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Archivio newsSanzioni lavoro: quando sussiste la recidiva?
Nella nota n. 2594 del 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene a chiarire le ipotesi in cui è possibile individuare la recidiva nell’ambito delle violazioni commesse nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato. In particolare, il dicastero spiega nel dettaglio le modalità di individuazione del soggetto che commette la violazione e la corretta verifica dell’arco temporale di riferimento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, con la nota n. 2594 del 14 marzo 2019, in materia di sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dalla legge di bilancio, per fornire indicazioni utili allo svolgimento dell’attività da parte di tutti gli organi di vigilanza nei casi in cui sia necessario individuare la c.d. recidiva.
Il Ministero chiarisce che si sostanzia una “recidiva” laddove l’atto sia commesso dal “trasgressore” persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica. Non si configura dunque la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi.
A tal fine è inoltre indispensabile tenere presente che la nozione di “datore di lavoro” differisce da quella di “preposto”.
Gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della “recidiva” sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, purchè divenuti definitivi nei tre anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.
Nelle more della informatizzazione dei processi di competenza dell’ufficio legale e del contenzioso delle ITL, si ritiene necessario che modalità e tempistiche per il riscontro di eventuali richieste di verifica siano concordate a livello locale.