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Archivio newsNaspi a detenuti: computabilità dei periodi lavorati per gli istituti penitenziari
L’INPS, con il messaggio n. 909 del 2019, interviene in merito al lavoro subordinato prestato dai detenuti e chiarisce che la NASpI spetta soltanto al termine di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze da aziende diverse dall’istituto penitenziario. Essendo, tuttavia, dovuta l’aliquota di contribuzione per la NASpI, anche da parte degli istituti penitenziari, i periodi di lavoro svolti internamente agli stessi saranno computabili per la determinazione dell’importo e della durata del trattamento.
Nel messaggio n. 909 del 5 marzo 2019, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti riguardo l’erogabilità della prestazione di disoccupazione (NASpI) nei confronti del detenuto impegnato in attività di lavoro presso l’Istituto penitenziario ove si trova ristretto.
In particolare, viene chiarito che, ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all’interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi. Tale diritto spetta invece nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Gli Istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze. Tale periodo contributivo, infatti, concorrerà, nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall’Istituto penitenziario, alla prestazione di disoccupazione NASpI spettante, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’istituto ribadisce, inoltre, che i detenuti che già godevano del diritto all’indennità di disoccupazione prima che iniziasse lo stato di detenzione continuano ad averne diritto anche durante il periodo di detenzione, salvi i casi di revoca giudiziale della prestazione.
INPS, messaggio 05/03/2019, n. 909