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Archivio newsIncentivi alle assunzioni anno 2017 e nuovo avviso pubblico per tirocini
A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono stati introdotti nuovi incentivi alle assunzioni, che si affiancano alle altre agevolazioni preesistenti, ancora in vigore nell’anno in corso.
In questo panorama variegato è necessario che i datori di lavoro che si accingono ad incrementare la forza lavoro, valutino le varie opzioni a disposizione in termini di convenienza.
Analizziamo il quadro generale dei bonus assunzione fruibili nel 2017.
NUOVI INCENTIVI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Studenti assunti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, che in precedenza abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: 1) attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari): pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola – lavoro sono attuati, dagli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio); pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di formazione professionale (orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue); pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (orario complessivo obbligatorio 1800/2000 ore); pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. 2) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione.
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE e PERIODO DI VALIDITA’
L'agevolazione è riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui, per la durata di 36 mesi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1, commi 308-311 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Circolare INPS in attesa di pubblicazione.
BONUS OCCUPAZIONE GIOVANI “GARANZIA GIOVANI”
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Giovani “NEET”, cioè coloro di età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età), non inseriti in un percorso di studio o formazione, non occupati, e che sono iscritti al Programma Garanzia Giovani tramite il portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it o presso il Centro per l’Impiego competente.
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE E PERIODO DI VALIDITA’
L'agevolazione è prevista per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017:
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- con contratto di apprendistato professionalizzante;
- con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, per un periodo pari o superiore a 6 mesi.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui.
In caso di assunzione a tempo determinato l’importo massimo dell’incentivo sarà ridotto a 4.030 euro annui.
CUMULABILITA’ e REGIME DE MINIMIS
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva ed è soggetto al regime “de minimis”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016.
Circolare INPS in attesa di pubblicazione.
TIROCINIO “GARANZIA GIOVANI”
DESTINATARI DELL’INCENTIVO
Giovani “NEET”, iscritti al Programma Garanzia (tramite il portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it o presso il Centro per l’Impiego competente), che alla data di presentazione della domanda di tirocinio sono in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età);
- essere in stato di disoccupazione;
- non frequentare un regolare corso di studi o di formazione (inclusi i tirocini o il Servizio Civile);
- non avere già fruito di una misura nell’ambito del Programma Garanzia Giovani;
- non deve avere avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante;
- non devono avere rapporti di parentela con la persona fisica, proprietaria o socio dell’impresa ospitante.
TIPOLOGIA DI TIROCINO E PERIODO DI VALIDITA’
I tirocini devono realizzarsi entro il 31 dicembre 2017, possono avere una durata minima di 3 mesi e una durata massima di 6 mesi (elevabile a 12 per i giovani disabili e per quelli svantaggiati di cui alla Legge n. 381/1991).
L’orario di tirocinio non deve essere inferiore a 25 ore settimanali e non deve superare le 35 ore settimanali; in caso in cui le attività formative previste richiedano una presenza maggiore del tirocinante, dovrà esserne fatta richiesta alla Regione Marche e l’orario non potrà comunque superare l’orario settimanale previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.
Il tirocinante può cessare il tirocinio anticipatamente dandone motivata comunicazione scritta; in questo caso sarà cancellato dal Programma Garanzia Giovani, ma potrà riscriversi in un secondo momento.
INDENNITA’ DEL TIROCINANTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
I piano formativi dei relativi tirocini verranno valutati da un’apposita Commissione che attribuirà allo stesso un punteggio, in base a singoli indicatori stabiliti dall’Avviso Pubblico (giudizio sull’attività prevista, competenza professionale del tutor, profilatura dei tirocinanti, etc.)
Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti in ordine cronologico che raggiungeranno un punteggio totale pari a 60/100, fino ad esaurimento dei fondi previsti (600 tirocini).
E’ prevista un’indennità a favore del tirocinante pari a 500 euro al lordo di eventuali ritenute di legge, corrisposta al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile e così ripartita:
- 300 euro a carico del Programma Garanzia Giovani (contributo pubblico):
- 200 euro a carico del soggetto ospitante (contributo privato).
Il contributo pubblico dell’indennità (300 euro) è corrisposto ai tirocinanti dall’INPS con cadenza bimestrale.
Se il tirocinante percepisce forme a sostegno al reddito, l’indennità di tirocinio verrà corrisposta seguendo i seguenti criteri:
- se l’importo dell’indennità del tirocinio del mese di riferimento è inferiore o uguale all’indennità dell’ammortizzatore sociale, l’indennità di tirocinio non viene pagata e viene erogato l’ammortizzatore sociale:
- se l’importo mensile dell’indennità di tirocinio del mese di riferimento è superiore all’importo dell’indennità dell’ammortizzatore sociale, verrà erogata la differenza.
- se l’importo mensile dell’indennità di tirocinio del mese di riferimento è superiore all’importo dell’indennità dell’ammortizzatore sociale, verrà erogata la differenza.
Il contributo privato a carico del soggetto ospitante deve essere corrisposto su base bimestrale e dovrà essere tracciabile per essere verificabile in sede di controllo.
L’eventuale mancato pagamento di tale indennità da parte del soggetto ospitante implica la sospensione dalla possibilità di attivare ulteriori tirocini per i successivi tre anni.
Per i tirocini interregionali e transnazionali è prevista inoltre un’indennità di mobilità forfettaria, calcolata in base a criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico in oggetto.
OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE
L’eventuale mancato pagamento di tale indennità da parte del soggetto ospitante implica la sospensione dalla possibilità di attivare ulteriori tirocini per i successivi tre anni.
Per i tirocini interregionali e transnazionali è prevista inoltre un’indennità di mobilità forfettaria, calcolata in base a criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico in oggetto.
Il soggetto ospitante ha l’obbligo di:
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il piano formativo;
- cofinanziare il tirocinio per tutta la sua durata con un importo mensile pari a 200 euro a titolo di indennità di partecipazione;- assicurare la copertura presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e la copertura presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- assicurare al tirocinante adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), nonché la sorveglianza sanitaria;
- nominare un tutor responsabile dell’attuazione del piano formativo, in possesso di competenze ed esperienze adeguate al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- compilare la documentazione relativa al tirocinio (registro presenze, relazione finale, etc.)- ospitare tirocinanti secondo i limiti numerici stabiliti dalla normativa regionale;
- non ospitare tirocinanti con i quali è già stato instaurato un tirocinio extracurriculare nel triennio 2013-2016 o con i quali è stato precedentemente instaurato un rapporto di lavoro;- essere in regola con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili L. 68/99;
- essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e territoriale se previsto;
- non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, ovvero non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Avviso Pubblico Regione Marche del 12 gennaio 2017.
INCENTIVI FRUIBILI ANCHE NEL 2017
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI OVER 50
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi.
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE
L'agevolazione è prevista in caso di:
- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- trasformazione di un contratto a termine agevolato in un contratto a tempo indeterminato.
L’assunzione o la trasformazione devono realizzare un incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forzaoccupata nei dodici mesi precedenti.
E’ necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di:
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, l'incentivo è prorogato fino al 18° mese dalla data di assunzione.
REGIME DE MINIMIS
L’incentivo non è soggetto al regime de minimis.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 4, commi 8-11 della Legge n. 92/2012 (Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il termine si abbassa a 6 mesi se:
- sono residenti in zone svantaggiate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia);
- Impiegate in professioni o settori caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo – donna (agricoltura, trasporti, costruzioni, energia, industria manifatturiera, comunicazioni).
Il Ministero del Lavoro ha precisato che la locuzione “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che, negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, ovvero, coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore rispettivamente a 4.800 e 8.000 euro lordi annui.
La condizione “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la registrazione presso il Centro per l’Impiego.
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE
L'agevolazione è prevista in caso di:
- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- trasformazione di un contratto a termine agevolato in un contratto a tempo indeterminato.
L’assunzione o la trasformazione devono realizzare un incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nei dodici mesi precedenti.
E’ necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di:
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, l'incentivo è prorogato fino al 18° mese dalla data di assunzione.
REGIME DE MINIMIS
L’incentivo non è soggetto al regime de minimis.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 4, commi 8-11 della Legge n. 92/2012 (Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione (NASPI).
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
L'incentivo è pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.
REGIME DE MINIMIS
L’incentivo è subordinato alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 7, comma 5, lettera b) del D. L. n. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99/2013; Circolare INPS n. 175/2013, Messaggio INPS n. 4441/2015, Art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 150/2015, Circolare INPS n. 194/2015.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN CIGS
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, dipendenti da aziende beneficiare di CIGS da almeno 6 mesi.
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi.
REGIME DE MINIMIS
L’incentivo non è soggetto al regime de minimis.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 4, comma 3 del D.L. n. 148/1993 convertito dalla L. n. 236/1993; Circolare INPS n. 137/2012.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITA’
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratori disabili che abbiano:
- una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
- una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
- una disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, l’incentivo è riconosciuto anche per i contratti a tempo determinato purché non inferiori a 12 mesi.
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE
L’incentivo è subordinato alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione.
E’ necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
a misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:
- per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per la durata di 36 mesi;
- per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, l’incentivo è pari al 35% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per la durata di 36 mesi;
- per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per la durata di 60 mesi o per tutta la durata del contratto se a tempo determinato.
L’incentivo sarà fruito mensilmente tramite conguaglio nel flusso Uniemen.
CUMULABILITA
L’incentivo è cumulabile con altri incentivi contributivi, purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali.
Per esempio, la predetta agevolazione è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di disoccupati con più di 50 anni di età e di donne nei limiti del 100% del costo salariale lordo; non è invece cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di Giovani Genitori e con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori percettori di indennità di disoccupazione Naspi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 13 della L. 68/1999; Art. 10 del D. Lgs. n. 151/2015, Circolare INPS n. 99/2016.
INCENTIVO PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’, PATERNITA’ O PARENTALE.
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/ paternità o parentale.
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato effettuate nelle aziende con meno di 20 dipendenti.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
Lo sgravio è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 4 del D. Lgs. n. 151/2001.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età).
Per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore l’età massima si riduce a 25 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 26 anni di età).
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE
L’assunzione deve avvenire con contratto di:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
Benefici contributivi
In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il beneficio contributivo è previsto per tutta la durata dell’apprendistato e per gli ulteriori 12 mesi in caso di conferma in servizio.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
Per le aziende fino a 9 dipendenti, l’aliquota contributiva è pari al:
- 3,11% per il primo anno di apprendistato;
- 4,61% per il secondo anno di apprendistato;
- 11,61% dal terzo anno di apprendistato.
Sono prorogati fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi previsti per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:
- aliquota contributiva pari al 5% (anziché il 10%);
- esonero dal contributo di licenziamento;
- esonero dal contributo di finanziamento dell’ASPI.
Benefici economici e normativi
Il datore di lavoro può fruire di norme di maggior favore, come:
- l’esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti;
- la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori o in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
REGIME DE MINIMIS
L’incentivo non è soggetto al regime de minimis.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. da 41 a 47, Capo V del D. Lgs. n. 81/2015; D. Lgs. 150/2015; Circolare INPS n. 128/2012.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI GENITORI
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Genitori di figli minori o affidatari di minori, che nel rispetto dei requisiti sottoelencati, abbiano effettuato l’iscrizione presso la banca dati INPS Giovani Genitori.
L’iscrizione alla banca dati avviene mediante il sito Inps, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione “servizi al cittadino” – autenticazione con PIN – fascicolo previdenziale del cittadino – comunicazioni telematiche – invio comunicazioni – iscrizione Banca dati giovani genitori”.
I soggetti devono:
- avere un’età non superiore a 35 anni (fino al giorno antecedente il compimento del 36° anno di età);
- essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, collaborazione coordinata e continuativa o occasionale, lavoro accessorio, ovvero, aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto presso il Centro per l’Impiego competente.
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE
L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale.
E’ possibile anche la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
Il beneficio, fruibile tramite conguaglio, prevede un bonus di 5.000 euro per ciascuna assunzione o trasformazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell’Economia 19/11/2010; Circolare INPS n. 115/2011; Messaggio INPS n. 7376/2015.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DOTTORI DI RICERCA
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni).
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE E PERIODO DI VALIDITA’
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo pieno (indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), effettuate entro il 28 febbraio 2017.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro e il lavoratore elaborano un Progetto di Ricerca aziendale, ove descrivono le attività da sviluppare.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
L’incentivo è pari a € 8.000 e viene erogato da Italia Lavoro S.p.a. in un’unica soluzione.
E’ previsto un ulteriore contributo di importo pari al 95% delle spese sostenute per le eventuali attività di Assistenza Didattica Individuale erogate da un’istituzione formativa, ai fini della realizzazione del Progetto di Ricerca.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Programma nazionale Italia Lavoro S.p.a. – Fixo.
INCENTIVO PER L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età).
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE E PERIODO DI VALIDITA’
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (anche a tempo parziale di almeno 24 ore settimanali) finalizzato:
- allo svolgimento di attività di ricerca;
- al conseguimento di un titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore, laurea, master universitario, dottorato di ricerca). Il contratto deve avere una durata minima di 12 mesi.
Le assunzioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2017.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
L’incentivo, erogato da Italia Lavoro S.p.a. in un’unica soluzione, è pari a:
- 6.000 euro per ogni apprendista assunto a tempo pieno;
- 4.000 euro per ogni apprendista assunto a tempo parziale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Programma nazionale Italia Lavoro S.p.a. – Fixo.
PRINCIPI GENERALI PER IL GODIMENTO DEI BENEFICI
Si ricorda che la fruizione degli incentivi è subordinata:
- alla regolarità contributiva (DURC);
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008);
- al rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
- alle condizioni generali di compatibilità col mercato interno (Reg. CE n.800/08: aiuti illegittimi e imprese in difficoltà);
- all’applicazione di quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015, in particolare:
- l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;- l’incentivo non spessa se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
- l’incentivo non spetta se il datore di lavoro o l’utilizzatore hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l’assunzione interessi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- l’incentivo non spetta in riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari e rapporti di collegamento coincidenti col datore di lavoro che intende assumerli;
- con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore, e in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore.
Si evidenzia che i sopraelencati principi generali previsti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, non trovano applicazione in riferimento alle assunzioni effettuate per assolvere l’obbligo di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/99 (collocamento obbligatorio).
Al contrario, devono applicarsi nell’ipotesi di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la cosiddetta “quota di riserva”.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Studio Associato Marchetti