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Archivio newsSalario minimo legale: è necessario valutare il parametro qualitativo della retribuzione
Il salario orario minimo dovrebbe tenere maggiormente conto del parametro qualitativo della retribuzione e dunque essere diversificato per professionalità, considerando anche una variabile legata alla produttività del lavoro. E’ quanto hanno osservato i Consulenti del Lavoro nel corso dell’audizione in Commissione Lavoro del Senato sul disegno di legge in materia di salario minimo legale. Viene inoltre rilevata come dubbia la scelta di non tenere conto delle oggettive differenze tra le diverse tipologie contrattuali così come fra i diversi settori merceologici. Ed infine, quale sarà il ruolo affidato alle parti sociali nella determinazione degli importi minimi orari?
La Commissione Lavoro del Senato prosegue con il percorso informativo sul salario minimo attraverso le specifiche audizioni. Nuovi spunti di riflessione provengono dall’OCSE e dai Consulenti del Lavoro .
L’OCSE ha sottolineato come se si introducesse un salario minimo orario a 9 euro lordi sarebbe tra i più elevati dell'area OCSE e sarebbe vicino a quello tedesco. Un salario orario medio di 9 euro sarebbe poi il più elevato per potere d'acquisto, a livello del Lussemburgo.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sottolinea come l’individuazione di un salario orario minimo anche ai fini del vaglio di costituzionalità dovrebbe tenere maggiormente conto anche del parametro qualitativo della retribuzione e dunque essere diversificato per professionalità, così come in un’accezione più moderna si dovrebbe considerare anche una variabile legata alla produttività del lavoro.
Desta infatti perplessità la scelta di non tenere conto delle oggettive differenze, si evidenzia tra le diverse tipologie contrattuali così come fra i diversi settori merceologici. Basti pensare al contratto di apprendistato che ha avuto un certo sviluppo proprio grazie alla contrazione salariale che compensava l'impegno formativo del datore di lavoro o alle peculiari dinamiche salariali del lavoro agricolo che potrebbero non armonizzarsi con un importo minimo unitario generalizzato su tutto il territorio nazionale.
I Consulenti del Lavoro sottolineano ancora come emergono criticità anche nei singoli progetti di legge. Nel disegno di legge A.S. n. 310 bisognerebbe chiarire la platea di lavoratori destinatari della norma e fornire precisazioni sull’irrogazione delle sanzioni.
L’articolato inoltre attribuisce un ruolo secondario alle parti sociali nella determinazione degli importi minimi orari. Le organizzazioni sindacali e datoriali sono invece pienamente coinvolte nel Ddl n. 658 il quale, però, nel tentativo di definire quelle comparativamente più rappresentative a livello nazionale cui è demandata la fissazione del salario minimo in caso di pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, ricorre ad elementi di difficile interpretazione o privi di rilievo giuridico.
Si pone ancora in evidenza come a tal proposito sarebbe opportuno considerare anche criteri di natura qualitativa, come ad esempio il welfare contrattuale, e individuare un soggetto pubblico che certifichi inequivocabilmente i contratti collettivi caratterizzati dalla maggiore rappresentatività comparata, ciò al fine di dare quella certezza del diritto che in materia è sempre mancata.
Last but not least e tale provvedimento non ipotizza alcun tipo di sanzione in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro delle previsioni concernenti il salario minimo.