa, come l’urbanistica, rientra nel «governo del territorio», materia appartenente alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Tuttavia, a prescindere dal rilievo che in tale materia spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali (nel cui novero va ricondotta la semplificazione amministrativa), è vero del pari che nel caso di specie, sulla base degli argomenti in precedenza esposti, il titolo di legittimazione dell’intervento statale nella specifica disciplina della SCIA si ravvisa nell’esigenza di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale. In altri termini, si è in presenza di un concorso di competenze che, nella fattispecie, vede prevalere la competenza esclusiva dello Stato, essendo essa l’unica in grado di consentire la realizzazione dell’esigenza suddetta. Da ultimo, poi, giova precisare che il recente D.L. 26 giugno 2012 n. 83 con l’art. art. 13 recante “Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia” è nuovamente intervenuto sull’art. 19 della L. 241/90 e sulla SCIA spingendo ulteriormente l’approccio semplificativo dell’istituto e precisando alcuni aspetti controversi determinati dalle prime fasi applicative dello stesso. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, Sentenza 27/6/2012, n. 164

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/28/legittima-la-normativa-che-ha-introdotto-la-scia

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