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Al CONI la decisione sul “licenziamento” degli arbitri di calcio

La dismissione di un arbitro di calcio della FIGC deve essere ispirata a princìpi simili a quelli che regolano le procedure di selezione bandite dalla PA? Sotto il profilo giuridico, la questione - cui devono dare risposta le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - è destinata a tracciare uno spartiacque epocale anche per la futura definizione dei rapporti tra diritto sportivo ed amministrativo, con possibile impatto anche sulla necessità di riformulare gli inquadramenti giuslavoristici degli arbitri di calcio, nonché di altre figure nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

Saranno le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI a stabilire, nell’udienza di oggi, se la dismissione di un arbitro di calcio della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) debba essere ispirata a princìpi simili a quelli che regolano le procedure di selezione bandite dalla Pubblica Amministrazione, compresa la necessaria predeterminazione di criteri di valutazione analoghi a quelli previsti per i pubblici concorsi.

La decisione di oggi è molto attesa anche per poter sciogliere tutti i dubbi sul fatto che le regole adottate negli anni scorsi dagli organismi federali abbiano garantito che a determinare le sorti del campionato di calcio italiano siano stati davvero gli arbitri più meritevoli e per l’importanza anche economica rivestita dal calcio italiano, ove non raggiungere un risultato a causa di un calcio di rigore negato da un soggetto, o meno, legittimato ad essere sul terreno di gioco può provocare ripercussioni pure sulle quotazioni di borsa.

Sotto il profilo giuridico, peraltro, la questione sottesa alla vertenza in argomento involge princìpi rilevanti non solo dell’ordinamento sportivo e sarà destinata a tracciare uno spartiacque epocale anche per la futura definizione dei rapporti tra diritto sportivo ed amministrativo, con possibile impatto anche sulla necessità di riformulare gli inquadramenti giuslavoristici degli arbitri di calcio, nonché di altre figure nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

Ed è probabilmente proprio per meglio ponderare una decisione di portata storica che, con il decreto n. 104/19 del 13 febbraio 2019, il Presidente del Collegio di Garanzia del CONI (l’ex Ministro degli Esteri Franco Frattini, n.d.r.) ha sospeso l’esecutività degli effetti della sentenza n. 067-071/CFA del 1° febbraio 2019 della Corte d’Appello della FIGC, con la quale un arbitro di Latina, nonostante il parere avverso dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), è stato reintegrato nell’organico dei direttori di gara di serie A.

Non sembra, tuttavia, esservi alcun dubbio in ordine alla circostanza che gli arbitri di calcio siano retribuiti con fondi riferibili alla sfera delle risorse pubbliche, cosicché si ha ragione di ritenere che la pur complessa decisione del CONI dovrebbe confermare la legittimità della decisione della CAF, convalidando, quindi, che le procedure di selezione degli ufficiali di gara debbano essere destinatarie degli ordinari princìpi di legittimità, chiarezza e trasparenza: in altri termini, per adottare provvedimenti di “licenziamento” dei direttori di gara dovrebbero garantirsi metodi selettivi oggettivi e procedure imparziali.

Di converso, invece, se il CONI dovesse ribaltare le motivazioni della citata decisione della CAF, sarà interessante conoscere con quali motivazioni saranno respinte le ragioni proposte dall’arbitro pontino che ha impugnato come discriminatorio il provvedimento della sua dismissione dai ruoli della massima categoria calcistica nazionale assunto dall’AIA al termine della stagione sportiva 2018/2019.

Influenza decisiva su un eventuale pronunciamento del CONI favorevole alla “reintegra” sul terreno di gioco dell’arbitro laziale potrebbe assumerla anche una recentissima sentenza di legittimità (Cass. SS.UU., n. 328/2019), la quale ha statuito che un arbitro (associato AIA, componente della FIGC - associazione con personalità giuridica di diritto privato - a sua volta federata al CONI - ente pubblico non economico), pur non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, “è investito di fatto di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche […]”. In tal senso, un licenziamento dalle funzioni sportive di un associato della FIGC non potrebbe difettare dei tradizionali presupposti di legittimità dell’atto amministrativo ed esso non potrebbe essere assunto che nel rispetto dei princìpi di trasparenza ed imparzialità.

Infine, appare utile segnalare che proprio in questi giorni anche il Consiglio di Stato (sezione V, ordinanza n. 1007/2019) ha rinviato alla Corte di Giustizia UE alcune questioni pregiudiziali riguardanti la natura giuridica della FIGC e la sua assoggettabilità alla normativa sugli appalti pubblici. Anche da detta ordinanza di rimessione potrebbero, quindi, essere ritratti ulteriori princìpi interessanti anche per la risoluzione della vertenza in argomento. Ivi infatti si osserva che, pur trattandosi di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, le Federazioni sportive sono preposte allo svolgimento di funzioni di rilevante pregio pubblicistico (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 242/1999; art. 23 Statuto CONI) e la loro attività, quindi, non è completamente libera, posto che le norme di settore sono funzionali “ad assicurare il buon svolgimento dei compiti di valenza pubblicistica affidati alle Federazioni sportive”.

Peraltro, aldilà degli stessi arbitri, vi è altra giurisprudenza amministrativa che ha affermato la valenza pubblicistica anche delle funzioni affidate ai giudici sportivi della FIGC (Tar Lazio, Sez. III quater, n. 9848/2011).

Porre a base di un licenziamento da “pubbliche” funzioni sportive criteri valutativi non trasparenti minerebbe la validità di tale provvedimento in quanto, se un direttore di gara fosse vittima di “una sorta di possibile (illegittimo) arbitrio”, ciò si tradurrebbe in un vero e proprio licenziamento discriminatorio di coloro che, stante la loro riconosciuta funzione pubblicistica, hanno ormai assunto un ruolo da veri e propri magistrati dello sport.

Il pallone passa oggi al CONI per il pronunciamento di una sentenza di legittimità dell’ordinamento sportivo (forse) definitiva.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/03/11/coni-decisione-licenziamento-arbitri-calcio

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