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Archivio newsDirettiva copyright: verso maggiori tutele e giusti compensi per editori e autori
La Commissione affari giuridici del Parlamento UE ha approvato il testo della proposta di direttiva sul copyright. Gli editori possono, quindi, sperare nel riconoscimento del diritto al compenso per la diffusione on line delle pubblicazioni ad opera dei provider. Anche gli autori potranno godere della garanzia per un equo corrispettivo per la cessione dei diritti all’editore. La direttiva detta disposizioni anche in merito all’utilizzo del materiale caricato dagli utenti sulla rete e della responsabilità del provider. Si prevedono specifici obblighi di avvisi sulle condizioni di utilizzo del materiale diffuso e, soprattutto, la necessità di preventivi accordi tra società di servizi in rete e produttori. Quali saranno i prossimi passi?
Il nuovo diritto d’autore digitale è al centro di un acceso dibattito. La Commissione affari giuridici del Parlamento europeo ha approvato il testo della proposta di direttiva sul “copyright nel mercato digitale”, che ora passa al vaglio dell’aula, fissato per la fine di marzo.
In ogni caso la direttiva, una volta approvata, non avrà effetti immediati, perché scatterà un periodo di 24 mesi a disposizione degli Stati europei per il recepimento.
I nodi al pettine sono molti e riguardano chi e come possa usare contenuti protetti in rete. Esaminiamo punto per punto le questioni, per come si presentano allo stato dell’arte.
Il diritto è chiamato per l’ennesima volta a stare dietro all’evoluzione delle tecnologie digitali, che hanno cambiato il modo in cui le opere e altro materiale protetto vengono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati.
La direttiva dichiara di volere raggiungere questi obiettivi:
a) garantire che gli autori e i titolari di diritti ricevano una quota equa del valore generato dall’utilizzo delle loro opere e di altro materiale in relazione allo sfruttamento dei contenuti di loro proprietà da parte di servizi online che danno accesso a contenuti caricati dagli utenti;
b) assicurare un’equa ripartizione all'editoria giornalistica. La proposta prevede, per gli editori di giornali, l'introduzione di un nuovo diritto per facilitare la concessione di licenze online per le pubblicazioni, il recupero dell’investimento e il rispetto dei diritti;
c) dare agli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) diritto di conoscere i proventi derivanti dall’utilizzo delle loro opere o esecuzioni, e di rinegoziare i diritti economici.
Uno degli aspetti più dibattuti (misure di protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale) riguarda propriamente il mercato e tocca il portafoglio degli editori, dei giornalisti, degli autori e dei gestori di servizi di società dell’informazione.
Si tratta del problema delle condizioni di utilizzo in rete del materiale prodotto dalle imprese giornalistiche, che gira in rete un’infinità di volte e deprime i profitti delle imprese editoriali.
Questo profilo tocca temi valoriali, ma spesso non si capisce mai quanto la tutela del valore della libertà di espressione sia un pretesto per saccheggiare opere protette senza pagare niente (e magari farci attività lautamente remunerata) o, reciprocamente, quanto la tutela dei diritti di autore (posseduti, molto spesso, da imprenditori del settore media) sia il pretesto per mettere un freno a startup che si affacciano in rete e/o un coperchio alla diffusione di notizie utili alla formazione di una consapevole e indipendente opinione pubblica.
Detto questo, il vero problema è che la direttiva in itinere, comunque, non dà una disciplina univoca e completa, anche se traccia il solco con principi e criteri direttivi.
L’articolato, comunque, enuncia il diritto degli editori a un compenso per la diffusione on line delle loro pubblicazioni ad opera dei provider e garantisce un equo compenso (da definirsi a livello dei singoli Stati) all’autore che cede i diritti a un editore.
La direttiva vuole regolare il caso di utilizzo del materiale caricato dagli utenti sulla rete, e si occupa diffusamente della responsabilità del provider.
La normativa stabilisce obblighi di avvisi sulle condizioni di utilizzo del materiale diffuso, ma, soprattutto, prefigura la necessità di preventivi accordi tra società di servizi in rete e produttori di contenuti.
Il cuore della disciplina sta anche negli obblighi a carico del provider di predisporre meccanismi tecnici di rimozione delle opere protette diffuse indebitamente dagli utenti della rete.
In sostanza le imprese che operano su internet devono avere il controllo e la responsabilità di quello che viene caricato sui loro siti.
Si prefigurano alcune eccezioni (contenuti satirici, critici o parodistici, soglie dimensionali in relazione a fatturato e numero visitatori delle piattaforme).
La sintesi può tradire la drammaticità degli interessi economici e dei principi, ma ci si limita in questa sede al cenno a norme, che non hanno ancora connotati definitivi.
Altro aspetto è quello delle garanzie per i singoli autori, ai quali deve essere data la possibilità di rinegoziare le royalty se il livello iniziale è diventato tanto basso da apparire insignificante a fronte della fortuna sopravvenuta di una certa opera.
La direttiva si preoccupa di fare avere agli autori un flusso di informazioni leali e trasparenti sulla resa commerciale delle loro opere e di introdurre un meccanismo di adeguamento contrattuale per fare avere ad autori e gli artisti abbiano il diritto di una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.
Ultimo (ma prima nell’ordine dell’articolato direttiva) aspetto è garantire la disponibilità di dati per interessi meta-individuali e di pubblico interesse: insegnamento, ricerca scientifica e conservazione del patrimonio culturale.
Qui l’idea è vecchia, ma va applicata all’ambiente del virtuale. Per gli obiettivi di civiltà si possono fare anche data e text mining, senza che il diritto individuale d’autore possa impedire l’avanzata del progresso e la conservazione delle eredità delle conoscenze.