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Archivio newsCrisi d’impresa: al via l’obbligo di nuovi assetti societari. Come adeguarsi?
Dal 16 marzo 2019 scatta l’obbligo, per le società, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni per consentire la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa. Inoltre, diventa operativo l’obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e la tutela della continuità aziendale. Modificate anche le norme per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, con un ampliamento della platea delle società tenute ad adeguarsi. Come si devono organizzare le imprese?
Il 16 marzo 2019 entrano in vigore le modifiche al codice civile come previsto dal Codice della crisi e dell’insolvenza (CCI). L’art. 375 CCI “Assetti organizzativi dell’impresa” modifica l’art. 2086 c.c. con la previsione di una nuova rubrica che diventa “Gestione dell’impresa” e con l’inserimento di un secondo comma, in forza del quale viene istituito a carico degli imprenditori che operino in forma societaria o in forma collettiva:
i) il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
ii) di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il superamento della continuità aziendale, quando ciò si renda necessario.
I principi generali che rappresentano il contenuto dell’art. 2086 c.c. vengono adattati all’interno dei tipi societari per mezzo dell’art. 377 “Assetti organizzativi societari”, disposizione che, selezionando una ad una le vigenti norme del codice civile relative all’amministrazione della società, modifica gli artt. 2257, 2380 – bis, 2409 – novies, e 2475 c.c. enunciando principi che fino ad oggi erano esplicitati con riguardo all’amministrazione delle sole s.p.a. e cioé che la gestione dell’impresa spetta agli amministratori che hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Nell’ambito della disciplina della s.r.l., inoltre, pur esorbitando dagli ambiti di intervento individuati dalla legge di delega, si è reso possibile applicare, nei limiti di compatibilità con la conformazione della struttura e dell’organizzazione societaria, l’art. 2381 c.c. con la conseguente articolazione dei poteri del consiglio di amministrazione, degli organi delegati e del collegio sindacale in relazione all’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Tale ultima disposizione va necessariamente coordinata con quanto prevede l’art. 14 CCI, norma di cui non è prevista l’entrata in vigore anticipata, e con le previsioni di cui all’art. 379 CCI e comporterà, onde evitare uno svuotamento del significato effettivo delle intenzioni del legislatore, e nei casi in cui tali modalità organizzative non siano già state previste come opzionali all’interno degli statuti, una modifica dei patti sociali in tal senso.
Passiamo al sommario esame del nuovo assetto dei controlli di s.r.l. e società cooperative e, in particolare, alle modifiche dei commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., effettuate dall’art. 379 CCI, che comportano la revisione dei casi in cui la società sia obbligatoriamente tenuta a nominare un organo di controllo o un revisore.
La precondizione per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, fatta eccezione dei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale, è rappresentata dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
E’ la legge a precisare che, con riferimento all’ambito temporale di rilevazione del superamento dei detti limiti, si tratta dei due esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore dell’art. 379 CCI.
Oltre all’abbassamento dei parametri rispetto alle grandezze considerate nell’art. 2477 c.c. ante riforma (che, come è noto, coincidevano con quelle di cui all’art. 2435 bis c.c.), l’obbligo di nomina scatta al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti e non più di due dei vecchi limiti. L’obbligo, inoltre, verrà a cessare se per tre esercizi consecutivi (e non più per due esercizi consecutivi) non sia superato alcuno dei predetti nuovi limiti.
Si registra all’evidenza un ampliamento della platea delle società che dovranno dotarsi di un organo di controllo, sia esso organo monocratico, sia esso revisore, sia esso collegio sindacale: nessuna modifica, infatti, viene apportata dall’art. 359 CCI in relazione ai soggetti deputati dei controlli, mentre l’ambito di applicazione della novella toccherà un numero non trascurabile di società.
Ciò comporterà che, considerati i nuovi parametri, la scelta tra organo di controllo e il revisore verrà effettuata dai soci sicuramente in relazione all’organizzazione e alla dimensione della società, ma anche in relazione all’incisività e al tipo di controllo a cui si intenda far soggiacere la società in funzione della realizzazione di un assetto che risulti adeguato: la vigilanza concomitante alla gestione ex art. 2403 c.c. e funzione di revisione legale ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 cumulativamente affidate all’organo di controllo interno (sindaco o collegio sindacale), ovvero la revisione ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 affidata al revisore.
Non è tutto. L’art. 379, comma 3, CCI, dispone che, al ricorrere delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore, le società già costituite devono provvedere alla nomina e, se necessario, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto. La nomina, l’adeguamento dello statuto e la modifica dell’atto costitutivo può essere effettuata entro nove mesi dalla data del 16 marzo 2016.
E’ chiaro che, nei casi in cui lo statuto già presenti un clausola generale che obblighi la società a nominare un organo di controllo interno ovvero un revisore al ricorrere delle condizioni di legge, la società non è necessariamente tenuta ad adeguare lo statuto e può procedere alla nomina dell’organo di controllo a partire dal 16 marzo, qualora negli esercizi 2017 e 2018, almeno uno dei nuovi parametri sia stato superato.
Laddove lo statuto non sia conforme alle nuove disposizioni di legge, ad esempio perché ancori la nomina dell’organo di controllo al superamento dei vecchi parametri richiamando i limiti di cui all’art. 2435 – bis c.c., la società è tenuta ad adeguarlo ma, pur in presenza delle condizioni legittimanti la nomina dell’organo di controllo o del revisore, potrà contare sull’ulteriore “vacazione” di nove mesi a partire dal 16 marzo, e dunque procedere alla modifica dello statuto, propedeutica alla nomina, entro metà dicembre.
Lo stesso art. 379, comma 3, si premura di precisare, infatti, che fino a tale scadenza (ulteriori nove mesi a far data dal 16 marzo) le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo conservano efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1, vale a dire ai novellati commi secondo e terzo dell’art. 2477 c.c., sopra esaminati.
Allo stesso modo, opereranno le s.r.l. i cui statuti non prevedano alcunché in punto di nomina dell’organo di controllo o del revisore e che abbiano superato nei due esercizi precedenti al 16 marzo 2019 uno dei nuovi limiti: l’adeguamento posticipato di ulteriori nove mesi rispetto al 16 marzo, si renderà necessario per conformare lo statuto alle inderogabili disposizioni del novellato art. 2477 c.c. e per rendere operativo l’organo di controllo alla data di entrata in vigore dell’intera riforma e delle procedure di allerta.