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Archivio newsLavoro occasionale: contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia
L’art. 54-bis della Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del D.L. 50/2017, in vigore dal 24 giugno 2017, ha introdotto la nuova disciplina per il lavoro occasionale.
DEFINIZIONE
La norma definisce le prestazioni occasionali quali attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile a:
- compensi fino 5.000 euro netti a per ciascun prestatore, con riferimento allatotalità degli utilizzatori;
- compensi fino a 5.000 euro netti per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. A questo fine, sono computati in misura pari al 75% del loro importo, i compensi erogati in favore di titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età se iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero all’Università, persone disoccupate o di percettori di prestazioni a sostegno del reddito;
- compensi fino a 2.500 euro netti per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per cui le ore massime che ciascun prestatore può svolgere in favore dell’utilizzatore sono pari a 280 nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).
Il prestatore ha diritto:
- all'assicurazione INPS per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata;
- all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9, D.Lgs. 66/2003;
- alla tutela della salute e della sicurezza ai sensi dell'articolo 3, comma 8, D.Lgs. 81/2008.
I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato, da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
UTILIZZATORI INTERESSATI
Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso:
- le aziende e i professionisti mediante il Contratto di prestazione occasionale (PrestO);
- le persone fisiche mediante il Libretto Famiglia.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (aziende e professionisti)
Il Contratto di prestazione occasionale è una forma contrattuale semplificata, mediante il quale un utilizzatore (imprenditori, professionista, lavoratore autonomo, associazioni) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo stabiliti.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
1. da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
2. da parte delle imprese del settore agricolo, salvo per le attività lavorative rese dai soggetti svantaggiati, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
3. da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
4. nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
In riferimento al calcolo della forza aziendale di cui al punto 1., l’Inps ha chiarito che il periodo da considerare è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 ad aprile 2017.
Ai fini del computo devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a domicilio, dirigenti, etc.). I lavoratori part time sono computati in proporzione all’orario di lavoro svolto, rapportato al tempo pieno; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel
semestre. Gli apprendisti non si computo tra i 5 lavoratori.
Il compenso orario minimo è pari a 9 euro, a cui si aggiunge, a carico dell’utilizzatore, la contribuzione alla gestione separata Inps nella misura del 33% e il premio Inail nella misura del 3,5% del compenso. Sull’importo complessivo versato, sono dovuti gli oneri di gestione nella misura dell’1%. Il costo totale
minimo orario per l’utilizzatore è pari, quindi, a 12,41 euro.
Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore.
Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica o il Contact Center dell’Inps, è tenuto a trasmettere una dichiarazione contenente:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
- il compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.
Se la prestazione lavorativa non è effettuata, l’utilizzatore deve comunicare, con gli stessi strumenti, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro le ore 24,00 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione stessa.
In mancanza della predetta revoca, l'Inps provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Il prestatore riceve dalla piattaforma telematica Inps:
1) notifica della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della Prestazione lavorativa;
2) notifica dell’eventuale revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore. In tal caso, qualora la prestazione lavorativa sia stata effettivamente svolta, il prestatore sempre entro le ore 24,00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso e dei relativi contributi.
LIBRETTO FAMIGLIA (persone fisiche)
Le persone fisiche possono acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato Libretto Famiglia, per retribuire:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Attraverso la piattaforma informatica o il Contact center, l'utilizzatore, al termine della prestazione lavorativa e comunque entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione.
Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di sms o di posta elettronica.
Ciascun Libretto famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per retribuire prestazioni di durata non superiore a un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione alla gestione separata Inps;
- € 0,25 per il premio assicurativo Inail;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione.
ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE
Per l'accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori, individualmente, devono prima registrarsi nell’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps, utilizzando le proprie credenziali (Pin Inps), o tramite un intermediario (consulente del lavoro).
La piattaforma telematica è raggiungibile sul sito internet www.inps.it, al seguente servizio: Prestazioni di lavoro occasionale.
Gli sviluppi della piattaforma informatica che consentiranno l’accesso agli intermediari saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.
PAGAMENTI DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI ED EROGAZIONE DEI COMPENSI AI
PRESTATORI
Per poter utilizzare le “PrestO” e il “Libretto di famiglia” è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente (prima della registrazione della prestazione occasionale sulla piattaforma Inps) alimentato il suo portafoglio telematico, versando le somme necessarie a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione.
Le modalità di pagamento sono:
1. versamento a mezzo modello F24;
2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente o su carta di credito.
La disponibilità delle somme versate si realizza entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
L’Inps provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dall’utilizzatore, al pagamento del compenso al prestatore entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore o mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.
L'Inps provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'Inail dei premi, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
SANZIONI
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo o di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
La mancata comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni o il mancato rispetto di uno dei divieti, sono puniti con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 124/2004.
REGISTRAZIONE DEL PRESTATORE
REGISTRAZIONE DELL’UTILIZZATORE
VERSAMENTO SOMME NECESSARIE DA PARTE DELL’UTILIZZATORE:
Libretto Famiglia PrestO
Comunicazione posticipata entro Comunicazione anticipata
il terzo giorno del mese successivo almeno 60 minuti prima
EROGAZIONE COMPENSI DALL’INPS ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO
PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA
Il nuovo regime legislativo è stato esteso anche al settore agricolo; qualora le aziende fossero interessate ad approfondire il regime delle prestazioni occasionali in agricoltura, lo Studio sarà in grado di fornire tutte le informazioni opportune per
l’utilizzo.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
STUDIO ASSOCIATO MARCHETTI