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Gestione Separata INPS, come si calcola l’assegno per il nucleo familiare?

In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, in relazione ai periodi di congedo di maternità/paternità con copertura figurativa nonché di congedo parentale con medesima contribuzione, gli iscritti alla gestione separata hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare soltanto per i periodi coperti da specifica contribuzione effettiva e/o figurativa secondo le modalità di accredito del principio di cassa.

Si amplia la tutela delle prestazioni non pensionistiche nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Infatti, con circolare 114 del 18 settembre 2012 (cfrClicca qui), l’INPS ha riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla gestione dei parasubordinati, per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa. In maniera specifica, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ricorda che con circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, erano state diramate le istruzioni relative all’attuazione del Decreto ministeriale 12 luglio 2007 emanato in attuazione dell’art.1, comma 791 della Legge n. 296/2006. Il decreto in argomento, aveva riconosciuto in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate nonché delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/95, il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura. Ora, l’Istituto di previdenza interviene in quanto da parte delle sedi periferiche,  sono stati posti dei quesiti sulla sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui alla Legge 13 maggio 1988, n. 153, sui periodi di assenza  per maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata.A tal proposito, è stata prospettata la questione al ministero del Lavoro, tenendo conto del fatto che il Decreto ministeriale citato, prevede l’accredito di contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa ma non fa alcun cenno in merito all’utilizzo dello stesso accredito per il diritto a prestazioni non pensionistiche. In particolare, è stato chiesto se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa essere considerata utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.Il Ministero, ha ritenuto che in caso di maternità, debba essere riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa; tale risposta, scaturisce dal fatto che per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla Gestione separata è necessario che venga soddisfatto il requisito della specifica copertura contributiva ed anche della rilevanza sociale che assume la questione. Di conseguenza, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per coloro che sono iscritti alla stessa Gestione separata e non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria ed anche non siano pensionati,  la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di  maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.L’Istituto di previdenza sociale, precisa che ai fini della circolare in trattazione, il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di  congedo di maternità ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al Decreto legislativo n. 151/2001, sia che si tratti di congedo di paternità; inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale.Principi per il calcolo all’assegno per il nucleo familiareVengono fatte importanti precisazioni in merito al calcolo dell’assegno per il nucleo familiare.In particolare, viene ricordato che ai sensi  dell’art. 2, comma 29, della Legge 335/1995, per l’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata vige il principio di cassa. In merito, viene richiamata la circolare 64/2010 con la quale erano state impartite disposizioni in materia di accredito della contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata con riferimento ai casi di congedo di maternità e di paternità; era stato precisato che per i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, per la copertura figurativa, l’accredito della contribuzione avviene in relazione al noto “principio di cassa” di cui alla norma sopracitata.  Di conseguenza, per i periodi di congedo di cui alla circolare in esame per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare ed ai fini della misura dello stesso, si dovrà tener conto del fatto che l’accredito della contribuzione figurativa, in coerenza con le modalità di attribuzione della contribuzione tipiche della Gestione separata, segue lo stesso criterio di cassa.Ne deriva, che in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, in relazione ai periodi di congedo di maternità/paternità con copertura figurativa nonché di congedo parentale con medesima contribuzione, gli iscritti alla gestione separata avranno diritto all’assegno per il nucleo familiare soltanto per i periodi coperti da specifica contribuzione  effettiva e/o figurativa secondo le modalità di accredito del principio di cassa. A tal proposito, è da sottolineare che in base al principio di cassa, salvo il caso di prima iscrizione, l’accredito dei contributi nella gestione separata decorre dal mese di gennaio anche quando i primi mesi dell’anno siano eventualmente già coperti da contribuzione presso un’altra gestione.PrescrizioneInfine, l’INPS invita le sedi periferiche a procedere al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare per le situazioni pregresse, tenendo conto dei limiti della prescrizione quinquennale  e comunque non oltre la data  di entrata in vigore del citato Decreto del 2007.Ai sensi  dell’art.2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n.335, per l’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata vige il principio di cassa.Il comma citato dispone infatti che “…hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino  a concorrenza  di dodici mesi nell’anno…”.Per l’anno 2012 il minimale è pari ad euro 14.930,00. Quindi, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60. Come abbiamo detto, se alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. Nel caso di versamento annuo di 3.500 euro, si avrà la copertura per 10 mesi a decorrere da gennaio fino ad ottobre (4.138,60/12=3.44,88X10=3.449). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/09/26/gestione-separata-inps-come-si-calcola-l-assegno-per-il-nucleo-familiare

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