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Archivio newsMalattia trasporto pubblico locale: documentazione da trasmettere entro il 31 marzo
Entro il 31 marzo 2019, i datori di lavoro interessati devono trasmettere le dichiarazioni con cui è possibile richiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il rimborso degli oneri sostenuti per i lavoratori dipendenti del settore del trasporto pubblico locale, con riferimento all’anno 2018. Il Ministero ha specificato che le aziende devono presentare la documentazione, richiesta e allegata al comunicato, con firma per esteso e chiaramente leggibile del legale rappresentante.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato del 4 marzo 2019, ha dato avvio alla procedura per l’acquisizione dei dati necessari all’istruttoria finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziare da destinare alla copertura dei maggiori oneri anticipati dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale per l’anno 2018 (art. 1, comma 148, legge n. 311/2004).
Le aziende aventi titolo al rimborso devono trasmettere al Ministero:
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la Tabella Oneri, allegata all’avviso;
- il documento di identità del sottoscrittore, a mezzo PEC entro il termine del 31 marzo 2019;
all’ indirizzo PEC dgprevidenza.div6@pec.lavoro.gov.it
Il termine del 31 marzo 2019 è previsto a pena di decadenza.
- inserire solamente il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nell’anno di riferimento;
- inserire, nella casella “oneri sociali sul totale C”, negli appositi spazi, le percentuali di calcolo degli importi INPS ed INAIL;
- verificare i totali indicati nelle caselle A, C, D; l’importo in lettere dell’onere complessivo C+D deve corrispondere all’importo scritto in cifre;
- compilare il file formato PDF editabile avendo cura di verificare la correttezza dei totali ottenuti seguendo le indicazioni di calcolo ivi riportate.
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comunicato 04/03/2019