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Archivio newsIncentivi contributivi all’assunzione: perché conviene stabilizzare i giovani precari
Doppi incentivi contributivi per le imprese che trasformano i contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per premiare i datori di lavoro che stabilizzano precari che non hanno compiuto il trentesimo anno d’età è, infatti, previsto l’esonero parziale in misura pari al 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi assicurativi INAIL ed entro il limite massimo di 3 mila euro annui. Inoltre, se l’età è inferiore ai 35 anni, è possibile accedere all’incentivo, quasi analogo, previsto dal decreto Dignità: a quali condizioni?
Anche le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato consentono di fruire dell’incentivo strutturale introdotto dalla legge di Bilancio 2018 e di quello per i giovani inserito in sede di conversione del decreto Dignità.
Ci riferiamo più specificamente all’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 28 dicembre 2017, n. 205 e di quella di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Entrambi gli incentivi, infatti, sono finalizzati a premiare i datori di lavoro che abbiano concordato con i lavoratori la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’incentivo consente l’esonero parziale in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi assicurativi INAIL, entro il limite massimo di 3 mila euro annui.
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi dalla data della conversione.
Il massimale di 3 mila euro annui deve però essere riparametrato ed applicato su base mensile. Questo significa che l’importo effettivamente utilizzabile è di 250 euro mensili, senza possibilità di recuperare nei mesi successivi l’eventuale importo rimasto inutilizzato nel mese di competenza.
Nel caso di contratti a tempo parziale i suddetti massimali vanno riproporzionati tenendo conto dell’orario del contratto individuale rispetto a quello normale previsto a tempo pieno dal contratto collettivo di lavoro.
Per il diritto al beneficio è necessario che il giovane risulti, al momento della trasformazione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti previsti.
In particolare, l’articolo 1, comma 107, della legge n. 205/2017 prevede che l’esonero si applica anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione. E’ dunque necessario che, alla data di conversione, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno d’età.
Nel caso di età superiore al limite descritto, se l’età è inferiore ai 35 anni, sarà possibile accedere all’incentivo quasi analogo previsto dal decreto Dignità (art. 1 bis della legge n. 96/2018).
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Occorre tuttavia tenere conto di alcune importanti differenze tra le due tipologie di incentivo.
In particolare, mentre l’esonero previsto dalla legge n. 205/2017 è strutturale e quindi non è prevista una scadenza, quello di cui alla legge n. 96/2018 è limitato alle conversioni intervenute nel biennio 2019/2020. Inoltre, tale ultima fattispecie attende l’effettiva operatività in quanto non è stato ancora adottato il decreto ministeriale previsto per l’avvio.
Altra condizione prevista per l’esonero è quella che il lavoratore non abbia avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
Non sono tuttavia ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’agevolazione potrebbe riguardare anche i contratti a tempo indeterminato stipulati con lavoratori già assunti a tempo determinato ma non oggetto di trasformazione in quanto tra i due rapporti ci sia stata soluzione di continuità. Infatti, tra le condizioni ostative come abbiamo visto, risulta l’assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ma non quelli a tempo determinato.
Peraltro, si ritiene applicabile anche alle conversioni di rapporto a termine la previsione di cui all’art. 1, comma 103, della legge n. 205/2017 che consente l’utilizzo per gli under 30 per i quali l'esonero di cui al comma 100 sia stato parzialmente fruito, della quota residua in caso di riassunzione da altri datori di lavoro privati.
Ricordiamo che tale norma prevede che in tale ipotesi il beneficio è riconosciuto indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
L’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui la conversione venga effettuata a seguito dell’esercizio da parte del lavoratore occupato a tempo determinato, del diritto di precedenza previsto dall’articolo 24 del D. Lgs. n. 81/2015 e nelle altre ipotesi di assunzione effettuata a seguito di un obbligo legale o contrattuale.
La circolare INPS n. 40/2018 ha infatti chiarito che per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti previste, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge di Bilancio 2018, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
La ragione della deroga alla condizione prevista dall’art. 31, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2015 risiede nella finalità degli incentivi di creare “nuova occupazione” e a “promuovere l’occupazione giovanile stabile” attraverso lo strumento delle assunzioni a tempo indeterminato favorendo l’accesso al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La stessa circolare INPS ha puntualizzato, inoltre, che all’esonero in trattazione non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve evidentemente essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.
Ciò in quanto tale finalità deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017, secondo il quale “Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”. Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.
Rimangono invece pienamente applicabili sia le altre condizioni generali previste dall’art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.
Inoltre, limitatamente all’incentivo strutturale di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205/2017 si applica la condizione speciale contenuta al successivo comma 104, secondo il quale l'esonero contributivo è precluso ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
Si deve altresì tenere conto della previsione del successivo comma 105 che prevede la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Va evidenziato che la condizione aggiuntiva prevista dal citato comma 104 e la revoca di cui al comma 105 non sono previsti nel caso di utilizzo dell’esonero parziale previsto dall’art. 1 bis della legge n. 96/2018.