• Home
  • News
  • Pace contributiva e riscatto laurea: i chiarimenti dell’INPS

Pace contributiva e riscatto laurea: i chiarimenti dell’INPS

Con la circolare n. 36 del 2019, l’INPS fornisce indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. Si prevede altresì la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.

Con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019, l’INPS interviene in materia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione a recepimento delle novità introdotte dal D.L. n. 4/2019, per il triennio 2019 – 2021.

La facoltà di riscatto è riconosciuta se sussistono i seguenti requisiti:

- iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione;

- versamento, in epoca precedente alla data di presentazione della domanda, di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto;

- anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

- non titolarità di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, comunque precedenti alla data del 29 gennaio 2019.

I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il sistema contributivo.

Sulla base di calcolo dell’onere, costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, viene applicata l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica di riferimento.

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, in cinque quote annuali.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- servizi on-line dedicati sul sito Internet;

- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

- patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

In caso di riscatto del corso universitario di studi con domanda presentata prima del compimento del quarantacinquesimo anno di età, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

I fondi di solidarietà provvedono al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi, per consentire l’accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito, riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

A tal fine il datore di lavoro esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario, acquisisce le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori. Restano esclusi i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico.

INPS, circolare 05/03/2019, n. 36

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/06/riscatto-periodi-non-contribuiti-regole-aggiornate-fondi-solidarieta

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble