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Archivio newsLa via dei Consulenti del Lavoro alla sostenibilità
Il 27 settembre scorso, l’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL ha approvato un progetto di riforma in grado di coniugare la “Riforma Fornero” con l’adeguatezza delle prestazioni ed il consolidamento del patto intergenerazionale tra gli iscritti. L’ENPACL resta in attesa, insieme alle altre Casse di Previdenza Professionali “interessate”, dell’approvazione delle modifiche da parte dei Ministeri Vigilanti, con conseguente entrata in vigore definitiva già a partire dal 1° gennaio 2013.
1. Premessa Il 27 settembre scorso, l’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL ha approvato un progetto di riforma che – negli intendimenti della categoria – è in grado di coniugare la necessità di rispettare le cogenti prescrizioni dell’art. 24.24 del D. L. 201/11, meglio noto come la “Riforma Fornero”, in materia di sostenibilità a 50 anni, con l’adeguatezza delle prestazioni ed il consolidamento del patto intergenerazionale tra gli iscritti. A questo punto, l’ENPACL, resta in attesa, insieme alle altre Casse di Previdenza Professionali “interessate” dalle prescrizioni del D. L. 201/2011, dell’approvazione delle modifiche da parte dei Ministeri Vigilanti: approvazione che – ai sensi di legge – dovrebbe avvenire entro un mese dalla ricezione degli atti, con conseguente entrata in vigore definitiva, già a partire dal 1° gennaio 2013. Dopo le prime, rilevanti, innovazioni, apportate al sistema previdenziale dei Consulenti del Lavoro nel 2010 (V. articolo “La riforma della previdenza dei Consulenti del Lavoro”), l’odierna riforma completa la rivoluzione del sistema. La “profondità” di questo intervento è simboleggiata dal fatto che essa ha coinvolto l’intero impianto “fondativo” del sistema; sono stati infatti modificati sia lo Statuto, che il regolamento attuativo (ridenominato “Regolamento di previdenza ed Assistenza”) ed è stato deliberato un Regolamento per l’elezione degli Organi collegiali a se stante. In sintesi, l’ENPACL passa da un sistema previdenziale a contribuzione e prestazioni fisse, ad un sistema integralmente contributivo. Vediamo, di seguito, quali saranno – in caso di approvazione ministeriale, i principali mutamenti. 2. Assetto Istituzionale Innanzitutto, in una logica che è lo specchio di quella che si sta facendo strada nel Paese, si procede alla riduzione dei costi già a partire dagli Organi gestionali e, a tal fine, è stata deliberata la riduzione da nove a sette del numero dei Consiglieri di Amministrazione, oltre che una revisione dei quozienti elettorali per la nomina dei Delegati che porterà ad una riduzione del 30% dei Delegati stessi, che oggi assommano al rilevante numero di 162. Peraltro, va sottolineato come – considerato il riferimento provinciale per l’individuazione dei Delegati - un’ulteriore riduzione indiretta del loro numero deriverà dagli annunciati provvedimenti governativi di riduzione del numero delle province. Contestualmente, nella logica di favorire la partecipazione delle nuove generazioni alle scelte di politica previdenziale, è stata altresì ridotta l’anzianità di iscrizione minima necessaria per accedere alle cariche elettive che scenderà a soli tre anni. 3. LA CONTRIBUZIONE 3.1. Contributo soggettivo Compiendo un passo ancora più deciso, rispetto a quello del 2010, a partire dall’entrata in vigore della riforma la contribuzione soggettiva passa dall’odierno sistema per fasce di importo legate all’anzianità di iscrizione (V. articolo sopra citato) a quello – applicato dalla generalità delle altre Casse professionali - in forza del quale il contributo è funzione del reddito professionale prodotto da ciascun iscritto. In particolare, il nuovo Regolamento prevede l’applicazione di una aliquota del 12% fino ad un massimale contributivo di € 95.000,00 e, comunque, l’obbligo di versamento di un contributo minimo pari – in prima applicazione – ad € 2.040,00 (corrispondente ad un reddito minimo di € 17.000,00). Tali valori sono rivalutati annualmente in relazione all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per i periodi di iscrizione inferiori all’anno solare, la contribuzione è rapportata a mese, mentre è prevista un’agevolazione contributiva per i giovani. I Consulenti che si iscrivano per la prima volta prima di compiere 35 anni hanno la facoltà di fruire della riduzione del contributo minimo al 50%. Essi possono peraltro optare per il versamento della contribuzione intera, con effetto dal mese successivo alla richiesta. Va sottolineato, infatti, che in un sistema di tipo contributivo, al “risparmio” dato dal minor onere contributivo, fa da contraltare una riduzione del montante utile a pensione, con il conseguente effetto negativo sul futuro trattamento. Starà quindi ai giovani iscritti, operare la loro personale “analisi costi-benefici” e scegliere responsabilmente il proprio futuro economico-previdenziale. Analoga facoltà è data ai pensionati di vecchiaia (e di vecchiaia anticipata di cui si dirà avanti) che – in ragione della possibilità di proseguire nell’esercizio professionale e maturare supplementi di pensione – potranno scegliere se versare il contributo nella misura ridotta al 50% ovvero nell’ordinaria misura intera. 3.2 Contributo facoltativo aggiuntivo E’ stata altresì modificata la struttura del contributo facoltativo aggiuntivo. L’attuale articolo 10 dello Statuto prevede che gli iscritti, ad eccezione dei pensionati di vecchiaia e di anzianità, possono versare un contributo aggiuntivo, con le stesse modalità previste per il contributo soggettivo obbligatorio. La misura di tale contributo oggi può essere pari alla metà o all’intero importo del contributo soggettivo dovuto secondo la fascia di appartenenza, ovvero pari ad un multiplo di tali importi. Il montante contributivo costituito da ciascun iscritto con tali versamenti darà luogo al momento del pensionamento, ad una rendita, sulla base di appositi coefficienti fissati dall’ENPACL. La nuova normativa prevede, invece, che gli iscritti (sempre con l’eccezione dei pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata) potranno versare una somma pari ad € 500,00 o multipli e che tali versamenti concorrono al finanziamento di una “pensione aggiuntiva”, computata con le stesse regole previste per la pensione di vecchiaia (V. sotto). 3.3. Contributo volontario Si prevede che gli iscritti che possono far valere almeno due anni, anche non continuativi, di contribuzione verso l’ENPACL possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria al fine di conseguire il diritto alla sola pensione di vecchiaia. In tal caso, essi sono tenuti a versare un importo pari al contributo soggettivo minimo annuo in vigore nell’anno di presentazione della relativa domanda. 3.4. Contributo integrativo La riforma prevede, innanzitutto, l’incremento dell’aliquota del contributo integrativo dal 2% al 4%. In secondo luogo, anche se non viene definito tale, è introdotto anche un contributo integrativo minimo, fissato, in prima applicazione (quindi presumibilmente dal 2013) in € 300,00: somma, questa, da rivalutarsi annualmente in funzione dell’indice ISTAT. 4. LE PRESTAZIONI Come detto in premessa, il mutamento “epocale” introdotto dalla riforma posta all’approvazione ministeriale è dato: a) dal passaggio al sistema di calcolo contributivo della pensione “ordinaria” di vecchiaia; b) da un inasprimento dei requisiti per la fruizione della pensione di anzianità, che viene ribattezzata “pensione di vecchiaia anticipata”. Restano sostanzialmente invariate le altre tipologie di pensioni in essere, salvo alcune particolarità di cui si dirà più avanti. 4.1. Pensione di vecchiaia La prima innovazione apportata dalla riforma è l’innalzamento del requisito anagrafico per il pensionamento. Infatti, dalla sua entrata in vigore l’età minima passa a 66 anni ed è incrementata di un anno ogni tre anni solari sino a raggiungere i 70 anni. Il requisito assicurativo, dato il passaggio al sistema di calcolo contributivo scende a cinque anni a condizione che l’importo di pensione non sia inferiore a cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo previsto nell’anno di maturazione del diritto: si prescinde da tale minimo per i professionisti che richiedano la pensione avendo compiuto i 70 anni di età. La riforma prevede, come già più volte accennato, il passaggio – a regime – al sistema di calcolo contributivo. La pensione diviene, cioè, pari ad un importo calcolato moltiplicando il montante individuale composto da contributi soggettivi e volontari versati, insieme agli eventuali oneri di riscatto ed alle somme acquisite in sede di ricongiunzione, per il coefficiente di trasformazione previsto dalla legge n. 335/95 in relazione all’età dell’iscritto alla data del pensionamento. Tuttavia, in ottemperanza al principio del “pro rata” di cui all’art. 3.12 della medesima legge 335/95, tale sistema si applica esclusivamente alle annualità maturate dopo l’entrata in vigore della riforma. La pensione contributiva dei Consulenti che possano far valere periodi di iscrizione antecedenti la riforma viene incrementata di tanti trentesimi quanto sono gli anni di anzianità contributiva maturati sino al 31 dicembre 2009 e dal 1° gennaio 2010 al 31/12 dell’anno precedente l’entrata in vigore della riforma, delle pensioni base in misura fissa stabilite per ciascun periodo dalla normativa oggi vigente. In particolare: per gli anni fino al 31/12/09, € 8.773,00; per gli anni dal 1/1/10 al 31/12 dell’anno precedente l’entrata in vigore della riforma (verosimilmente, il 31/12/2012), €9.000,00. Gli Importi di cui sopra sono rivalutati sulla base del tasso di inflazione ISTAT rilevato nell’anno precedente a quello oggetto di rivalutazione e fino all’anno del pensionamento. La misura della pensione determinata come sopra, è incrementata in funzione della contribuzione integrativa versata: - del 7,5% dell’ammontare delle cc.dd. “Marche Russo Spena” fino al 31/12/91; - del 10% dei contributi integrativi versati fino al 31/12/2002; - dell'8% dei contributi integrativi versati dall’1/1/03 al 31/12 dell’anno precedente all’entrata in vigore della riforma; - di una quota calcolata con lo stesso criterio di base, riferito ai coefficienti della legge n. 335/95, prendendo a riferimento il contributo integrativo versato a decorrere dall’entrata in vigore della riforma, con esclusione – a partire dall’anno successivo alla “attivazione” della riforma stessa, dell’importo di ¼ del contributo stesso ovvero, se superiore, del contributo integrativo minimo annuale. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall’ente, riferito al quinquennio precedente ciascun anno da rivalutare, con un: a) minimo “garantito” dell’1,5%; b) ed un massimo pari alla variazione media quinquennale del PIL nazionale, qualora questo sia inferiore al tasso legato al rendimento del patrimonio ENPACL. 4.2. Pensione di vecchiaia anticipata La riforma introduce, al posto della attuale pensione di anzianità, la “pensione di vecchiaia anticipata”. Questo trattamento, può essere richiesto dal Consulente che possa far valere un requisito anagrafico di 60 anni di età ed un requisito assicurativo di 36 anni di iscrizione e contribuzione (comprensivi di eventuali riscatti e/o ricongiunzioni). Tale requisito assicurativo è, in realtà transitorio, poiché all’entrata in vigore della riforma sarà innalzato di 1 anno ogni due anni solari sino a raggiungere, a regime, i 40 anni di iscrizione e contribuzione. Resta fermo – nel periodo transitorio, l’obbligo di cancellazione dall’Albo per i Consulenti che intendano fruire di questa tipologia di pensione con anzianità assicurativa inferiore a 40 anni. In caso di reiscrizione all’Albo, l’erogazione della pensione è Interrotta (come si esprime il Regolamento o, meglio, è sospesa) sino al giorno della nuova cancellazione dall’Albo. La pensione di vecchiaia anticipata è computata con le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia. 4.3. Supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e anzianità Viene confermato il supplemento triennale spettante ai pensionati di vecchiaia e di vecchiaia anticipata che, rimanendo iscritti all’ENPACL, continuano l'esercizio della professione. Il supplemento viene calcolato secondo la normativa applicabile ratione temporis a ciascuna annualità e, quindi, secondo le odierne regole per le annualità maturate sino all’approvazione della riforma, e secondo le future regole di calcolo della pensione di vecchiaia sopra illustrate, per le annualità post riforma. 4.4. Pensione aggiuntiva La pensione aggiuntiva prende il posto dell’attuale pensione contributiva. Essa è sempre computata in funzione dei versamenti operati a titolo di contributo soggettivo facoltativo, ma ne muta il sistema di calcolo, che passa da quello attualmente previsto per la rendita contributiva al sistema di calcolo “standard” previsto per la pensione di vecchiaia. 4.5. Pensioni di inabilità ed invalidità La riforma non apporta modifiche ai requisiti per l’accesso a queste tipologie di pensione. Tuttavia, sussiste una modifica “implicita” attinente all’importo delle stesse. Infatti, la riforma mantiene l’aggancio al sistema di calcolo della pensione di vecchiaia (piena per le pensioni di inabilità ed al 70% per quelle di invalidità). Pertanto, considerato il passaggio al sistema contributivo per il calcolo della pensione di vecchiaia, viene conseguentemente modificato anche il calcolo delle pensioni qui menzionate. D’altro canto, trattandosi di trattamenti pensionistici aventi spiccata natura assistenziale, la riforma prevede – quale innovazione – l’introduzione di un importo minimo di pensione, pari: a) per la pensione di inabilità a 5 volte l’importo del contributo soggettivo minimo dell’anno della domanda; b) per la pensione di invalidità, il 70% della predetta somma. 4.6. Pensioni di reversibilità ed indirette. Anche per queste tipologie di pensione, non sono state apportate rilevanti modifiche “dirette” ai fini dell’accesso al trattamento, fermo restando che – ovviamente – esse risentono della “sottostante” modifica del sistema di calcolo della pensione di vecchiaia. Tuttavia, la riforma introduce comunque alcune specifiche innovazioni: - innanzitutto viene introdotta e, peraltro, inasprita, la c.d. “norma antibadanti” prevista nel regime previdenziale pubblico dall’art. 18.5 del D.L. 98/11 per i pensionati ultrasettantenni. Infatti, la riforma ENPACL prevede che se il de cuius avesse, al momento del matrimonio, un’età superiore ai 65 anni ed una differenza di età col coniuge superiore a 20 anni le aliquote di pensione previste in favore di ciascun superstite avente diritto e, quindi, anche dei figli sono ridotte proporzionalmente del 10% per ogni anno di matrimonio mancante a 10; - per converso, viene resa meno rigida la fruibilità della pensione indiretta che – dopo l’approvazione della riforma – spetterà ai superstiti di professionista che possa far valere almeno 5 anni di iscrizione nell’arco dei 10 precedenti il decesso, indipendentemente dall’età anagrafica dell’iscrizione. Il computo della pensione è mutuato da quello (contributivo) della pensione di vecchiaia, e si precisa che – nel caso in cui il decesso sia intervenuto prima del compimento dell’età anagrafica prevista per fruire di tale pensione, al montante contributivo viene applicato il coefficiente di trasformazione previsto per l’età minima di accesso al pensionamento di vecchiaia; - viene infine previsto che i superstiti di iscritto che non abbiano diritto alla pensione indiretta possono ottenere – a domanda – la restituzione dei contributi soggettivi versati dal de cuius, a condizione che questi avesse maturato almeno 3 anni di iscrizione e contribuzione. Sulle somme restituite viene riconosciuto l’interesse legale computato dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi pagamenti. 4.7. Norme generali in tema di pensioni Innanzitutto, fatto salvo quanto indicato per le pensioni di inabilità ed invalidità, va sottolineato come il passaggio al sistema di calcolo pensionistico di tipo contributivo porta con se – a regime - il venir meno della pensione minima e, quindi, delle odierne previsioni in materia di integrazione al minimo del trattamento stesso. Appare opportuno, per concludere sul punto indicare e rammentare alcune disposizioni comuni che in parte sono meramente confermative della normativa vigente ma, in alcuni casi, rendono più stringenti gli obblighi dei pensionandi. Innanzitutto, viene confermata l’attuale disposizione in forza della quale l’eventuale ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, di reversibilità o indiretta rispetto alle previsioni regolamentari comporta il riconoscimento di un massimo di due annualità di arretrati, senza riconoscimento di interessi. Viene poi confermato come l’erogabilità di qualsiasi trattamento pensionistico è subordinata all’integrale rispetto degli obblighi dichiarativi e contributivi. A tal fine, viene inoltre inasprita la vigente normativa. Infatti, se – oggi – l’adempimento tardivo intervenuto entro 60 gg. dalla richiesta di regolarizzazione dell’Ente consente di mantenere la decorrenza della pensione dalla data di maturazione dei requisiti, la riforma prevede che, fermo restando il necessario possesso dei requisiti anagrafico-assicurativi in caso di inadempienza la decorrenza della pensione slitta sempre e comunque al mese successivo all’avvenuto pagamento di quanto dovuto. Nella medesima logica di cui sopra, viene altresì chiarito come – in caso di rateazione, la regolarità contributiva e, quindi, l’erogabilità della pensione, si determina con il pagamento dell’ultima rata. Infine, viene specificato che i Consulenti del Lavoro che abbiano maturato i requisiti anagrafico-assicurativi e contributivi per l’accesso alle prestazioni in base all’odierna normativa, mantengono il diritto a pensione secondo tale normativa. 4.8. Le provvidenze straordinarie Risulta sostanzialmente confermata ed invariata, la normativa in materia di provvidenze straordinarie. Per completezza di esposizione, vale solo la pena di sottolineare come - in sede di riforma: 1) sia stata semplificata la quantificazione potenziale delle somme, abbandonando l’odierno sistema legato alle “tipologie di bisogno” e passando ad una maggiore discrezionalità che consente al C.d.A. di riconoscere, in termini generali, importi limitati entro un tetto massimo pari a 10 volte il contributo soggettivo minimo vigente al momento della concessione della provvidenza; limite, questo, incrementato di un importo pari al medesimo contributo minimo per ciascun familiare a carico; 2) sia stata inserito un elemento di discrezionalità in capo al C.d.A. dell’Ente, che viene abilitato a riconoscere – con provvedimento motivato - somme a questo titolo, oltre che nei casi tassativamente previsti dal Regolamento, anche, eccezionalmente, in deroga agli stessi. Per converso, non viene confermata la norma che consentiva la riconoscibilità di “contributi particolari” per il caso in cui il Consulente si trovasse per almeno 4 mesi nell’impossibilità di esercitare la professione. 5. Riscatti Resta confermata la facoltà di riscattare i periodi riferiti al conseguimento del titolo di studio, al servizio militare, al praticantato. In tale ambito, tuttavia, viene differenziato l’ammontare dell’onere dovuto che: 1) per i periodi ante riforma resta legato al calcolo della riserva matematica sulla base dei coefficienti della legge n. 45/90, con un minimo non inferiore, per ciascun anno riscattato, al contributo soggettivo dell’anno della domanda di riscatto; 2) per i periodi successivi all’entrata in vigore della riforma, invece, l’onere è fissato, semplicemente, per ciascun anno nel predetto contributo minimo dell’anno di domanda. 6. Comunicazioni reddituali obbligatorie all'ENPACL Rispetto a tale adempimento, nulla è innovato, se non: a) alla luce del biennio trascorso dall’avvio della fase sperimentale, il definitivo passaggio al canale telematico quale unica opzione per la resa delle comunicazioni: b) lo slittamento al 16 settembre dell’anno successivo a quello di competenza, per la resa della comunicazione stessa. 7. Prescrizione E’ molto interessante e, a quanto consta, rappresenta un unicum nel panorama delle Casse previdenziali, la nuova disciplina dettata in materia di prescrizione. Con un apprezzabile intento di chiarezza e trasparenza, l’ENPACL ha trasfuso in norma regolamentare quanto più di recente affermato dalla miglior dottrina e giurisprudenza di legittimità. In particolare, se da un lato si conferma – nell’obbligato rispetto dell’art. 3.9 della legge n. 335/95 – il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti all’Ente, d’altro canto – sulla base dei principi giurisprudenziali che hanno illustrato la diversa natura della relativa obbligazione (V. da ultimo la sent. C. Cassazione 14864/11) – viene chiarito come il termine di prescrizione delle sanzioni riferite alla contribuzione sia invece pari a dieci anni. Viene inoltre espressamente inserito nel regolamento il principio secondo il quale – in ambito previdenziale – la prescrizione opera in senso oggettivo ed ha efficacia estintiva, nella misura in cui libera il contribuente ed inibisce all’ente creditore l’incasso della somma prescritta. Quale corollario di tale principio, la riforma prevede altresì che il pagamento del credito prescritto eventualmente effettuato dall’iscritto, gli da diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento dell’indebito: norme che – lo si rammenta – prevedono, tra l’altro, la prescrizione decennale del diritto. Il che significa, per esemplificare, che se un iscritto ha versato la contribuzione dovuta oltre i 5 anni dalla data di presentazione della relativa comunicazione obbligatoria (termine iniziale della prescrizione ex lege 249/91), ha poi 10 anni da tale momento, per ripetere l’indebito. 8. Rateazioni In occasione della riforma, l’ENPACL ha infine meritoriamente ritenuto di inserire nel nuovo “Regolamento di Previdenza ed Assistenza” le norme di disciplina della rateazione dei debiti degli iscritti. In sintesi, gli attuali cardini della disciplina sono i seguenti: a. possono essere ammessi in rateazione i contributi soggettivi, integrativi e di maternità afferenti tutte le annualità sino a quella precedente la data dell’istanza e le sanzioni irrogate in relazione ai contributi stessi, a condizione che l’istanza di rateazione riguardi l’intero debito insoluto; b. sono ammessi in rateazione anche debiti già avviati a recupero giudiziale, ma in tal caso, l’accoglimento della domanda e subordinato al previo pagamento delle spese processuali. Ciò, in ragione del fatto che – avendo la domanda di rateazione efficacia di riconoscimento debitorio – la fruizione della rateazione è incompatibile con la prosecuzione di un giudizio vertente sulla sussistenza o la quantificazione del medesimo debito; c. l’importo minimo ammissibile in rateazione è di € 2.000,00; d. la rateazione ha periodicità mensile e durata massima di 60 mesi, con rata minima non inferiore ad € 200,00; e. il debito è maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento alla data di domanda, maggiorato di 6 punti percentuali; f. il piano di pagamento diviene definitivo al momento del saldo della prima rata e non è più modificabile se non in caso di estinzione anticipata del residuo debito, con ricalcolo degli interessi dovuti; g. la rateazione è revocata d’ufficio: 1) in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive; 2) nel caso in cui il debitore ometta il pagamento della contribuzione corrente durante la rateazione; h. le somme versate prima della revoca sono imputate alle annualità più risalenti e, sul residuo, viene attivato (o riattivato) il recupero giudiziale; i. la revoca inibisce la possibilità di presentare una nuova domanda di rateazione per le annualità oggetto della rateazione revocata Copyright © - Riproduzione riservata