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Fatture di fine anno: chiariti i dubbi sulla detrazione dell’IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 17/1/2018, ha finalmente chiarito i dubbi che erano sorti sulle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, a seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 50/2017 (cfr. circolare Studio Marchetti del 2/1/2018).

L’Agenzia conferma le interpretazioni dottrinali, secondo le quali occorre comunque fare riferimento alla legislazione dell’Unione europea, così come declinata dalla Corte di Giustizia e riconosce che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta è subordinato all’esistenza di un duplice requisito:

-          quello “sostanziale” legato all’effettuazione dell’operazione

-          quello “formale” legato al possesso di una valida fattura di acquisto.

Dal momento in cui il soggetto passivo (cessionario o committente) è in possesso di una valida fattura relativa all’operazione effettuata, esso può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA; il diritto può essere esercitato al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

In altre parole:

  • una fattura di acquisto, ricevuta nell’anno 2018, relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere registrata nel 2018 e confluire nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione;
  • al più tardi, la stessa fattura può essere annotata in contabilità, entro il 30 aprile 2019, ma in questo caso, la registrazione va effettuata in un apposito sezionale del registro Iva acquisti, riferito alle fatture ricevute nel 2018, in modo da evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche del 2019, confluisce nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018.

Assume grande importanza, dunque, la verifica del momento di ricezione della fattura d’acquisto; laddove il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possano attestarne la ricezione, questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità da parte del cessionario/committente, il quale deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

In considerazione del fatto che i suddetti chiarimenti sono intervenuti in data successiva al 16/1/2018 (data entro la quale effettuare la liquidazione periodica dell’Iva di dicembre), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti eventualmente difformi, adottati con riferimento a tale liquidazione; ad esempio, la registrazione nella liquidazione Iva di dicembre 2017, di una fattura di acquisto ricevuta nel periodo 1-16/1/2018.

Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Studio Associato Marchetti

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