• Home
  • News
  • La razionalizzazione dei codici tributo

La razionalizzazione dei codici tributo

Con risoluzione 17.3.2016, n. 13/E l’Agenzia delle Entrate ha effettuato una revisione dei codici tributo utilizzabili nel mod. F24 finalizzata alla riduzione del relativo numero e all’aggiornamento della relativa denominazione.

Di conseguenza, dall’ 1.1.2017, alcuni codici tributo sono stati, di fatto, soppressi per confluenza in altri codici. In particolare si evidenzia la soppressione:

  • dei codici tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell’anno successivo) confluito nel codice tributo 1001;
  • del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) confluito nel codice tributo 3802; - del codice tributo 1038 (ritenute su provvigioni) confluito nel codice tributo 1040.

Si evidenzia, inoltre, che in caso di ravvedimento operoso relativo a versamenti 2016 o anni precedenti, nel modello F24 va riportato il corrispondente nuovo codice utilizzabile dall’’ 1.1.2017.

Così, ad esempio, per la regolarizzazione della ritenuta alla fonte riferita ad una provvigione operata e non versata nel mese di settembre 2016, effettuata in data 16.1.2017 nel modello F24 va riportato il codice tributo 1040.

Con il Decreto 7.12.2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016, n. 291, il MEF ha stabilito che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1%, con decorrenza dal 1° gennaio 2017". Tale variazione ha effetto, in particolare per la determinazione dell’usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.

Cordiali Saluti.

Studio Associato Marchetti

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble