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Archivio newsLe nuove modalità di utilizzo delle dichiarazioni d'intento dall'1.3.2017
RIFERIMENTI
• Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016
• Risoluzione Agenzia Entrate 22.12.2016, n. 120/E
A decorrere dagli acquisti effettuati dall’1.3.2017 gli esportatori abituali dovranno utilizzare il nuovo mod. DI.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti relativi alla “transizione” dal vecchio al nuovo modello. In particolare la stessa ha precisato che la dichiarazione d’intento rilasciata ai fornitori utilizzando il vecchio modello con indicazione del periodo di validità della stessa, perde di efficacia dall’1.3.2017.
Di conseguenza per gli acquisti da effettuare a decorrere da tale data deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo mod. DI.
Nel caso in cui la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata anteriormente al 28.2.2017 utilizzando il vecchio modello indicando l’ammontare degli acquisti da effettuare senza IVA la stessa è valida anche per gli acquisti da effettuare dall’1.3.2017 (nel limite dell’importo specificato).
Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare:
• all’Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, utilizzando l’apposito mod.DI approvato dall’Agenzia;
• al fornitore / Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:
• ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;
• riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.
Con il Provvedimento 2.12.2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo mod. DI. Nel nuovo modello è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento (campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a”).
Il nuovo modello, pertanto, consentirà di chiedere la detassazione solo in relazione a singoli operazioni, oppure per un importo massimo complessivo.
Il citato provvedimento ha inoltre disposto che il nuovo modello va utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall’1.3.2017.
Recentemente l’Agenzia con la Risoluzione 22.12.2016, n. 120/E è intervenuta al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi relativi alla “transizione” dal vecchio al nuovo modello.
LE NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO
Come sopra accennato, il Provvedimento 2.12.2016 ha modificato il mod. DI eliminando dalla Sezione “Dichiarazione” la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento.
In base alle novità di cui sopra, per gli acquisti effettuati dall’1.3.2017 la dichiarazione d’intento può quindi essere rilasciata soltanto:
• per una operazione o più operazioni;
• nel limite dell’importo specificato a campo 1 o 2.
Nella citata Risoluzione n. 120/E l’Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che l’importo da indicare a campo 2 rappresenta l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA con utilizzo del plafond, evidenzia che:
“particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento”.
È onere dell’esportatore abituale monitorare periodicamente l’utilizzo del plafond presso il singolo fornitore al fine di non superare l’ammontare degli acquisti (che può effettuare) senza IVA indicato a campo 2; è dovere del fornitore accertarsi di non superare gli importi indicati nella lettera d’intento. Eventuali errori saranno sanzionati pesantemente, dal 100% al 200% dell’imposta.
UTILIZZO DEL NUOVO MOD. DI
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 120/E in esame ribadisce che il nuovo mod. DI può essere utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a partire dall’1.3.2017.
Di conseguenza per le operazioni da effettuare fino al 28.2.2017 deve essere utilizzato il vecchio modello (nel quale è possibile indicare il periodo di “validità” della dichiarazione d’intento).
Dovrebbe essere possibile trasmettere il nuovo mod. DI entro il 28.2.2017 con l’avvertenza che i relativi acquisti senza IVA siano effettuati dall’1.3.2017.
DICHIARAZIONE D’INTENTO CON PERIODO DI VALIDITÀ SUCCESSIVO AL 28.2.2017
Nel caso in cui sia stata rilasciata una dichiarazione d’intento utilizzando il vecchio modello, indicando il periodo di validità (ad esempio, 1.1.2017 - 31.12.2017), la stessa perderà l’efficacia per le operazioni di acquisto da effettuare dall’1.3.2017.
Per tali operazioni dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2.
DICHIARAZIONE D’INTENTO PER UNA O PIÙ OPERAZIONI NEL LIMITE INDICATO
Qualora nella dichiarazione d’intento inviata ai fornitori a fine 2016 / primi mesi del 2017 sia stato compilato il campo 2, non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.
In tal caso la dichiarazione ha validità anche successivamente all’1.3.2017 fino a concorrenza dell’importo riportato in tale campo.
Esempio 1 Un esportatore abituale ha rilasciato nel mese di gennaio 2017 una dichiarazione d’intento al fornitore Alfa srl per operazioni fino a concorrenza di € 60.000. La stessa potrà essere utilizzata per acquistare beni / servizi senza IVA anche dopo l’1.3.2017, fino al raggiungimento dell’ammontare nella stessa specificato.
SUPERAMENTO DELL’AMMONTARE DEGLI ACQUISTI SENZA IVA
Nel caso in cui, nel corso dell’anno, l’esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all’ammontare indicato nella dichiarazione d’intento è necessario presentare un nuovo modello “ad integrazione” di quello precedente, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA.
Esempio 2 Con riferimento all’esempio 1 al raggiungimento del limite indicato nella dichiarazione d’intento (€ 60.000) l’esportatore abituale, per poter effettuare ulteriori acquisti senza IVA, dovrà rilasciare un nuovo mod. DI.
CONCLUSIONI:
IL 1° MARZO LE DICHIARAZIONI D’INTENTO EMESSE E/O RICEVUTE RIFERITE AL 2017 SENZA INDICAZIONE DELL’IMPORTO DECADRANNO.
QUINDI DA TALE DATA PER CONTINUARE AD EMETTERE O A RICEVERE FATTURE SENZA APPLICAZIONE DELL’IVA BISOGNERA’ AVER RICEVUTO O EMESSO UNA DICHIARAZIONE CON INDICAZIONE DELL’IMPORTO ANCHE CON DATA ANTERIORE AL 01.03.2017 (COMUNQUE VALIDA).
INOLTRE CONSIGLIAMO DI PREDISPORRE (SE NON PREVISTO DALLE CASE DI SOFTWARE) UN FOGLIO EXCEL RELATIVO AI FORNITORI E AI CLIENTI INTERESSATI CON L’IMPORTO DI OGNUNO DAL QUALE SCALARE OGNI OPERAZIONE ESENTE DA IVA COSì DA NON SFORARE L’IMPORTO DICHIARATO E POTER EMETTERE PER TEMPO (CAPIENZA PLAFOND PERMETTENDO) UNA NUOVA DICHIARAZIONE PER LA SOMMA IN ECCESSO (VEDI FAC SIMILE ALLEGATO).
Studio Associato Marchetti