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Archivio newsChimica, gomma, vetro - Piccola e media industria: rinnovato il CCNL
Per i lavoratori della piccola e media industria della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro, lo scorso 8 marzo 2019 Unionchimica Confapi con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Con l'ipotesi di accordo 8 marzo 2019 Unionchimica Confapi con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno rinnovato il CCNL per i lavoratori della piccola e media industria della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Sulla base degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza maggio 2019, maggio 2020, settembre 2021, ottobre 2022, risultano quindi riparametrati i minimi tabellari.
Si fa presente che per i livv. D2 e D3 del comparto Abrasivi e per il liv. 8A del comparto Vetro - Settori della trasformazione, come retribuzione di base per il calcolo dei nuovi minimi sono stati utilizzati gli importi di cui alla stesura a stampa del CCNL 26 luglio 2016 al 30 aprile 2019, in quanto l'accordo 8 marzo 2019 fornisce valori incongrui.
L'elemento aggiuntivo di € 25 alternativo all'adesione alla bilateralità è dovuto anche in caso di mancata adesione ad uno solo degli enti bilaterali (Enfea o Enfea Salute).
Viene abrogata la norma che stabiliva, per gli apprendisti, il riproporzionamento dell'elemento aggiuntivo alla percentuale di retribuzione.
Viene specificato che i versamenti saranno effettuati all'Opnc, ad Enfea e ad Enfea Salute.
Anche gli importi del premio, sono stati rideterminati con diverse decorrenze in base al settore di riferimento.
In caso di fruizione del congedo parentale a ore, la fruizione è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Il preavviso a carico del dipendente è di 2 giorni.
Le Parti concordano di chiedere all'Enfea di prevedere una prestazione che consenta la retribuzione delle giornate di assenza per malattia del bambino entro i 3 anni.
Viene confermato tutto quanto stabilito dall'accordo 25 ottobre 2018 e dall'accordo interconfederale 14 febbraio 2019.
Vengono introdotte le seguenti modifiche.
Il numero di contratti che possono essere complessivamente attivati (a termine e somministrazione) è pari al 25% degli occupati a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione, come media nell'anno solare.
Per l'assunzione a termine potrà essere utilizzato un ulteriore incremento su base media annua del 5% ed un ulteriore incremento in ogni singolo mese pari al 5%.
Non può essere utilizzato in ogni singolo mese, per assunzioni a termine e in somministrazione, un numero superiore al 30% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.
Qualora l'applicazione delle percentuali concordate dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni per termine e somministrazione.
Per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi, sono stabiliti intervalli temporali di 5 giorni.
E' stabilita l'assenza di intervalli temporali nel caso di contratti a termine per ragioni sostitutive (es. lavoratrici in maternità, ferie, malattia, ecc.).
Per tutti i settori, dal 1º gennaio 2021 la contribuzione al Fondapi a carico azienda è aumentata dello 0,10%.
Sintesi dell’accordo
Accordo 14/02/2019