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Archivio newsCodice della crisi d'impresa e disciplina transitoria: l’analisi dei commercialisti
Con il documento dal titolo “Codice della crisi e disciplina transitoria” il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti chiarisce come l’art. 389 del Codice della Crisi d’impresa preveda un differente regime di entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute e ne analizza le principali criticità. Sarebbe auspicabile che le criticità di coordinamento rilevate possano trovare soluzione nell’ambito dei decreti integrativi e correttivi che saranno emanati dal Governo, in attuazione della delega già definitivamente approvata dal Parlamento, entro due anni dall’entrata in vigore del Codice stesso.
Con il documento dal titolo “Codice della crisi e disciplina transitoria” il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti chiarisce come l’art. 389 del Codice della Crisi d’impresa preveda un differente regime di entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute. In particolare:
- il Codice nel suo complesso, entra in vigore il prossimo 15 agosto 2020;
- per alcune norme, e segnatamente agli artt. 27, comma 1, 3501, 356, 357, 359, 3632, 364, 3663, 375, 377, 378, 3794, 385, 386, 387 e 3885 l’entrata in vigore avverrà il prossimo 16 marzo 2019.
La disciplina transitoria prevista sottolinea che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e per le proposte di concordato fallimentare, per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima dell’entrata in vigore del Codice, dunque prima del 15 agosto 2020, sono definiti secondo le disposizioni della vigente Legge Fallimentare e della Legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Inoltre, la disciplina di cui alla vigente Legge Fallimentare e alla Legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento continuerà ad applicarsi, in forza di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 390, alle procedure suindicate ancora pendenti alla data del 15 agosto 2020 e alle procedure che conseguono dalla definizione dei ricorsi o delle domande che devono essere definite secondo la “vecchia disciplina”.
Ciò sta a significare che per le procedure alle quali si applicano le “vecchie norme”, i requisiti di nomina a curatore, commissario giudiziale, liquidatore e quelli per assolvere alle funzioni di attestatore, resteranno invariati rispetto al passato, in quanto soggetti all’applicazione della “vecchia” ma ancora vigente disciplina sino alla conclusione della procedura.
Da questo differente regime di entrata in vigore sorgono alcune criticità che di seguito si sintetizzano.
L’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 del Codice della crisi) entra in vigore il 16 marzo p.v. ma non potrà comunque trovare concreta applicazione fintanto che non venga emanato il regolamento che ne disciplina il relativo funzionamento. Il suddetto regolamento dovrà, infatti, stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione all’albo nonché le modalità di esercizio da parte del Ministero della giustizia del potere di vigilanza sugli iscritti. Il decreto dovrà, infine, stabilire il contributo da versare ai fini dell’iscrizione e del suo mantenimento.
Alla data del 15 agosto 2020, tutte le norme del Codice entreranno in vigore, e, per le nomine relative alle procedure che si apriranno a partire da quella data, l’autorità giudiziaria dovrà necessariamente attingere, ai fini della nomina a curatore, commissario giudiziale, liquidatore e attestatore, all’albo di cui all’art. 356 del Codice. È quindi essenziale che, a quella data, ne sia garantita la corretta istituzione, il funzionamento e soprattutto il necessario popolamento. Però mentre è chiaro che la nomina a curatore dovrà avvenire tra i professionisti iscritti a tale albo, non così è per le nomine relative a commissario giudiziale e a liquidatore. Manca nell’attuale impianto del Codice una norma che imponga al giudice di nominare il commissario giudiziale o il liquidatore tra i soli professionisti iscritti nel neo istituito albo.
L’art. 352 del Codice, rubricato “Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI”, nella sua attuale formulazione prevede che, sino all’istituzione dell’albo di cui all’art. 356 del Codice, i componenti del collegio di cui all’art.17 I° comma lett. a) e b) costituito a seguito di una segnalazione di allerta siano individuati tra i soggetti iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell’albo degli Avvocati, i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
Il Consiglio Nazionale evidenzia che l’unico caso in cui l’art. 352 del Codice potrebbe trovare applicazione, nella sua attuale formulazione, si realizzerebbe nella patologica ipotesi in cui, alla data del 15 agosto 2020, l’albo non risultasse non ancora operativo (ad es. a causa della mancata adozione del decreto che ne disciplini il relativo funzionamento).
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili auspicano che le criticità di coordinamento rilevate possano trovare soluzione nell’ambito dei decreti integrativi e correttivi che saranno emanati dal Governo, in attuazione della delega già definitivamente approvata dal Parlamento, entro due anni dall’entrata in vigore del Codice stesso.
CNDCEC, documento, “Codice della crisi e disciplina transitoria”