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Archivio newsAumentato dal 2018 il tasso di interesse legale
In base all’art. 1284, primo comma, del codice civile: “Il saggio degli interessi legali è determinato in misura del 5% in ragione d’anno. Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo”.
Con Decreto del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15/12/2017, il Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.
IL TASSO DI INTERESSE LEGALE APPLICABILE DALL’1/1/2018 E’ PERTANTO PARI ALLO 0,3%.
Di seguito, sono riepilogate le misure del tasso di interesse legale, negli ultimi anni:
- Fino al 15/12/1990 5%
- Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10%
- Dall’1/1/1997 al 31/12/1998 5%
- Dall’1/1/1999 al 31/12/2000 2,5%
- Dall’1/1/2001 al 31/12/2001 3,5%
- Dall’1/1/2002 al 31/12/2003 3%
- Dall’1/1/2004 al 31/12/2007 2,5%
- Dall’1/1/2008 al 31/12/2009 3%
- Dall’1/1/2010 al 31/12/2010 1%
- Dall’1/1/2011 al 31/12/2011 1,5%
- Dall’1/1/2012 al 31/12/2013 2,5%
- Dall’1/1/2014 al 31/12/2014 1%
- Dall’1/1/2015 al 31/12/2015 0,5%
- Dall’1/1/2016 al 31/12/2016 0,2%
- Dall’1/1/2017 al 31/12/2017 0,1%
- Dall’1/1/2018 0,3%
La modifica del tasso di interesse legale, si riflette in molti ambiti, tra i quali:
- La regolazione dei rapporti tra debitori e creditori
- La determinazione dell’usufrutto vitalizio
- L’utilizzo del “ravvedimento operoso”, per regolarizzare omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.
- La rateizzazione delle somme dovute in caso di applicazione dei c.d. “istituti deflattivi” del contenzioso, tra i quali l’acquiescenza all’accertamento, l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale.
In materia di “ravvedimento operoso”, per regolarizzare nel 2018 eventuali omessi o tardivi versamenti del 2017, si dovranno quindi applicare le due misure: lo 0,1% fino al 31/12/2017 e lo 0,3% dal 1/1/2018. Ad esempio, un contribuente che non ha pagato il saldo IMU del 2017, in scadenza il 18/12/2017 e intende regolarizzare l’omissione il 16/1/2018, dovrà pagare oltre all’imposta e alla sanzione ridotta (1,5% in questo caso), anche gli interessi legali dello 0,1% dal giorno successivo alla scadenza, fino al 31/12/2017 e dello 0,3% dal 1° gennaio 2018, fino al giorno in cui effettua il pagamento.
La modifica del tasso, opera anche in materia di locazione immobiliare, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.
Si ricorda, invece, che per i crediti riferiti ad operazioni di natura commerciale che hanno per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, gli interessi di mora non sono determinati in base alla misura dell’interesse legale, bensì sulla base del tasso fissato ogni sei mesi dalla BCE, maggiorato di 7 punti percentuali (elevato a 9 per i prodotti alimentari deteriorabili).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.
Studio Associato Marchetti