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Reddito di cittadinanza: bonus contributivi per le imprese che assumono apprendisti

Con il passaggio al Senato del disegno di legge di conversione del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni sono stati modificati anche gli incentivi contributivi riconosciuti alle imprese che assumono disoccupati, che beneficiano del RdC. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, applicato nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità, spetta anche nel caso di assunzione con contratto di apprendistato. Quali sono le altre novità?

Il testo approvato in Senato, e ora all’esame della Camera, del decreto sul reddito di cittadinanza (D.L. n. 4/2019) contiene modifiche significative anche con riferimento all’articolo 8 che introduce alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari della prestazione, a favore degli enti di formazione accreditati, qualora questi concorrano all’assunzione di tali beneficiari, nonché ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc.

Considerando la valenza della prestazione anche in prospettiva di politiche attive del lavoro è sicuramente utile rileggere quali siano le previsioni alla luce delle innovazioni apportate.

Procedendo allora ad un livello di maggior dettaglio il comma 1 dell’art. 8 riconosce gli incentivi ai datori di lavoro (presumibilmente privati), che comunicano le disponibilità dei posti vacanti alla Piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL (nel testo originario del decreto ci si riferiva invece alla piattaforma digitale dedicata al RDC nel’ambito del SIUPL) e che su tali posti assumono a tempo pieno, indeterminato e, dopo la lettura al Senato, anche mediante contratto di apprendistato, il beneficiario di Rdc, anche attraverso l’intermediazione di un soggetto accreditato (ex art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015) e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL).

L’esonero è riconosciuto nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e, altro profilo “novato”, le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.

Si prevede poi una sanzione in caso di licenziamento ingiustificato del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione. In caso di licenziamento, infatti, salvo i casi in cui questo avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ossia il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il Centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Il comma 2 dell’art. 8 prevede poi incentivi se l’assunzione avviene a seguito del percorso formativo e di riqualificazione professionale, svolto a favore del beneficiario di Rdc dagli Enti di formazione accreditati che hanno stipulato, presso i Centri per l’impiego e presso i soggetti accreditati (se tale possibilità è prevista da leggi regionali), un Patto di formazione.

Va evidenziato come, in virtù di un emendamento approvato in Senato, si prevede che il Patto per la formazione può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) è riconosciuto sia al datore di lavoro che assume, sia all’Ente di formazione accreditato (sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario di Rdc).

L’esonero è riconosciuto nel limite della metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso (e nella misura fissa di 6 mensilità per metà dell’importo del Rdc nel caso di rinnovo) per un importo comunque non superiore a 390 euro mensili (comunque nel limite dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) e non inferiore a 6 mensilità per metà dell’importo del Rdc.

Anche in questo caso si prevede che, in caso di licenziamento sempre entro i 36 mesi successivi all’assunzione, salvo i casi in cui questo avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ossia il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Si dispone in ogni modo (comma 3) che le agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto, con riferimento esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato, del criterio di fruizione degli incentivi all’occupazione secondo cui il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Il comma 4 del citato articolo riconosce ai beneficiari del Rdc un beneficio addizionale (in un’unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di Rdc (nel limite massimo di 780 euro mensili) nel caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc.

La definizione delle modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono demandate ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico)

Il comma 5 dell’art. 8, subordina la fruizione degli incentivi per assunzioni di cui all’articolo in esame al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC. Nel passaggio al Senato si è introdotto poi un correttivo sulla base del quale si prevede l’esclusione dagli incentivi anche nei casi cui i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/03/04/reddito-cittadinanza-bonus-contributivi-imprese-assumono-apprendisti

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