News
Archivio newsAvviso Pubblico per la concessione di contributi per l'occupazione di disabili
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER L’OCCUPAZIONE DI DISABILI
(Regione Marche - DDPF n. 797 del 7 dicembre 2017)
La Regione Marche ha approvato, con Decreto n. 797 del 7/12/2017, l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi con l’obiettivo di favorire nuove assunzioni e la stabilizzazione dell’occupazione di persone con disabilità.
1. INTERVENTI AMMISSIBILI
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di ammissione al contributo, con riferimento alle tre tipologie di intervento offerte dell’Avviso:
1) INTERVENTO A+A1: incentivi per la realizzazione di tirocini formativi (A), finalizzati a successiva assunzione del tirocinante (A1);
2) INTERVENTO A+A1+B: incentivi per realizzazione dell’intervento A+A1 e incentivi per l’adeguamento della postazione di lavoro (B);
3) INTERVENTO C: incentivi per la trasformazione del contratto a tempo determinato già in essere, in contratto a tempo indeterminato.
Tirocini formativi (A)
Il tirocinio, che consente al soggetto richiedente ospitante, di assolvere temporaneamente all’obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/99, articolo, 3, dovrà avere una durata compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 6 mesi.
Periodi superiori, in ogni caso fino ad un massimo di 12 mesi, devono essere espressamente richiesti e motivati nell’ambito della domanda di partecipazione al presente Avviso e saranno formalmente autorizzati con il provvedimento di eventuale ammissione al contributo.
Il contributo massimo riconosciuto all'impresa ospitante è così modulato:
- € 500,00 mensili a titolo di rimborso dell’indennità spettante a ciascun tirocinante ospitato;
- un contributo complessivo per compensare la mancata produttività del tutor di:
- 1.500,00 euro per tirocini di durata da 4 a 6 mesi;
- fino a un massimo di 3.000,00 euro per tirocini di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi (3.000/12* n. mesi).
Si evidenzia che nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, il rimborso dell’indennità sarà parametrato al valore economico dell’ammortizzatore sociale:
- se l’importo dell’indennità di tirocinio, per il mese considerato, risulta inferiore o uguale all’indennità di ammortizzatore sociale, il rimborso non viene riconosciuto;
- se, invece, l’importo dell’indennità di tirocinio, nel mese considerato, è superiore all’indennità di ammortizzatore sociale, verrà rimborsato la differenza tra le due indennità.
Il tirocinante non deve avere rapporti di parentela o affinità con il legale rappresentante del soggetto ospitante, e non deve aver avuto con lo stesso alcun rapporto di lavoro precedente.
L’orario massimo giornaliero del tirocinio non potrà superare quello previsto dal CCNL di riferimento e dovrà risultare compatibile con le residue capacità lavorative della persona con disabilità.
L’orario del tirocinio tiene anche conto delle finalità del soggetto ospitante, pertanto:
- qualora il tirocinio è attivato per assolvere all’obbligo di cui alla L. n. 68/99, l’orario minimo settimanale dovrà essere superiore alla percentuale pari al 50% dell’orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle imprese con un numero di dipendenti compresi tra i 15 e i 35, qualora ospitino tirocinanti con disabilità superiore al 50%;
- qualora il tirocinio è attivato in assenza dell’obbligo di cui alla L. 68/99 l’orario giornaliero non potrà essere inferiore a quattro ore.
Entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione all’incentivo, il soggetto ospitante dovrà stipulare apposita Convenzione con il Centro per l’Impiego ed avviare il tirocinio non oltre i 15 giorni successivi la stipula della Convenzione stessa.
Le attuali linee guida regionali di cui alla DGR n. 1134 del 29/07/2013, applicate al presente Avviso Pubblico, sono in fase di aggiornamento; pertanto, per le convenzioni di tirocinio stipulate dopo la loro entrata in vigore, la disciplina di riferimento sarà quella riformata.
Incentivi all’assunzione (A.1)
Si tratta di un contributo concesso all’impresa qualora al termine del tirocinio, regolarmente svolto, provveda all’assunzione del tirocinante. Pertanto, questa tipologia di intervento è correlata solamente a quella prevista al precedente punto A).
Infatti, il legale rappresentante del soggetto ospitante, tramite PEC, deve dare comunicazione al Centro per l’Impiego competente, del termine del tirocinio entro 15 giorni dalla conclusione dello stesso, per esprimere la volontà di assumere, o non assumere, il tirocinante.
L’eventuale mancata assunzione dovrà essere debitamente motivata.
L’assunzione può avvenire full time o part time, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o a tempo determinato per almeno 24 mesi.
Il contributo all’assunzione è il seguente:
- full time: 6.000,00 in caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante;
- full time: 3.000,00 in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 24 mesi;
- part time: importo da calcolarsi in relazione al valore di riferimento (6.000,00 o 3.000,00) per n. ore effettuate diviso n. ore contrattuali.
In caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante di persone con disabilità aventi percentuale superiore al 67%, il datore di lavoro beneficerà del solo contributo, se richiesto, a valere sul Fondo nazionale disabili erogato dall’INPS.
Adeguamento della postazione di lavoro (B)
Questo incentivo è ammesso solo se richiesto unitamente all’intervento di cui al precedente punto A) (tirocinio) e prevede il riconoscimento di un contributo forfettario, a favore del soggetto ospitante o datore di lavoro a sostegno delle spese sostenute per l’adeguamento del posto di lavoro al fine di rimuovere gli ostacoli all’inserimento lavorativo.
Le spese di adeguamento sono ammissibili solo se sostenute in un periodo compreso tra la data di avvio del tirocinio e:
- la data di conclusione del tirocinio stesso;
- il 24° mese successivo all’assunzione.
Il contributo riconosciuto, al netto dell’IVA, è pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 5.000,00 euro e si aggiunge ai contributi concessi per gli interventi previsti alle precedenti lettere A e A.1 che sono obbligatoriamente complementari.
Trasformazione a tempo indeterminato di contratti in essere a tempo determinato (C)
All’impresa che trasforma a tempo indeterminato un contratto di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di presentazione della domanda di incentivo, viene riconosciuto un contributo forfettario, indipendentemente dal numero di contratti trasformati, pari a:
- 3.000,00 euro nel caso di contratti full time;
- 1.500,00 euro nel caso di contratti part time;
- fino ad un massimo di 3.000,00 euro, in relazione alla prevalenza di full time o part time, nel caso di più contratti diversificati.
2. REQUISITI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
L'impresa beneficiaria deve:
- essere una Micro, Piccola o Media Impresa;
- aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC);
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- operare nell’ambito dei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione del “regime de minimis”;
- non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di ammortizzatori sociali in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità;
- nei casi di assunzione o trasformazione del contratto di lavoro, garantire la continuità del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo possono essere presentate entro e non oltre il 19 febbraio 2018, compilando la modulistica allegata all’Avviso e spedita esclusivamente a mezzo PEC.
Alle domande sarà attribuito un punteggio sulla base di indicatori fissati dall’Avviso e successivamente si provvederà alla predisposizione di graduatorie sulla base del punteggio totale acquisito.
4. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Rimborso indennità del tirocinio
La liquidazione delle spettanze può avvenire a saldo, al termine del tirocinio, oppure con cadenza trimestrale.
Il soggetto ospitante dovrà trasmettere alla Regione Marche a mezzo PEC, ogni tre mesi, copia dei registri presenza del tirocinante e dei bonifici di avvenuto pagamento dell’indennità di tirocinio per il periodo di riferimento.
Contributo per la compensazione della mancata produttività del tutor
Il contributo è liquidato in un’unica soluzione al termine del tirocinio, regolarmente svolto (almeno il 75% delle presenze previste).
Contributo per l’adeguamento della postazione di lavoro
Il contributo viene liquidato in un’unica soluzione, a saldo, dietro presentazione, unitamente alla richiesta di pagamento, delle fatture quietanzate, corredate da copia dei bonifici attestanti l’avvenuto pagamento.
Incentivo all’assunzione ed alla trasformazione del contratto di lavoro in essere
La domanda di liquidazione andrà presentata entro i 30 giorni successivi all’assunzione o alla trasformazione del contratto di lavoro, e corredata da polizza fidejussoria, in favore della Regione Marche, per i 24 mesi corrispondenti alla durata minima del rapporto di lavoro prevista dall’Avviso.
Tempi di liquidazione dei contributi
La liquidazione delle spettanze avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta che dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2018. La Regione procederà all’erogazione delle somme che risulterà possibile liquidare una volta eseguiti i controlli amministrativi.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
STUDIO ASSOCIATO MARCHETTI