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La manovra correttiva dei conti pubblici d.l. 24/4/2017 n. 50

Sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 (S.O. n.20/L) è stato pubblicato il decreto legge n. 50/2017 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, la c.d. Manovra correttiva.
Le principali novità del provvedimento, sono riportate di seguito.


ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Il meccanismo dello “split payment” previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/72, viene esteso – di fatto – all’intero comparto pubblico, comprendendo ora anche le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, nonché le società controllate da Regioni, Province e Comuni.
Il meccanismo si applicherà anche per le operazioni effettuate nei confronti della società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB.
Inoltre, con l’abrogazione del secondo comma dell’art. 17-ter, lo split payment sarà esteso anche alle
operazioni effettuate dai lavoratori autonomi, assoggettate a ritenuta alla fonte.
La modifica normativa decorre dal 1° luglio 2017.


TERMINI ABBREVIATI PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

E’ stato modificato l’art. 19, primo comma, del DPR 633/72, nel senso che il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito, sui beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto; finora, il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Di conseguenza è stato aggiornato anche il termine per la registrazione delle fatture di acquisto / bolle
doganali, così che i predetti documenti devono essere annotati sui registri Iva, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta l’imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolla doganale e con riferimento al medesimo anno.
Considerato che, da quest’anno è stata eliminata la possibilità di presentare la dichiarazione Iva annuale in forma unificata con la dichiarazione dei redditi e che la dichiarazione Iva relativa al 2017 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2018, la detrazione dell’imposta assolta sulle operazioni di acquisto effettuate nel 2017, dovrà essere esercitata entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento.
Un ulteriore impatto della modifica normativa, riguarderà l’emissione delle note di variazione in diminuzione, ex art. 26 del DPR 633/72: sulla base dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (Ris. n. 89/2002), una volta sorto il diritto alla rettifica dell’operazione, la nota di variazione deve essere emessa entro il termine per l’esercizio della detrazione dell’imposta. I tempi si ridurranno anche in questo caso.

VISTO DI CONFORMITA’ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

Il limite per l’utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione “orizzontale”, senza visto di conformità, scende da € 15.000 a € 5.000.
Nulla cambia relativamente al mod. IVATR per l’utilizzo del credito Iva trimestrale: su questo modello non è prevista l’apposizione del “visto”. Per la richiesta del rimborso Iva, invece, il visto di conformità è obbligatorio per importi superiori a 30.000 euro.
Inoltre è soppresso il limite annuo di € 5.000 che obbliga i soggetti IVA all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel / Fisconline), per la compensazione dei crediti nel mod. F24. Tutte le compensazioni, pertanto, andranno gestite esclusivamente tramite i suddetti servizi telematici, oppure tramite un intermediario abilitato; non è più possibile compensare tramite home banking.
E’ opportuno riepilogare, a questo punto, le regole generali sull’utilizzo del mod. F24, a seconda dei casi:
- gli F24 a zero, sia per i titolari di partita Iva che per i privati, possono essere presentati solo utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, oppure tramite un intermediario abilitato;
- per gli F24 con saldo positivo, ovvero contenenti crediti utilizzati in compensazione, ma con saldo
dovuto maggiore di zero, le regole sono diverse, per titolari di partita Iva e per i privati; i primi,
devono utilizzare solo i canali telematici dell’Agenzia, mentre i secondi possono avvalersi anche dei
servizi di home banking;
- gli F24 senza compensazioni, possono essere presentati dai soggetti privati anche in forma cartacea,
per qualsiasi importo, mentre i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente
modalità telematiche.


NUOVO REGIME FISCALE PER LE LOCAZIONI BREVI

A decorrere dal 1° giugno 2017, i redditi derivanti da nuovi contratti di locazione a breve termine, devono essere assoggettati a cedolare secca del 21% previa opzione da parte del proprietario.
Sono definite “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche (non nell’esercizio di impresa), sia direttamente, che attraverso soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche tramite portali online (es. Airbnb).
Gli intermediari (agenzie e portali), che mettono in contatto le persone che cercano un immobile, con persone che dispongono di appartamenti da affittare, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti, conclusi loro tramite, pena una sanzione che va da 200 a 2.000 euro. Inoltre, sui canoni incassati relativi ai suddetti contratti, gli intermediari dovranno operare una ritenuta alla fonte del 21% che, nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, sarà considerata a titolo di acconto dell’IRPEF.
Entro il prossimo 22 luglio, l’Agenzia delle Entrate emanerà le disposizioni attuativa della nuova disciplina.


AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA

Sono previsti i seguenti incrementi delle aliquote IVA:
- l’aliquota ridotta del 10% passerà all’11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018 e al 25,4% nel 2019, scenderà al 24,9% nel 2020, per ritornare al 25% dal 2021.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Viene introdotta una nuova possibilità di definire le liti tributarie pendenti; l’ultimo provvedimento analogo era contenuto nel D.L. 98/2011.
Oggetto della definizione, sono le controversie che vedono come parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti
presso le Commissioni tributarie ed anche in Cassazione, per le quali la costituzione in giudizio, in primo grado è avvenuta entro il 31/12/2016.
Per chiudere la lite è necessario pagare tutte le imposte indicate nell’atto impugnato, oltre agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto; non devono essere pagate né le sanzioni, né gli interessi di mora.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti a seguito dell’eventuale definizione agevolata delle cartelle (la rottamazione). Non potranno essere restituite le somme eccedenti.
Se le somme dovute superano i 2.000 euro è ammesso il pagamento rateale: una prima quota, pari al 40% deve essere versata entro il 30/9/2017; una seconda quota del 40%, va versata entro il 30/11/2017; il saldo del 20% è dovuto entro il 30/6/2018.
Per aderire alla definizione bisogna presentare domanda entro il 30 settembre 2017 e la definizione si
perfeziona con il versamento di quanto dovuto, ovvero con la prima rata.
I ricorsi pendenti possono essere sospesi, fino al 10 ottobre 2017, su istanza del contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione; se entro tale data sarà stata depositata la copia della domanda di definizione, il processo resta sospeso fino al 31/12/2018.


ZONA FRANCA PER IL SISMA NEL CENTRO ITALIA

Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24/8/2016, del 26 e 30/10/2016 e del 18/1/2017, situati nelle
regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo è istituita una Zona Franca Urbana (ZFU), con i seguenti benefici.
Le imprese con sede o unità locali in tali Comuni, che hanno subito, a causa del sisma, una riduzione del
fatturato almeno pari al25% rispetto a quello medio dei tre anni precedenti, potranno godere:
- dell’esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza di 100.000 euro di reddito;
- dell’esenzione dall’IRAP per un valore della produzione netta fino a 300.000 euro;
- dell’esenzione dall’IMU per gli immobili situati nella ZFU posseduti ed utilizzati per l’esercizio
dell’attività;
- dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dell’INAIL, a
carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le esenzioni spettano per il biennio 2017-2018 e spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca, entro il 31/12/2017.
In allegato, si elencano i Comuni colpiti dai diversi eventi sismici, nei cui territori è istituita la ZFU.


Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Studio Associato Marchetti

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