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Le dimissioni del lavoratore possono essere convalidate in sede sindacale

L’accordo interconfederale del 3 agosto 2012 per le aziende industriali attua il disposto dell’art. 4, comma 17, L. n. 92/2012, che attribuisce ai contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, la facoltà di individuare ulteriori sedi, in aggiunta a quelle previste dalla legge, nelle quali è possibile procedere alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

Il lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può liberamente recedere dal vincolo contrattuale rassegnando le proprie dimissioni nel rispetto degli oneri di forma e dei termini di preavviso contrattualmente previsti. Analogamente entrambe le parti possono recedere in ogni momento dal contratto, a norma dell’art. 1372 cod. civ., ove manifestino una concorde volontà in tal senso. Come risulta dalla pratica delle c.d. “dimissioni in bianco”, l’utilizzo improprio di questi due istituti può compromettere, aggirandole, le garanzie apprestate dall’ordinamento a favore del lavoratore in caso di licenziamento. Un primo tentativo di contrastare gli abusi era stato compiuto dalla legge 17 ottobre 2007, n. 188, che aveva istituito l’obbligo di utilizzare per le dimissioni volontarie, a pena di nullità, appositi moduli rilasciati dalle Direzioni provinciali del lavoro e da altri uffici pubblici ovvero resi disponibili tramite il sito del Ministero del lavoro. La legge n. 188 è stata peraltro abrogata dopo meno di un anno dal D.L. n. 112/2008 e le dimissioni sono pertanto tornate ad essere un atto a forma libera. Procedura prevista dalla legge La riforma Fornero ha introdotto, a decorrere dal 18 luglio, un diverso meccanismo di controllo della genuina volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, condizionando l'efficacia del recesso unilaterale o della risoluzione consensuale del rapporto, alternativamente: - alla sottoscrizione da parte del lavoratore di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto che il datore di lavoro deve inviare obbligatoriamente al Centro per l’impiego; - alla convalida, effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La legge attribuisce altresì al Ministero del lavoro la facoltà di individuare ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà espressa dal lavoratore. Per ottenere l’effetto estintivo del rapporto, il datore di lavoro è tenuto ad invitare formalmente il lavoratore dimissionario ad apporre la predetta sottoscrizione ovvero a presentarsi presso la sede competente. L’invito del datore di lavoro, cui deve essere allegata copia della ricevuta della comunicazione al Centro per l’impiego, si considera validamente effettuato quando è recapitato al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro (o ad altro domicilio formalmente comunicato allo stesso al datore di lavoro) ovvero è consegnato al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. La convalida non è ritenuta necessaria in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto rientri nell’ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale (ad esempio ex artt. 410, 411 e 420 cod. proc. civ.) e ciò in quanto tali sedi offrono le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinato il meccanismo in esame. E’ esclusa dalla procedura in esame, in quanto disciplinata da normativa specifica (art. 55, D.Lgs. n. 151/2001), la convalida delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre sia durante il periodo di gravidanza che per i primi tre anni di vita del bambino (o per i primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento). Tale specifica normativa riguarda anche il caso di risoluzione consensuale del rapporto ed opera anche a favore del lavoratore padre, che abbia usufruito del congedo di paternità. Contenuto dell’accordo interconfederale Considerato che la legge attribuisce alle parti stipulanti dei contratti nazionali di categoria la facoltà di individuare sedi ulteriori rispetto a Direzione territoriale del lavoro e Centro per l’impiego, Confindustria e Cgil, Cisl, Uil - al fine di agevolare la concreta agibilità della nuova disciplina ed anticipando i tempi dei rinnovi contrattuali - hanno stabilito, con accordo 3 agosto 2012, che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali possa avvenire anche in sede sindacale “ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile”. L’ampia formula utilizzata assume rilievo in quanto deve intendersi comprensiva – secondo una precisazione fornita dall’organizzazione imprenditoriale firmataria - non solo del richiamo al disposto dell’art. 411, comma 3, cod. proc. civ. (tentativo di conciliazione in via amministrativa presso la Direzione provinciale del lavoro), ma anche delle eventuali ulteriori sedi che la contrattazione collettiva ha già individuato o potrà individuare ai sensi del successivo art. 412-ter (conciliazione da esperire in via sindacale secondo le modalità previste dal contratto collettivo applicabile nella singola fattispecie). In sostanza l’accordo interconfederale colloca la procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali nell’alveo delle usuali procedure di conciliazione, nel cui ambito possono trovare idonea definizione eventuali altre questioni derivanti dal rapporto intercorso con il lavoratore. L’ultimo punto dell’accordo chiarisce che quanto pattuito tra le confederazioni non preclude alle parti stipulanti a livello di categoria la possibilità di individuare sedi ulteriori. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/10/02/le-dimissioni-del-lavoratore-possono-essere-convalidate-in-sede-sindacale

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